37 provisions
Art. 1 Componenti della misurazione ufficiale (art. 2 LMU)
1Il piano per il registro fondiario può contenere, oltre ai dati elencati dall’articolo 7
dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU), su richiesta del
proprietario, i confini delle servitù, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica.
2L’inserimento dei confini delle servitù nella misurazione ufficiale, come pure la relativa modifica o
cancellazione, sono subordinati alla preliminare iscrizione nel libro mastro del registro fondiario. In
caso di divergenza tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, si presumono esatte le risultanze
del registro fondiario.
Comprensori di misurazione (art. 3 LMU)
Art. 1a3 Per sezione è da intendere un comprensorio di misurazione che per ragioni tecniche e
organizzative è suddiviso secondo una delimitazione interna al comprensorio comunale.
TITOLO II
Autorità competenti
Art. 2 Comune (art. 6 LMU)
La procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle
istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito Ufficio).
Autorità designate dal Consiglio di Stato (art. 7 LMU)
Art. 2a5 1Il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la
Confederazione è il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito Dipartimento).
2L’autorità competente ad approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro
base, segnatamente il piano per il registro fondiario, è la Divisione dell’economia (di seguito
Divisione).6
3Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e il servizio competente per l’insieme dei dati della
misurazione ufficiale originale e determinante sono affidati all’Ufficio.
4L’Ufficio è competente per sottoscrivere l’accordo di prestazione annuale con la Confederazione.
5La Sezione degli enti locali è il servizio competente per sottoporre all’Ufficio federale di topografia
le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 dell’ordinanza sui nomi geografici del
21 maggio 2008 (ONGeo).
Art. 3 Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (art. 9 LMU)
1Con l’approvazione del primo rilevamento, del rinnovamento catastale, degli
adeguamenti di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica e permanente, l’ingegnere
1 Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
2 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
3 Art. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
4 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
5 Art. introdotto dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
6 Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
7 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
geometra trasmette all’Ufficio i dati della misurazione ufficiale aggiornati, secondo il modello di
geodati vigente.
2La periodicità e le modalità dell’aggiornamento dei dati è stabilita dall’Ufficio.
3L’autenticazione dei documenti da parte dell’ingegnere geometra può avvenire in forma elettronica.
Commissione di misurazione
Art. 4 a) composizione (art. 10 LMU)
1La Commissione di misurazione nomina al suo interno un presidente ed un segretario.
2Essa stabilisce le proprie norme di funzionamento.
3L’Ufficio provvede a dare le necessarie informazioni ai membri e ai supplenti.
Art. 5 b) competenze (art. 11 LMU)
1Alla crescita in giudicato delle decisioni emanate dalla Commissione, quest’ultima
consegna all’Ufficio tutta la documentazione per l’archiviazione.
2L’Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.
3La Commissione comunica all’Ufficio e all’ingegnere geometra:
a) le decisioni contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da
quest’ultimo;
b) l’assenza di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge.8
4L’Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni
proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione all’ingegnere geometra per le sue
incombenze.9
5L’Ufficio è competente per l’incasso delle tasse di giustizia fissate nelle decisioni della
Commissione.10
Art. 6 c) indennità (art. 12 LMU)
1Per le sedute, i sopralluoghi e la preparazione di rapporti o di decisioni, le indennità
riconosciute al Presidente, ai Membri e ai Supplenti sono le seguenti:
a) fr. 225.–, per mezza giornata (almeno 3 ore)
b) fr. 450.–, per una giornata (almeno 6 ore).
2Vengono inoltre riconosciute le spese effettive di cancelleria e di invio postale, nonché le spese di
scritturazione seguenti:
a) fr. 2.– per la prima pagina;
b) fr. 4.– (per pagina) le pagine successive;
c) fr. 0.50 (per pagina) per le fotocopie.11
3Le indennità sono versate dall’Ufficio.
Art. 7 Commissione di nomenclatura (art. 14 LMU)
1I servizi competenti ai quali la Commissione comunica i risultati della verifica della
correttezza linguistica dei nomi geografici sono:
a) la Sezione degli enti locali, per i nomi dei comuni;
b) l’Ufficio, per gli altri nomi geografici.
2Le istruzioni sulla correttezza linguistica emanate dalla Commissione sono comunicate agli
ingegneri geometri e ai comuni tramite l’Ufficio.13
TITOLO III
…14
Art. 8…15
8 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
9 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
10 Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
11 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2008,
235.
