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Legge cantonale sull’energia

Ticino · 740.100 · statute

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Contents: 19 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Politica energetica cantonale e comunale
  4. Art. 4 a) contenuti
  5. Art. 5 b) procedura
  6. Art. 6 Informazione e consulenza
  7. Art. 7 Incentivi
  8. Art. 8 Sviluppo di nuove tecnologie
  9. Art. 9 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Installazioni di climatizzazione
  12. Art. 12 Competenza
  13. Art. 17 Municipi
  14. Art. 18 Proprietari
  15. Art. 19 Ricorsi
  16. Art. 20 Disposizioni penali
  17. Art. 21 Diritto transitorio
  18. Art. 22 Modifiche e abrogazioni
  19. Art. 23 Entrata in vigore

19 provisions

Art. 1 Scopo

1La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell’ambiente. 2Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove: a) l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; b) lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate; d) il ruolo dell’Azienda elettrica ticinese (AET).3

Art. 2 Campo di applicazione

La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell’utilizzazione dell’energia. TITOLO II Pianificazione energetica

Art. 3 Politica energetica cantonale e comunale

1La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali. 2I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali. 3Se un Comune desidera rendere vincolanti gli elementi del piano energetico comunale, deve includerli negli strumenti di pianificazione locale previsti a tal fine ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale (LST). Piano energetico cantonale (PEC)

Art. 4 a) contenuti

1Il PEC: a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica e climatica cantonale; b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) a livello di consumi, produzione di energia ed emissioni di gas ad effetto serra sulla base di specifiche schede; c) definisce un piano d’azione comprendente: – gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali, – lo scenario energetico e climatico determinato dall’adozione di questi strumenti, – le autorità che sono tenute ad attuarlo e – i soggetti a cui esso si applica. 1 Titolo modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 2 Ingresso modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 66. 3 Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 4 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79; precedente modifica: BU 2011, 70. 5 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79; precedente modifica: BU 2011, 70. 2Nell’ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull’evoluzione della produzione, dell’approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra.

Art. 5 b) procedura

1Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC. 2Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario. 3Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa. 4Il PEC è pubblico. c) obbligo di collaborare Art. 5a7 1Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge e l’allestimento e l’aggiornamento del PEC.8 2Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari. Indirizzi per la produzione di energia elettrica a) fonti rinnovabili Art. 5b9 1Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali. 2La realizzazione di impianti fotovoltaici su superfici lacustri artificiali è possibile laddove l’impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d’accesso lo permettano. 3La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l’impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d’accesso lo permettano. b) idroelettrico Art. 5c10 1Le centrali idroelettriche con potenza inferiore ai 10 MW sono da promuovere alle condizioni stabilite nel Piano direttore e prioritariamente sfruttando infrastrutture esistenti. 2È ammessa unicamente la realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio di piccola-media potenza per la regolazione della rete cantonale e nazionale. c) obbligo della cogenerazione Art. 5d11 1La produzione di energia elettrica da centrali a legna viene sostenuta solo se sussidiaria alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica. 2La produzione di energia elettrica da impianti a biomassa (scarti organici) viene sostenuta solo se sussidiaria alla reimmissione nel ciclo naturale della materia organica. d) fonti non rinnovabili Art. 5e12 La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo nel caso di impianti a gas abbinati alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica. Indirizzi per l’energia termica 6 Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. 7 Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70. 8 Cpv. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 9 Art. modificato dalla L 6.11.2023; in vigore dal 1.2.2024 - BU 2024, 6; precedente modifica: BU 2015, 3. 10 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 11 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 12 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. Art. 5f13 1Le reti di teleriscaldamento sono da realizzare prioritariamente rispetto ad una rete capillare del gas o, a dipendenza dell’idoneità della zona e della situazione della distribuzione del gas, in modo complementare. 2Il Municipio può imporre al proprietario di allacciare, entro un congruo termine, il proprio edificio a una rete di teleriscaldamento pubblica, se: a) la rete di teleriscaldamento è alimentata da energia da fonti rinnovabili o da calore residuo e b) l’allacciamento è tecnicamente ed economicamente sostenibile per rapporto a impianti di riscaldamento convenzionali.14 3La produzione di calore tramite biogas e altri gas rinnovabili è riconosciuta come rinnovabile.15 Indirizzi per l’efficacia e l’efficienza energetiche Art. 5g16 1Gli edifici e la relativa impiantistica così come i processi industriali e artigianali devono essere concepiti, realizzati e mantenuti in modo da garantire un uso efficace ed efficiente dell’energia termica ed elettrica, impiegando energia prodotta da fonti rinnovabili e sfruttando il calore residuo disponibile, nel limite della fattibilità tecnica ed economica. 2Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione. Indirizzi per la mobilità Art. 5h17 Gli enti pubblici e privati pianificano la propria mobilità e quella dei propri dipendenti in modo efficace ed efficiente. TITOLO III Promozione

