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Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici

Ticino · 813.660 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Autorità competente
  3. Art. 3 Attestato di competenza
  4. Art. 4 Controlli e provvedimenti amministrativi
  5. Art. 5 Contravvenzioni
  6. Art. 6 Emolumenti
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 Oggetto

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS), nonché delle disposizioni delle sezioni 1 e 2 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS). 2Esso si applica all’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici secondo l’elenco dell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS.

Art. 2 Autorità competente

1Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti con l’autorità federale. 2A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale e dell’Ufficio del farmacista cantonale.

Art. 3 Attestato di competenza

1Chi esegue i trattamenti nell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere in possesso dello specifico attestato di competenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale. 2L’attestato di competenza che autorizza l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio da colui che l’ha ottenuto.

Art. 4 Controlli e provvedimenti amministrativi

1L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS. 2Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.

Art. 5 Contravvenzioni

Le infrazioni di cui all’articolo 13 LRNIS sono perseguite dall’Ufficio di sanità, riservati i casi particolarmente gravi che sono perseguiti dal Ministero pubblico.

Art. 6 Emolumenti

1Per i controlli e le misure possono essere riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato. 2Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti. Entrata in vigore 813.660

Art. 7

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore1. Pubblicato nel BU 2024, 136. 1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 136.

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