12 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
13 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
14 Titolo abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
15 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedenti modifiche: BU 2014,
517; BU 2016, 328.
TITOLO IV
Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario16
Obblighi di assistenza e di tolleranza (art. 17 LMU)
Art. 917 L’ingegnere geometra assuntore, in accordo con il comune, informa i proprietari
interessati il cui indirizzo è noto circa l’inizio, l’entità e la durata dei lavori generali di misurazione
ufficiale.
Domanda di autorizzazione (art. 18a LMU)18
Art. 1019 1I termini per l’inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti:
a) 30 giorni per i punti di misurazione (punti fissi) di competenza federale e cantonale menzionati
a registro fondiario;20
b) 15 giorni per gli altri punti di misurazione.
2Per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale l’ingegnere geometra revisore è
tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all’Ufficio.
3La domanda è presentata, di regola, in forma scritta.
TITOLO V
Demarcazione
Accertamento dei confini (art. 20 LMU)
Art. 11 a) in generale
Gli altri documenti idonei per l’accertamento dei confini sono le foto, le ortofoto, i modelli
digitali del terreno, i piani delle mappe censuarie, i vecchi registri descrittivi delle proprietà, i piani
corografici e i piani di mutazione.
b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti (art. 21 LMU)
Art. 12
1Nei casi di accertamento in presenza dei proprietari o di loro rappresentanti che sfociano
in una controversia, l’ingegnere geometra assuntore si adopera per ottenere un accomodamento
bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l’accordo, risolve provvisoriamente la
controversia agli effetti dell’accertamento secondo lo stato di fatto.21
2Nei casi di contestazione del diritto di proprietà di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti,
essi sono provvisoriamente attribuiti ai contendenti come se ne avessero la proprietà in comune.
3L’accertamento può avvenire in assenza dei proprietari o di loro rappresentanti quando l’assenza
è arbitraria o l’accertamento avviene sulla base di una misurazione provvisoria o di una mappa
censuaria aggiornata approvate. Al proprietario resta sempre riservata la facoltà di far valere i propri
diritti in sede di pubblicazione.
c) nel caso di proprietà per piani originarie (PPPO) e diritti di sporgenza preesistenti
Art. 13
1Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro
fondiario.
2Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani
speciali secondo le istruzioni dell’Ufficio.22
Art. 14 d) nel caso di corsi d’acqua e di altri beni demaniali
1I corsi d’acqua ai sensi della legislazione in materia di demanio pubblico fanno parte
della copertura suolo oppure degli oggetti singoli.23
2Costituiscono un fondo:24
a) i corsi d’acqua naturali, quando superano la larghezza minima di un metro nelle zone in grado
di tolleranza 2, di due metri nelle zone in grado di tolleranza 3, di 5 metri nelle zone in grado di
tolleranza 4 e di 10 metri nelle zone in grado di tolleranza 5. La larghezza minima è riferita al
16 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
17 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
18 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
19 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
20 Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
21 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
22 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
23 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
24 Frase introduttiva modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie ai sensi dell’articolo 4 della legge sul
demanio pubblico;
b) i corsi d’acqua sistemati o corretti, incluse le opere di arginatura;
c) i corsi d’acqua definiti come fondi nei raggruppamenti di terreno eseguiti prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
3Per il resto valgono le disposizioni sulla legislazione in materia di demanio pubblico.
Art. 15 e) nel caso di confini territoriali comunali (art. 23 LMU)
1Le operazioni di accertamento sono protocollate in un apposito verbale firmato dal
delegato dei municipi interessati e dall’ingegnere geometra assuntore.
2L’incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la descrizione
dell’andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e l’estratto della decisione degli
organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi; esso va trasmesso dall’ingegnere
geometra assuntore all’Ufficio.
3In caso di contestazione l’ingegnere geometra trasmette il progetto di accertamento alla
Commissione di misurazione per il tramite dell’Ufficio.
4L’incarto completo è archiviato presso l’Ufficio.
Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali
Art. 16 a) in via bonale (art. 24 LMU)
Per territorio di piccola entità è da intendere una superficie che non supera mq 50 000.
Art. 17 b) in caso di contestazione (art. 25 LMU)
In caso di contestazione, i municipi interessati trasmettono l’incarto completo alla
Commissione di misurazione entro il termine di tre mesi dalla decisione dei rispettivi organi legislativi
dandone comunicazione all’Ufficio.
Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali (art. 26 LMU)
Art. 18
1Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale
cantonale, si applicano per analogia le disposizioni valide per l’accertamento e la rettifica di confini
territoriali comunali, con l’aggiunta della ratifica del Consiglio di Stato.
2Nei casi di rettifica, la ratifica del Consiglio di Stato avviene attraverso la conclusione di un trattato
intercantonale.
3Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale nazionale, il
Consiglio di Stato, su istanza di uno o più comuni oppure d’ufficio e sentiti i comuni interessati, inoltra
alla Confederazione la richiesta di concludere una Convenzione internazionale con l’Italia. Sono
applicabili le relative disposizioni del diritto internazionale.
Art. 19 Rinuncia alla posa dei segni di terminazione (art. 27 LMU)
1Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente
minacciati dall’attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall’acqua, nei terreni paludosi,
nei fondi soggetti a crollo (franamento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il
materiale sciolto impedisce la terminazione.
2Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale
dell’agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in
quelli incolti della zona agricola.
3Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi:
a) terreni che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni;
b) boschi di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel
contratto d’appalto;
c) terreni intorno ai fabbricati compresi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili,
fino a una distanza di 50 ml. dagli stessi;26
d) terreni nelle zone di movimento permanente ai sensi dell’articolo 660a CC;27
e) su richiesta del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.
Caratteristiche dei segni di terminazione e modalità di esecuzione della terminazione (art. 28 LMU)
Art. 20
L’Ufficio emana le direttive sulle caratteristiche dei segni di terminazione e sulle modalità
di esecuzione della terminazione.
25 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
26 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
27 Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. 21 Protocollo per riordini parziali, permute e rettifiche (art. 29 LMU)
1Il protocollo contiene:
a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;
b) data e luogo della stesura;
c) nome, cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari;
d) designazione dei fondi coinvolti;
e) natura del negozio;
f) firma dei proprietari e dell’ingegnere geometra su ogni pagina del protocollo;28
g) firma del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l’abitazione familiare (art. 169
CC).
2Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo
se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.
3Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
4Prima di proporre riordini parziali, permute e rettifiche, l’ingegnere geometra è tenuto a chiedere
all’Autorità di vigilanza sul registro fondiario l’elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi
interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori
ove siano toccati i loro interessi.29
5Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all’articolo 802 CC e all’articolo
42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.
Art. 22 Procedura d’ufficio (art. 30 LMU)
1La procedura d’ufficio avviene in presenza di confini irrazionali o in presenza di più
particelle appartenenti ad un medesimo proprietario e qualora l’operazione, in entrambi i casi, porti
ad una riduzione complessiva dei costi.
2Il protocollo contiene:
a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;
b) nome, cognome, data di nascita e il domicilio del proprietario; se la data di nascita e il domicilio
non sono conosciuti, va eseguita una ricerca nei registri comunali da parte della cancelleria
comunale;
c) data e luogo della stesura;
d) designazione dei fondi coinvolti;
e) natura dell’operazione;
f) firma dell’ingegnere geometra.30
3Al protocollo è allegata una planimetria indicativa della mutazione, datata e firmata dall’ingegnere
geometra.31
4Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
5L’invio del protocollo alle parti avviene unitamente all’avviso di deposito pubblico.32
Art. 23 Schizzi di terminazione e verifica (art. 33 LMU)
1Gli schizzi di terminazione devono contenere:
a) la rappresentazione dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente;
b) il simbolo che definisce il genere del segno di terminazione;
c) le modifiche di confine eseguite sulla base degli articoli 29 e 30 della LMU;
d) la legenda che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione;
e) il titolo «schizzo di terminazione» con il suo numero e l’indicazione del comune, la data
dell’ultimo aggiornamento, il nome dell’ingegnere geometra, la scala e l’indicazione del nord.33
2L’Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico.
TITOLO VI
Deposito pubblico
Avviso e forma (art. 35 LMU)34
28 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
29 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
30 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
31 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
32 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
33 Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
34 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. 24
1La pubblicazione da parte del comune interessato avviene nei casi in cui sono stati
eseguiti la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento della misurazione ufficiale e la
correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari.