Art. 6 Informazione e consulenza

Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l’informazione, la consulenza e l’aggiornamento professionale.

Art. 7 Incentivi

1Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile. 2Il Consiglio di Stato è competente per l'esecuzione delle attività promozionali che la Confederazione delega ai Cantoni nell'ambito del capitolo 9 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).19

Art. 8 Sviluppo di nuove tecnologie

Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e per l’utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo. Finanziamento20 Art. 8a21 1I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell’efficienza ed efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.22 13 Art. introdotto dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 14 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 15 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 16 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 17 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 18 Art. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3; precedente modifica: BU 2011, 69. 19 Cpv. introdotto dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 66. 20 Nota marginale introdotta dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 21 Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69. 22 Cpv. modificato dalla L 5.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 3. 2La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti. 3Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità. Fondo per le energie rinnovabili (FER) a) costituzione e finanziamento Art. 8b23 1È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).24 2Il fondo è alimentato come segue: a) per ogni kWh della produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il Cantone, se AET chiude i conti dell’anno precedente a quello corrente di prelievo con un risultato ordinario positivo, preleva un importo stabilito ogni 4 anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione);25 b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo). 3Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 cts. L’introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all’art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune. 4I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa. b) scopo Art. 8c26 Il fondo è destinato a finanziare: a) la costruzione di impianti da parte dell’AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi; b) la costruzione di impianti per la produzione e l’accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà pubblica o privata, con le modalità stabilite dal Consiglio di Stato in sede di regolamento;27 c) …;28 d) …;29 e) la ricerca da parte di enti con sede in Ticino, le analisi nel settore dell’energia e del clima contestualizzate al Ticino, gli studi di fattibilità per la valorizzazione delle risorse energetiche indigene e la realizzazione di progetti innovativi in territorio ticinese;30 f) progetti di formazione continua e la consulenza nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficacia, dell’efficienza e del risparmio energetici;31 g) se il supplemento al prelievo di cui all’art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l’implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di sistemi di accumulazione dell’energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici 23 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123. 24 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 66. 25 Lett. modificata dalla L 12.12.2016; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 15. 26 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123. 27 Lett. modificata dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 66; precedenti modifiche: BU 2017, 15; BU 2021, 254. 28 Lett. abrogata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 29 Lett. abrogata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 30 Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 31 Lett. modificata dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell’energia elettrica.32 c) rapporti con AET Art. 8d33 1Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito all’AET l’energia elettrica acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo e i relativi certificati di origine.34 2L’AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all’art. 8c lett. a) e b).35 3AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l’energia acquisita in base al cpv. 1. d) organizzazione Art. 8e36 1Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all’art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione. 2Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l’AET, i Comuni, i gestori di rete, l’associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati. 3La Commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l’attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell’energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale. TITOLO IV Provvedimenti CAPITOLO I Provvedimenti sull’utilizzazione dell’energia

Art. 9 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio. Funzione esemplare degli edifici pubblici Art. 9a38 Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all’utilizzo dell’energia sono più severe. Esigenze concernenti la copertura del fabbisogno di energia nei nuovi edifici

