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23 provisions
Art. 1 Principi della gestione finanziaria e della contabilità
1La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, dalla
parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.
2La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria,
del patrimonio e dei debiti del patriziato.
Art. 2
…1
Art. 3 Legati e fondi
1I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione
dell’Ufficio patriziale, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea.
2I legati e i fondi speciali, amministrati dall’Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.
TITOLO II
Tenuta dei conti
Art. 4 Tenuta della contabilità
1La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.
2Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei
conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per
l’adattamento del bilancio.
Art. 5 Registri contabili
1I patriziati hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri contabili:
a) giornale delle registrazioni;
b) mastro;
c) preventivi e consuntivi.
2I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.
3Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema
di elaborazione elettronica dei dati.
Art. 6 Giornale delle registrazioni e mastro
1Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine
cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario
o in contanti.
2Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7 Contenuto del giornale delle registrazioni
Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento,
la data e una breve descrizione dell’operazione.
Art. 8 Documenti giustificativi
I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da
riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.
1 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
2 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.
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Art. 9 Contenuto del mastro e del giornale mastro
1Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del
conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi
e del conto degli investimenti.
2Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di
gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti
esercizi e del conto degli investimenti.
Art. 10 Chiusura dell’esercizio
1Alla chiusura dell’esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro,
rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.
2I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate,
rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.
TITOLO III
Riscossioni e pagamenti
Art. 11 Traffico dei pagamenti
1Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente
postale o bancario.
2Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono
ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’Ufficio patriziale designa le
persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.
Art. 12 Formalità
I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell’Ufficio
patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.
TITOLO IV
Art. 13 Conto preventivo
…3
Art. 14 A) Conto di gestione corrente
1Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese
pertinenti all’esercizio.
2In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli
ammortamenti.
Art. 15 B) Conto degli investimenti
1Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:
a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va
oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.
2Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.
3Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da
prestiti o mutui.
Art. 16 Ammortamenti
1Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità
a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato
sul debito consolidato iniziale.
2Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata
di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.
3I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e
massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:
Categorie Tasso
minimo
Tasso
massimo
a) terreni non edificati (compresi boschi e
alpeggi)
0% 1%
3 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
4 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.
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b) opere del genio civile 2,5% 3,5%
c) costruzioni edili 2,5% 4%
d) opere forestali e risanamenti di alpeggi 2% 4%
e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature,
scorte
10% 50%
f) contributi per investimenti a dipendenza
dell’oggetto finanziato
g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita
di valore effettiva
h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata
di utilizzo
4I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e
massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:
Categorie Tasso
minimo
Tasso
massimo
a) terreni non edificati 0% 1%
b) case d’abitazione 1% 2%
c) edifici commerciali 1% 3%
d) alberghi e ristoranti 1% 4%
e) fabbriche, magazzini e stabilimenti
artigianali
1% 5%
f) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature,
scorte
10% 50%
g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita
di valore effettiva
h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata
di utilizzo
Art. 17 Spese e ricavi
1Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.
2Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.
Art. 18 Crediti suppletori
1I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’approvazione del conto preventivo
devono essere iscritti nel medesimo.
2La risoluzione del legislativo designerà l’articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato,
oppure stabilirà l’iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.
TITOLO V
Conto consuntivo
A) Conto consuntivo:
Art. 19 allestimento e contenuto
1Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo
gli stessi principi.
2…5
3Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni
eseguite.
Art. 20 B) Principi della competenza
1Il conto di gestione corrente deve contenere:
a) le entrate e le uscite relative all’esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31
dicembre;
b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non
ancora pagate al 31 dicembre, relative all’esercizio;
c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di
esercizi precedenti.
2Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l’avanzo o il disavanzo generale
d’esercizio.
Bilancio patrimoniale
5 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
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Art. 21
1Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano
alla chiusura dell’esercizio.
2Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale
disavanzo riportato.
3I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.
4Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e
patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.
5Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie6
Art. 22 Abrogazione
È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della
contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.
Norma transitoria
Art. 22a7 I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita
doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 552.
6 Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.
7 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.