2L’autorizzazione per il deposito pubblico rilasciata dall’Ufficio è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) consegna degli atti della demarcazione, del primo rilevamento, del rinnovamento della
misurazione ufficiale e della correzione di contraddizioni da parte dell’ingegnere geometra;
b) verifica e allestimento del relativo rapporto;
c) esecuzione di eventuali correzioni o completamenti richiesti nel rapporto di verifica;
d) attestato delle avvenute correzioni o completamenti da parte dell’ingegnere geometra;
e) controllo finale da parte dell’Ufficio.
3La pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico avviene nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.36
4La pubblicazione degli atti in forma elettronica avviene online, secondo le istruzioni emanate
dall’Ufficio. Se necessario, il comune mette a disposizione delle persone che lo desiderano gli
strumenti necessari alla consultazione.37
Art. 25 Opposizioni (art. 36 LMU)
1Le opposizioni sono trasmesse alla cancelleria del comune interessato entro i termini
stabiliti nell’avviso di deposito pubblico.
2La cancelleria comunale registra ed elenca i ricorsi presentati.
3Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, la cancelleria comunale consegna
all’Ufficio gli eventuali ricorsi con la relativa documentazione e l’attestazione dell’avvenuta
informazione ai proprietari per posta.39
4L’Ufficio prende atto della fine della procedura di deposito pubblico e consegna tempestivamente
alla Commissione di misurazione l’incarto completo relativo alle opposizioni.
5Contraddizioni di cui all’articolo 36 capoverso 2 LMU sono da segnalare, per iscritto, direttamente
all’ingegnere geometra assuntore dei lavori entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di
esposizione.
6Se del caso, l’ingegnere geometra apporta le necessarie correzioni ai documenti e allestisce un
protocollo di mutazione che viene conservato con gli atti della misurazione. Una copia dello stesso
viene spedita al proprietario interessato.
7Una risposta scritta da parte dell’ingegnere geometra viene data in ogni caso.
TITOLO VII
Esecuzione della misurazione ufficiale
Capitolo primo
Disposizioni generali
Art. 26 Piano di attuazione ed esecuzione (art. 37 e 8 LMU)40
1L’Ufficio allestisce e aggiorna annualmente il piano di attuazione.
2L’Ufficio fissa la data di esecuzione delle singole misurazioni dopo aver sottoposto ai municipi dei
comuni interessati la valutazione della prevedibile spesa a loro carico e il periodo previsto per
l’esecuzione. Entro 30 giorni i municipi inviano le loro osservazioni all’Ufficio.
Art. 27…42
Procedure di aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto (art. 39 LMU)
Art. 28
1L’Ufficio è competente per le procedure di appalto dei lavori ai sensi del concordato
intercantonale degli appalti pubblici rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche.
2L’aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto di appalto, rispettivamente l’interruzione,
la ripetizione e il rinnovo delle procedure di appalto avvengono ad opera dell’Ufficio per importi
35 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
36 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
37 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
38 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
39 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
40 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
41 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
42 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
inferiori a fr. 150’000.- (IVA esclusa), mentre avvengono ad opera della Divisione per importi
superiori.43
3Le condizioni generali contrattuali sono stabilite dall’Ufficio.
Capitolo secondo
Primo rilevamento, rinnovamento, adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a
giorno periodica44
Art. 29 Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 (art. 41 LMU)
L’esecuzione dei lavori di determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 2 può
essere affidata a ingegneri geometri esterni nel caso di lavori combinati con la determinazione dei
punti fissi planimetrici di categoria 3.
Art. 30 Verifica (art. 43 LMU)
L’Ufficio emana le direttive sulla consegna per la verifica tecnica della misurazione
ufficiale.
Art. 31 Aggiornamento dei dati del registro fondiario (art. 44 LMU)
Gli atti da trasmettere sono la descrizione dei beni immobili e una copia dei piani per il
registro fondiario in caso di primo rilevamento.
Art. 32…48
Capitolo terzo
Digitalizzazione provvisoria
Art. 33…49
Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie
a) in modo completo (art. 46 LMU)
Art. 3450 La sostituzione in modo completo (in blocco) delle digitalizzazioni provvisorie è inserita
nell’accordo di programma pluriennale.
Art. 35 b) in modo progressivo (art. 47 LMU)
L’Ufficio emana le direttive per la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie in modo
progressivo.
Capitolo quarto
Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale51
Art. 36 Nomina dell’ingegnere geometra revisore (art. 48 LMU)52
1Il contratto è allestito dall’Ufficio sulla base di un contratto tipo.
2I gravi motivi di revoca della nomina sono definiti all’articolo 337 capoverso 2 CO.