Art. 10

1I nuovi edifici devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l’energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 70% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia. 2I nuovi edifici devono dotarsi della necessaria impiantistica per produrre una parte di energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l’impiego di fonti rinnovabili. L’impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W per m2 di nuova superficie di riferimento energetico. Fabbisogno di energia termica negli edifici esistenti Art. 10a40 Edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione della centrale primaria di produzione di energia termica, inclusa la sostituzione di componenti rilevanti di essa (ad esempio il bruciatore), devono garantire che l’energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 90% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia termica. Conteggio individuale delle spese per l’energia termica 32 Lett. modificata dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 66; precedente modifica: BU 2017, 15. 33 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123. 34 Cpv. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 35 Cpv. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 36 Art. introdotto dalla L 19.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 123. 37 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 38 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 39 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 40 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. Art. 10b41 In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d’uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria. Riscaldamenti all’aperto Art. 10c42 I sistemi di riscaldamento all’aperto devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile. Piscine riscaldate all’aria aperta Art. 10d43 La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all’aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecniche per il loro riscaldamento, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell’energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile. Produzione di energia termica tramite impianti fissi a resistenza elettrica Art. 10e44 1La produzione di energia termica per il riscaldamento degli edifici tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa. 2La produzione di energia termica per l’acqua calda sanitaria nelle abitazioni tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa. 3Gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge entro 15 anni dall’entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2021. Grandi consumatori di energia Art. 10f45 I grandi consumatori di energia il cui consumo annuo di energia termica supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, sono tenuti ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l’ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico.

Art. 11 Installazioni di climatizzazione

Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.

Art. 12 Competenza

1Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche di riferimento e definisce limiti legati alle potenze e all’utilizzo di energia. 2Esso stabilisce inoltre, in attuazione della presente legge: a) i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le prescrizioni per il concepimento, la realizzazione, il collaudo e la manutenzione sia degli edifici e della relativa impiantistica; b) le prescrizioni per i grandi consumatori; c) le prescrizioni per la mobilità sostenibile. CAPITOLO II …48 Art. 13-15 …49 TITOLO V Attuazione 41 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 42 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 43 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 44 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 45 Art. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 46 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 47 Art. modificato dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 79. 48 Capitolo abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 17 e 27. 49 Art. abrogati dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 17 e 27; precedente modifica: BU 2009, 54. Disposizioni esecutive Art. 1650 1Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all’attuazione della presente legge. Esso emana in particolare le disposizioni necessarie per il rilascio degli incentivi, segnatamente definendo le procedure, le autorità competenti e le condizioni per l’ottenimento degli incentivi. 2Le procedure necessarie al rilascio degli incentivi e le elaborazioni dei dati ivi contenuti possono essere eseguite sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito l’originale cartaceo può essere distrutto. 3Il Consiglio di Stato può delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate e anche a enti terzi, in particolare all’AET.

Art. 17 Municipi

I Municipi: a) allestiscono il catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale e cantonale sull’energia; b) designano le persone autorizzate ad eseguire i controlli secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo e fissano le relative tasse.

Art. 18 Proprietari

1I proprietari sono tenuti a gestire i loro edifici e impianti conformemente alle possibilità date dalla tecnica in modo da ridurre al minimo le perdite di energia. 2Essi devono in particolare: a) permettere l’accesso per i controlli necessari; b) consentire l’esecuzione di eventuali piccoli interventi connessi al controllo; c) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche importanti, come pure tutti i dati necessari all’allestimento del catasto di cui all’art. 17 lett. a).

Art. 19 Ricorsi

1Contro le decisioni comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987. 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 Disposizioni penali

1I reati puniti dalla legislazione federale sull’energia sono perseguiti dall’autorità giudiziaria. 2…52 3Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.–, è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.53 TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 Diritto transitorio

1Le domande di costruzione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore. 2Il fondo per le energie rinnovabili (FER) garantisce il finanziamento dell’acquisto di energia rinnovabile proveniente da impianti che ne sono già al beneficio prima del 31 dicembre 2020.54 3L’AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività di cui al cpv. 1.55 50 Art. modificato dalla L 23.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 350. 51 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39; precedente modifica: BU 1997, 218. 52 Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2009, 39. 53 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390. 54 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254. 55 Cpv. introdotto dalla L 4.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 254.

Art. 22 Modifiche e abrogazioni

1Sono abrogati il decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6 settembre 1982, il relativo regolamento di applicazione e il decreto legislativo concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 6 settembre 1982. 2…56

Art. 23 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.57 Pubblicata nel BU 1994, 105. 56 Cpv. abrogato dalla L 23.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 350. 57 Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 105.

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