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21 provisions
Art. 1 A. Dipartimento della sanità e della socialità
Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per
l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si
avvale della Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI), dell'Ufficio rette, anticipi e
incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR)
limitatamente ai rifugiati.
Art. 2 B. Ufficio della Sezione del sostegno sociale
1L’USSI e l’URAR sono competenti a:
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure
sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in
materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti
tenuti a obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.
2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute
procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi.
C. L’ispettorato sociale della Sezione del sostegno sociale3
Art. 2a4 1L’ispettorato sociale della SdSS può, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le
informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito.5
2A tale scopo può acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle
prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro
scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio
dell’Ispettorato del lavoro, le Autorità giudiziarie e altri Uffici dell’amministrazione cantonale.
3Le autorità summenzionate collaborano con la Sezione e i servizi preposti nella determinazione
dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione della Las.6
D. Sezione del lavoro
Art. 2b7 1Nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma
delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti
sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC).
1 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.
2 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43; precendente modifica: BU 2012,
187.
3 Nota marginale modificata dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.
4 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
5 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.
6 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.
7 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
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2Le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC
e tempestivamente comunicate all’USSI.
E. Collaborazione
Art. 2c8 1L’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione
della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di
altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in
particolare, di posti di lavoro.
2L’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e
l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale.
Capitolo II
Prestazioni
Art. 3 A. Provvedimenti preventivi (art. 12 Las)
Il Dipartimento promuove, sostiene e attua la prevenzione mediante:
a) il promovimento di studi e ricerche sulle cause dell’indigenza e sugli strumenti per combatterla;
b) la cooperazione fra servizi pubblici e privati, in particolare nell’ambito dell’orientamento,
dell’inserimento professionale e sociale e del collocamento, per le prestazioni a favore delle
persone a rischio d’esclusione.
B. Prestazioni assistenziali propriamente dette
I. In generale
1. Rappresentanza e titolarità del diritto
Art. 4 (art. 5 Las)9
1Il richiedente inoltra la domanda di prestazioni assistenziali per sé stesso e per le
persone che rappresenta.
2In assenza di rappresentanza legale il richiedente è tenuto a dimostrare all’autorità competente
che gli altri membri dell’unità di riferimento gli hanno conferito tale facoltà.
2) Decorrenza
Art. 5 (art. 61 Las)10
La retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.
3. Versamento
Art. 6 II. Prestazioni ordinarie11
1Le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente
entro il dieci di ogni mese.
2Se il richiedente non provvede al sostentamento della propria unità di riferimento o se i coniugi o i
partner registrati vivono separati, la prestazione può essere versata a un altro membro dell’unità di
riferimento, all’altro coniuge, all’altro partner registrato o a terzi.13
3La quota parte delle prestazioni ordinarie relativa a una spesa vincolata o alla spesa per l’alloggio
può essere versata direttamente al creditore.
4Se il richiedente è minorenne la prestazione viene di regola versata al suo rappresentante legale.
5Le prestazioni speciali possono essere versate direttamente al terzo che fornisce la relativa
controprestazione.
III. Prestazioni speciali di inserimento
Art. 7 (art. 31a e seg. Las)14
Se la domanda di prestazioni assistenziali non viene inoltrata per tutti i membri dell’unità
di riferimento, dalla prestazione ordinaria viene dedotta la quota parte relativa ai membri che non
l’hanno inoltrata.
8 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
9 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
10 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
11 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
12 Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 464.
13 Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.
14 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
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1. Condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale15
Art. 8
1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di
inserimento professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed
esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che
compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità
lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un
contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia.
2. Incentivo e rimborso spese
Art. 8a17 1Durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o
sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei
costi di trasferta e di doppia economia domestica.
2L’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
3. Prestazioni di inserimento professionale
a) Obbligo di informazione e accesso ai dati
Art. 8b18 1L’assistito deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa
delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni d’inserimento professionale.
2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori
di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi
competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale a loro affidato.
3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente
tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della
misura d’inserimento ed alla gestione del caso.
b) Prestazioni di inserimento professionale
Art. 8c19 Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in
considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno
1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione.
c) Obblighi dell’assistito e prescrizioni di controllo
Art. 8d20 L’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla
Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le
prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed
intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
d) Fine del progetto di inserimento professionale
Art. 8e21 Il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente
quando:
a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;
b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la
persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.
4. Prestazioni di inserimento sociale
Art. 8f22 1Fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base
dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las.
2I progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità
lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di
15 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
16 Art. modificato dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
17 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
18 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
19 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
20 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
21 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
22 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
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pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui
azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico.
IV. Altre prestazioni speciali
1. In generale
Art. 8g23 Le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
2. Spese di collocamento24
Art. 9
1Le spese di collocamento in istituto e quelle per il collocamento diurno di figli minorenni
a carico del richiedente sono garantite se la necessità del collocamento è stata confermata
dall’Ufficio del servizio sociale, da una prescrizione medica o dai servizi di assistenza e cura a
domicilio.