3Nel caso di revoca della nomina il comune designa un ingegnere geometra revisore ad interim in
attesa della nomina del nuovo ingegnere geometra revisore. L’ingegnere geometra revisore
sostituito non avrà diritto ad alcun indennizzo.53
43 Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
44 Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
45 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
46 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
47 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
48 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
49 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
50 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
51 Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
52 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
53 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
4In caso di cessazione anticipata del contratto, l’Ufficio procede alla pubblicazione del bando di
concorso per la nomina del nuovo ingegnere geometra revisore. Il relativo contratto è stipulato fino
al termine del periodo quadriennale in corso.54
Procedura di nomina, doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore (art. 49 LMU)55
Art. 37
1Il bando di concorso è pubblicato contemporaneamente dall’Ufficio per tutti i comuni del
Cantone ad eccezione di quelli in cui il rinnovo della nomina avviene tacitamente e prevede quali
requisiti la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e la sede operativa dell’ufficio nel
Cantone.
2L’Ufficio esamina l’idoneità dei candidati e comunica un preavviso di nomina al municipio.
3Il municipio nomina l’ingegnere geometra revisore.
4I diritti e i doveri dell’ingegnere geometra revisore sono fissati nel contratto; egli può anche
esercitare privatamente come libero professionista nei limiti che l’attività prioritaria di ingegnere
geometra revisore gli consente.
Art. 38 Ratifica e verifica dell’Ufficio (art. 50 LMU)
1I gravi motivi di revoca della ratifica sono definiti all’articolo 337 capoverso 2 CO.
2La verifica tecnica mira a controllare regolarmente la qualità dei lavori di tenuta a giorno, mentre la
verifica finanziaria mira a controllare annualmente la qualità dei lavori contabili e amministrativi.
3La verifica tecnica si estende al controllo di tutte le componenti della MU, mentre la verifica
finanziaria si estende al controllo della corretta applicazione delle tariffe vigenti e delle basi legali
sul finanziamento, del calcolo del costo totale e della sua ripartizione tra proprietari, comune,
Cantone e Confederazione e della qualità formale dei documenti amministrativi richiesti.
4La verifica viene eseguita a campione.
5Per la verifica l’ingegnere geometra mette a disposizione dell’Ufficio ogni elemento della
misurazione richiesto e fornisce le spiegazioni domandate.57
Art. 39 Sistema di comunicazione (art. 51 LMU)
1Le autorità di cui all’articolo 51 capoverso 2 LMU sono:
a) i municipi per ogni oggetto sottoposto a procedura di autorizzazione, per le strade comunali e
per gli indirizzi degli edifici;
b) gli uffici dei registri per le mutazioni di proprietà e per le servitù da rappresentare sul piano per
il registro fondiario;
c) la Sezione degli enti locali per quanto riguarda le aggregazioni comunali;
d) la Sezione forestale per modifiche del limite del bosco, nuove strade forestali, premunizioni
valangarie, rimboschimenti, dissodamenti e per decisioni relative a zone di movimento
permanente di terreno;
e) la Divisione delle costruzioni per le modifiche dei corsi d’acqua di dominio pubblico e per la
costruzione di strade cantonali;
f) l’Amministrazione federale per quanto attiene a:
– ferrovie, funivie e funicolari;
– strade nazionali;
– impianti militari e di protezione civile;
– linee d’alta tensione e condotte soggette al diritto federale;
– aeroporti e aerodromi.
2Il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono i seguenti:
a) per i municipi, tramite una tabella di notifica con scadenza almeno trimestrale;
b) per gli uffici dei registri, secondo la legislazione cantonale in materia di registro fondiario;
c) per la Sezione degli enti locali, mediante l’invio immediato del decreto legislativo relativo alle
aggregazioni dei comuni interessati per il tramite dell’Ufficio;
d) per la Sezione forestale, mediante l’invio immediato delle decisioni relative alle modifiche del
limite del bosco e delle zone di movimento o mediante comunicazione, entro 15 giorni,
dell’avvenuto collaudo per quanto riguarda le opere;
54 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
55 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
56 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
57 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
58 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
e) per la Divisione delle costruzioni, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni, dall’avvenuto
collaudo delle opere;
f) per le costruzioni di competenza federale (capoverso 1 lettera f), entro 30 giorni dalla notifica
dell’Amministrazione federale, l’Ufficio comunica al competente ingegnere geometra revisore
gli oggetti realizzati.
