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26 provisions
Art. 1 Scopo dell’accordo
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l’armonizzazione dei
criteri per la concessione degli aiuti allo studio del grado secondario II e del grado terziario, in
particolare:
a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l’importo, il calcolo
e la durata del diritto all’aiuto allo studio;
b. definendo il domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio e;
c. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la
Confederazione.
Art. 2 Obiettivi degli aiuti allo studio
La concessione degli aiuti allo studio deve permettere di migliorare la frequenza dei
curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:
a. promuovendo le pari opportunità;
b. facilitando l’accesso alla formazione;
c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime esistenziali durante la formazione;
d. garantendo la libera scelta della formazione e dell’istituto di formazione e;
e. incoraggiando la mobilità.
Art. 3 Sussidiarietà della prestazione
L’aiuto allo studio è concesso quando la capacità finanziaria della persona interessata,
quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento,
così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.
Art. 4 Collaborazione
1Nell’intento di armonizzare il sistema degli aiuti allo studio, i cantoni firmatari
incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure
con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.
2Essi assicurano la reciproca assistenza sul piano amministrativo.
II. Diritto a un aiuto allo studio
Art. 5 Beneficiari di un aiuto allo studio
1I beneficiari di un aiuto allo studio sono:
a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lettera b;
b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all’estero o le cittadine e i cittadini svizzeri
che vivono all’estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera solo se nel
luogo di domicilio all’estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;
c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari
di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
d. le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiate o apolidi dalla Svizzera e;
e. le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, conformemente all’accordo di libera
circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri o la
Convenzione AELS, sono trattati, in materia di aiuti allo studio, come le cittadine e i cittadini
svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli
accordi internazionali in materia.
2Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno
diritto agli aiuti allo studio.
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3La domanda per la concessione di un aiuto allo studio deve essere presentata al cantone nel
quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.
Domicilio determinante per la concessione
Art. 6 di un aiuto allo studio
1Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio:
a. il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria competente, con riserva
della lettera d;
b. il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui
genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono
all’estero senza i loro genitori;
c. il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori
hanno il loro domicilio all’estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto
che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell’accordo e;
d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale
richiedono un aiuto allo studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto,
dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi
l’indipendenza finanziaria dai genitori.
2Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del
genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per
ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del
genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore
che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti
dopo la maggiore età del richiedente un aiuto allo studio fa stato il cantone di domicilio del genitore
presso cui il richiedente ha la residenza principale.
3In presenza di più cantoni d’origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.
4Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno
nuovo.
Art. 7 Esercizio di un’attività professionale
1Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l’indipendenza
finanziaria del richiedente di un aiuto allo studio sono considerati al pari di una prima formazione
che dà accesso a una professione.
2È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con
delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.
Art. 8 Curricoli di formazione sussidiabili
1Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio
riconosciuti dai cantoni per:
a. la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l’esercizio della
professione imparata e;
b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come
pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.
2Il diritto a un aiuto allo studio termina con l’ottenimento:
a. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
b. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale
superiore o di un diploma di scuola superiore.
3Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimento di un titolo di grado terziario B
danno diritto a un aiuto allo studio.
Art. 9 Formazioni riconosciute
1Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a
livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.
2Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o
cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.
3I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.
Art. 10 Prima e seconda formazione, formazioni continue
1Gli aiuti allo studio sono versati almeno per la prima formazione per la quale si ha
diritto.
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2I cantoni firmatari possono ugualmente versare degli aiuti allo studio per una seconda formazione
o per una formazione continua.
Art. 11 Condizioni richieste per una formazione
È ritenuto idoneo al diritto di concessione di un aiuto allo studio chiunque soddisfi le
condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione.
III. Aiuti allo studio
Art. 12 Forme di aiuti allo studio e limite d’età
1Rientrano negli aiuti allo studio:
a. le borse di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e;
b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.
2I cantoni possono stabilire un’età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è
escluso. All’inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.