2Agli anziani collocati in istituto è garantito il pagamento della retta praticata dagli istituti fino a
concorrenza di quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari; restano salvi i casi di rigore
disciplinati dalle direttive dipartimentali e per un periodo limitato di tre mesi rinnovabili se non
vengono individuate altre soluzioni idonee.
C. Riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali
I. In generale
Art. 9a25 1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei
seguenti casi:
a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;
c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21
Laps);
e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte
dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o
professionale in atto;
g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo.
2In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità
competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata
con l’indicazione dei rimedi giuridici.
3La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una
rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la
decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
4Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non
hanno effetto sospensivo.
D. Urgenze26
Art. 10 I. In generale
Quando non si può ragionevolmente pretendere dall’utente che attenda l’esito della
procedura ordinaria egli può essere aiutato mediante:
a) prestazioni puntuali fornite da organizzazioni private per il tramite del Comune (art. 53 cpv. 1
della legge);
b) aiuti puntuali forniti dal Comune (art. 53 cpv. 2 della legge);
c) aiuti immediati forniti dall’USSI (art. 63 della legge).
II. Prestazioni comunali
(art. 53 Las)27
23 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
24 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
25 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
26 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
27 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
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Art. 11
Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito)
atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente
verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.
III. Aiuto immediato fornito dal Cantone
Art. 12 (art. 63 Las)28
1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente
si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.
2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della
stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di
tempo superiore a tre giorni.
3Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere
prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.
E. Aiuto immediato a persona con sola dimora assistenziale nel Cantone
Art. 13 (art. 5 cpv. 2 Las)29
1Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono
beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola,
all’importo necessario per rientrare a domicilio.
2Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.
Capitolo III
Procedura di assistenza
A. Persone con domicilio assistenziale nel Cantone
Art. 14 I. Prestazioni ordinarie e speciali
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per
l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Art. 15 II. Urgenze (art. 52 lett. e) e 63 Las)
1L’aiuto immediato fornito dall’USSI viene concesso all’utente tramite il suo Comune di
domicilio.
2In questi casi il Comune dovrà attivarsi affinché l’avvio formale della richiesta di prestazioni sociali
avvenga entro due giorni lavorativi.
3Detti aiuti immediati saranno rimborsati dall’USSI al Comune conformemente all’art. 52 lett. e) della
legge.
Art. 16 B. Persone con sola dimora assistenziale nel Cantone
La richiesta di prestazioni speciali o aiuto immediato va presentata direttamente all’USSI.
C. Preavviso comunale
Art. 16a30 1L’USSI trasmette al Comune la tabella di calcolo con i dati finanziari per il preavviso ai
sensi dell’art. 52 lett. f) della legge.
2Il preavviso va notificato all’USSI entro 14 giorni dalla ricezione del documento.
Capitolo IV
Ipoteca legale
(art. 44 e 45 Las)
Art. 17 A. Ipoteche sui beni dell’assistito
1L’ipoteca sui beni dell’assistito, che garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi
dell’art. 836 CC, è iscritta, a richiesta dell’Ufficio, con l’indicazione della somma massima da
garantire, tenuto conto che la stessa non dovrà di regola superare l’importo assistenziale
preventivabile su due anni.
28 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
29 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
30 Art. introdotto dal R 25.5.2004; in vigore dal 28.5.2004 - BU 2004, 238.
31 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.
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2Scaduto tale periodo l’Ufficio può chiedere che l’ipoteca sia adeguata ad un ulteriore periodo
biennale; se le prestazioni assistenziali concesse superano l’importo garantito da ipoteca legale, la
stessa potrà comunque essere adeguata prima di tale scadenza.
3Dovendosi procedere alla realizzazione dell’immobile, l’Ufficio esercita l’azione di ricupero fino a
concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le spese sostenute.
Art. 18 B. Ipoteca sui beni dei parenti
1L’ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per gli
obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e seguenti CC, è iscritta, ad istanza dell’Ufficio,
fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.32
2Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore
ai 16 anni.
3L’iscrizione è sempre rinnovabile.
Art. 19 C. Subingresso
L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto
di subingresso.
Capitolo V
Ruolo del Comune
Art. 20 A. Informazione e consulenza (art. 52 Las)
1In casi particolari il Comune può assumere l’erogazione degli importi della prestazione
suddividendola in quote settimanali o giornaliere.
2In conformità con l’art. 6 la relativa prestazione assistenziale viene versata al Comune mensilmente
e in anticipo.
Capitolo VI
Art. 21 Disposizioni finali
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi, abroga il regolamento di applicazione alla legge sull’assistenza sociale del 17 dicembre
1971 ed entra in vigore il 1° febbraio 2003.
Pubblicato nel BU 2003, 73 e 85.
32 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 43.