3Il sistema di comunicazione tra l’ingegnere geometra e l’Ufficio dei registri competente avviene
secondo le istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.
Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni (art. 52 LMU)
Art. 40
L’ingegnere geometra revisore e l’ingegnere geometra assuntore devono scambiarsi
tempestivamente tutte le informazioni necessarie per la tenuta a giorno.
Art. 41 Riunione di fondi e quote di PPPO (art. 53 LMU)
1Nel caso di fondi confinanti appartenenti allo stesso proprietario a cavallo dei quali viene
eretto un nuovo edificio, l’ingegnere geometra revisore, sentito l’Ufficio dei registri competente,
raggruppa questi fondi o ne sposta i confini prima del relativo inserimento nella misurazione
ufficiale.61
2L’obbligo di riunione delle quote di PPPO nasce allorché, a seguito di trapasso, il proprietario di
singole quote diventa proprietario di altre quote della medesima PPPO o di diritti di sporgenza.
3L’ingegnere geometra revisore notifica al proprietario il progetto di mutazione e gli assegna un
termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; la notifica avviene per lettera raccomandata.62
4Se il proprietario non solleva obiezioni fondate entro detto termine, l’ingegnere geometra revisore
allestisce il piano di mutazione e presenta la relativa istanza d’iscrizione all’Ufficio dei registri
competente.
TITOLO VIII
Gestione della misurazione ufficiale63
Art. 42 Verifica periodica (art. 54 LMU)
1L’ingegnere geometra revisore consegna alla fine di ogni anno all’Ufficio il documento
di gestione dei dati e il documento sulla sicurezza dei dati per la verifica della gestione dei dati.65
2La verifica della gestione delle altre componenti della misurazione ufficiale avviene a discrezione
dell’Ufficio.
Art. 43 Gestione (art. 55 LMU)
L’Ufficio emana le istruzioni per la gestione della misurazione ufficiale.
Art. 44 Rettifica di contraddizioni (art. 56 e 57 LMU)67
L’istanza d’iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute alla rettifica
di contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi è presentata
dall’ingegnere geometra revisore.
Art. 45−46…69
TITOLO IX
Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale70
59 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
60 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
61 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
62 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
63 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
64 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
65 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
66 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
67 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
68 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
69 Art. abrogati dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
70 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Servizi competenti (art. 60 LMU)
Art. 4771 L’ingegnere geometra revisore e l’Ufficio sono competenti per la diffusione dei dati della
misurazione ufficiale.
Estratto per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario)
Art. 4872 1Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’articolo 20 della legge sul registro fondiario del 2
febbraio 1998 compete:
a) all’ingegnere geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe
censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare);
b) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di
nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione
definitiva del nuovo riparto fondi;
c) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale
ingegnere geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo
riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in
vigore della nuova misurazione ufficiale;73
d) all’ingegnere geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate.
2Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione
valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con
il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958.
3L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi
dalla richiesta.
4La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio.
Accesso e utilizzazione (art. 60 LMU)
Art. 4974 L’accesso ai dati della misurazione ufficiale e la loro utilizzazione sono liberi.
TITOLO X
…75
Art. 50-57 …76
TITOLO XI
Ripartizione delle spese
Capitolo primo
Esecuzione
Demarcazione (art. 67 LMU)
Art. 58 1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà,
dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:
a) Cantone:
– zone forestali: 30 per cento
– tutte le altre zone: 20 per cento
b) comune:
– tutte le zone: 20 per cento.77
2La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e
dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra
assuntore e approvata dall’Ufficio.78
71 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
72 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
73 Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
74 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
75 Titolo abrogato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
76 Art. abrogati dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
77 Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
78 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente
modifica: BU 2013, 514.
3Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di
partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i
proprietari fondiari pubblici e privati.
4L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del municipio.
Primo rilevamento (art. 68 LMU)
Art. 58a79 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’articolo
68 capoverso 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:
a) comuni finanziariamente forti:
– Cantone: 30 per cento
– comune: 70 per cento
b) comuni finanziariamente medi:
– Cantone: 40 per cento
– comune: 60 per cento
c) comuni finanziariamente deboli:
– Cantone: 50 per cento
– comune: 50 per cento
Rinnovamento (art. 69 LMU)
Art. 5980 1Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono
così ripartite:
a) comuni finanziariamente forti:
– Cantone: 40 per cento
– comune: 60 per cento
b) comuni finanziariamente medi:
– Cantone: 50 per cento
– comune: 50 per cento
c) comuni finanziariamente deboli:
– Cantone: 60 per cento
– comune: 40 per cento
2La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione
finanziaria intercomunale.