3I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l’assegnazione del prestito.
Art. 13 Durata del diritto a un aiuto allo studio
1L’aiuto allo studio è concesso per la durata della formazione; se i curricoli prevedono
più anni di formazione le borse e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri
oltre la durata regolamentare.
2In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il diritto all’aiuto allo studio è valido una sola
volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni
hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.
Art. 14 Libera scelta degli studi e dell’istituto di formazione
1La concessione di aiuti allo studio non deve limitare la libera scelta di un curricolo di
formazione riconosciuto.
2Per le formazioni all’estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una
formazione equivalente in Svizzera.
3Se il curricolo di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è
economicamente il più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. L’aiuto allo studio
deve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate
dalla formazione meno onerosa.
Art. 15 Importo massimo sussidiabile
1L’importo annuo massimo di un aiuto allo studio è:
a. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12’000.–.
b. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16’000.–.
2Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo previsto dal capoverso 1 è
aumentato di CHF 4’000.–.
3La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.
4Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte la borsa di studio con un
prestito (frazionamento), la borsa di studio deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi dell’aiuto
allo studio concesso.
5Il cantone può definire liberamente il rapporto tra borse/prestiti di studio per gli importi attribuiti in
aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.
Art. 16 Formazioni con strutture particolari
1Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione
temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione delle borse
e dei prestiti di studio.
2È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a un aiuto allo
studio quando per ragioni, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a
tempo parziale.
IV. Calcolo dei contributi
Principio
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Art. 17
Gli aiuti allo studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in
formazione.
Art. 18 Calcolo delle necessità finanziarie
1L’aiuto allo studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella
misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente,
la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I
cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:
a. preventivo della persona in formazione: sono tenute in considerazione le spese di
mantenimento e di formazione ed eventualmente dell’affitto. La persona può essere
comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente,
il salario dell’apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio
contributo deve tenere conto della struttura della formazione;
b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito
disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.
2Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella
definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme
stabilite dal cantone.
3Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può
eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in
formazione solo se la somma dell’aiuto allo studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e
di mantenimento considerati nel luogo di formazione.
Calcolo parzialmente indipendente
Art. 19 dalle prestazioni dei genitori
Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai
genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima
formazione che dà accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente
per due anni prima dell’inizio della nuova formazione.
V. Esecuzione
Art. 20 Conferenza dei cantoni firmatari
1La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni
cantone firmatario. Essa:
a. rivaluta periodicamente gli importi massimi degli aiuti allo studio definiti dall’articolo 15 e li
adatta, se necessario, al rincaro e;
b. emana le raccomandazioni per il calcolo degli aiuti allo studio.
2L’adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei
membri della Conferenza dei cantoni firmatari.
Art. 21 Segretariato
1Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
2Esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a. informare i cantoni firmatari;
b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi massimi degli
aiuti allo studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e;
c. assumere i compiti esecutivi dell’accordo.
3Le spese sostenute dal Segretariato per l’esecuzione del presente accordo sono a carico dei
cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.
Art. 22 Istanza arbitrale
1Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero
sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente
accordo.
2La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest’ultime non raggiungono
un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
3Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969.
4La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.
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VI. Disposizioni transitorie e finali
Art. 23 Adesione
L’adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.
Art. 24 Revoca
La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in
vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
Art. 25 Termine d’esecuzione
I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all’accordo
entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua
entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.
Art. 26 Entrata in vigore
1Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno
dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
2Il Comitato della CDPE metterà in vigore l’articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la
conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale
superiore.
3L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.
Berna, il 18 giugno 2009 In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione:
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl
Entrata in vigore:
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gennaio 2013, l’Accordo
intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18
giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013.
Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che
hanno aderito all’accordo.
Pubblicato nel BU 2014, 93; BU 2015, 435. DL di approvazione del 27.9.2011 - BU 2011, 560.