3La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni.
Versamento di acconti
Art. 6081 Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti
all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato
di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80 per cento dell’importo
contrattuale.
Capitolo secondo
Tenuta a giorno
Tenuta a giorno permanente (art. 73 LMU)
Art. 61 1…82
2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica
tecnica e finanziaria.
Procedura di incasso dell’ingegnere geometra per la tenuta a giorno
Art. 6283 1L’ingegnere geometra revisore fattura i costi della tenuta a giorno e provvede
all'incasso.
2Se le fatture non vengono saldate, dopo un infruttuoso sollecito da parte dell’ingegnere geometra
revisore spetta al comune esigere il pagamento della fattura. A questo scopo, il comune emana una
decisione di fatturazione impugnabile.
79 Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
80 Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
81 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
82 Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
83 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
3Alla fine di ogni anno di tenuta a giorno l’ingegnere geometra revisore chiude i conti annuali e
trasmette il riassunto dei costi raggruppati per comune o sezione all’Ufficio, al più tardi entro il 30
giugno dell’anno successivo.
4L’Ufficio procede annualmente ad una verifica dei conti di tenuta a giorno ed allestisce un rapporto.
Art. 63…84
Procedura per altre prestazioni85
Art. 6486 Il pagamento dell’ingegnere geometra revisore per altre spese di tenuta a giorno che
esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti
fissi planimetrici, la gestione della misurazione ufficiale o altre operazioni non direttamente fatturabili
al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente
nell’ambito della procedura ordinaria.
Riversamento di sussidi federali
Art. 65 1Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo,
l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali.
2Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati.
Nel caso di eventi naturali (art. 75 LMU)
Art. 6687 1La scala di sussidiamento delle spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 e dei punti
di confine è la seguente:
a) 40 per cento, se il terreno si trova fuori zona edificabile;
b) 10 per cento, se il terreno si trova in zona edificabile.
2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica
tecnica e finanziaria.
Art. 67…88
TITOLO XII
Misurazioni secondo il diritto previgente
Spese per l’archiviazione (art. 81 LMU)89
Art. 6890 1Le spese per l’archiviazione sono definite dall’apposito tariffario per i lavori di tenuta a
giorno dell’ingegnere geometra revisore e sono riconosciute nell’ambito della procedura ordinaria di
pagamento dell’ingegnere geometra revisore.91
2L’archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie
disposizioni avviene presso l’ingegnere geometra revisore, il quale è responsabile della buona
conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco.
Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura (art. 83 LMU)
Art. 6992 L’Ufficio fissa la somma e la durata della polizza di assicurazione.
Componenti93
Art. 70 1Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono
i piani e i registri, questi ultimi costituiti da:
a) sommarione, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di
particella;
b) catastrino, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del
proprietario;
84 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014,
85 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
86 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
87 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
88 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
89 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
90 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
91 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
92 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
93 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
c) registro fiscale, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero
di partita fiscale.
2L’Ufficio emana le direttive sull’allestimento dei piani e dei registri.
Art. 71…94
Tenuta a giorno (art. 86 LMU)95
Art. 72 Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate
sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
Art. 73…96
Rilascio di informazioni e diffusione (art. 91 LMU)97
Art. 74 1Per il rilascio di informazioni e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le
disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.98
2Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del comune.
TITOLO XIII
Disposizioni transitorie e abrogative
Disposizione transitoria (art. 92 LMU)
Art. 7599 L’introduzione dei confini delle servitù è possibile a partire dal 1° gennaio 2028 con il
completamento del passaggio al nuovo modello di geodati.
Abrogazioni
Art. 76 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il regolamento della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;
- il decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle
misurazioni ufficiali e provvisorie dell’11 novembre 2003;
- il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ortografia dei nomi locali nelle
misurazioni catastali del 22 dicembre 1954;
- il decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la
misurazione catastale ufficiale del 9 luglio 1952;
- il regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963;
- il n. 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni
catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.
Entrata in vigore
Art. 77 Il presente regolamento, unitamente all’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.100
Pubblicato nel BU 2006, 414.
94 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
95 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
96 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
97 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
98 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
99 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
100 Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU 2006, 414.