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34 provisions
Art. 1 Competenze in generale e termine di ricorso
1Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in
materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza
professionale.
2Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli
sono attribuite dalle singole leggi.
3Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 2 Denegata o ritardata giustizia
Il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente,
nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su
opposizione o su reclamo.
Capitolo secondo
Scambio degli allegati
Art. 3 Ricorso. Contenuto
L’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:
a) una copia della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente.
Art. 4 Giudice delegato
1Il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo
se è tardivo o irricevibile.
2Egli decide le misure provvisionali idonee a salvaguardare la situazione di fatto.
3Il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente
perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di
inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.
Art. 5 Risposta. Forma e termine
1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato
e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha
emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto
di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.
Art. 6 Nuova decisione
1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
178.100
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per
effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente
differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.
Art. 7 Eccezioni
1L’autorità amministrativa deve formulare nell’atto di risposta tutte le sue eccezioni di
ordine o di merito, riservate quelle diversamente regolate a livello federale.
2Il Giudice delegato può chiedere al ricorrente di formulare le sue osservazioni alle eccezioni
d’ordine o di merito proposte.
Art. 8 Ulteriore scambio di allegati
Il Giudice delegato può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.
Art. 9 Notifica di nuovi mezzi di prova
L’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi
alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di mezzi di prova in
precedenza non indicati.
Art. 10 Consultazione degli atti
Le parti hanno diritto di consultare gli atti dell’incarto, purché siano tutelati interessi
privati preponderanti.
Capitolo terzo
Termini
Art. 11 Sospensione dei termini
I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Art. 12 Osservanza dei termini
1Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
Proroga dei termini e
Art. 13 conseguenze dell’inosservanza
1Il termine legale non può essere prorogato.
2Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte
ne fa richiesta prima della scadenza.
3Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza
motivata dell’autorità amministrativa.
4Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un
ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso
d’inosservanza.
Art. 14 Restituzione per inosservanza
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i
motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Capitolo quarto
Procedura probatoria e dibattimentale
Caratteristiche e pubblicità
Art. 15 della procedura
1La procedura davanti al Tribunale è semplice, rapida e, di regola, pubblica.
178.100
2Le udienze sono pubbliche, riservati i casi in cui il Giudice, d’ufficio o su richiesta di una parte,
ritenga per ragioni giustificate di dover procedere a porte chiuse.
Prove. Assunzioni.
Art. 16 Apprezzamento
1Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente.
2Il Giudice delegato dirige l’istruttoria; egli ha la facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati
dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Art. 17 Udienze
1Se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento.
2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può rinunciare ad indire un’udienza esplicitamente
richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze.
3L’audizione di testimoni e di periti deve essere effettuata alla presenza delle parti.
Art. 18 Perizie giudiziarie
1Il Giudice delegato, d’ufficio o a richiesta di parte, decide se dovrà essere ordinata una
perizia e designa l’esperto o gli esperti.
2Egli notifica il nome alle parti, che possono ricusare il perito per motivi fondati e presentare
controproposte.
3Il Giudice delegato invita le parti a proporre i quesiti peritali entro il termine di 20 giorni.
4Egli sottopone mediante ordinanza al perito i quesiti da lui direttamente formulati e quelli proposti
dalle parti, ad esclusione dei quesiti che appaiono manifestamente inutili per la soluzione della
controversia.
Art. 19 Osservazioni
1Su ogni accertamento rilevante per l’esito della vertenza compiuto dal Tribunale, le
parti hanno il diritto di formulare osservazioni.
2Su ogni documento rilevante prodotto da una parte, la controparte ha il diritto di formulare
osservazioni.
Art. 20 Modifica della decisione
1Le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, che può riformare il
provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia
chiesto.
2Se il Tribunale intende modificare un provvedimento a detrimento del ricorrente, gli assegna un
termine di 10 giorni per esprimersi e per determinarsi sul mantenimento o sul ritiro del ricorso; se
intende accordagli più di quanto ha domandato, deve dare alla controparte la possibilità di
esprimersi in merito.
Art. 21 Deliberazioni
Le parti e il pubblico non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale.
Capitolo quinto
Sentenza
Art. 22 Notificazione
La sentenza, motivata e con l’indicazione dei rimedi di diritto e dei nomi dei membri del
Tribunale, è comunicata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici
federali e cantonali competenti.
Art. 23 Transazione giudiziaria
1Le vertenze concernenti le prestazioni sottoposte alla LPGA e le altre controversie non
sottoposte alla LPGA possono essere composte con una transazione giudiziaria.
2Il Tribunale deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto;
se procede all’omologazione della transazione, emette una decisione di stralcio.
3La decisione di stralcio, anche se non motivata, deve contenere l’indicazione dei rimedi di diritto e
rilevare che nulla osta all’approvazione dell’accordo.
Capitolo sesto
178.100
Revisione
Art. 24 Revisione
Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Art. 25 Forma. Termini
1La domanda di revisione, con l’indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve
essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le
circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell’art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di
revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.
Capitolo settimo
Norme generali
Art. 26 Chiamata in causa
1L’autorità giudicante può ordinare, d’ufficio o su istanza di parte, la chiamata in causa
di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento.
2Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la sentenza gli è in ogni caso
opponibile.
3L’intervento in causa è escluso.
Art. 27 Rappresentanza e patrocinio
1Le parti possono farsi rappresentare, se non devono agire personalmente, o farsi
patrocinare.
2Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta.
Art. 28 Diritto al patrocinio
1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per
analogia.
Gratuità della procedura.
Art. 29 Eccezione. Temerarietà
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte
la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.1
Art. 30 Ripetibili
1Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita
dal Tribunale.
2L’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso.
3Gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il
comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito
con leggerezza.
Diritto sussidiario
1 Cpv. introdotto dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.
178.100
Art. 31
Per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le
singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
Capitolo ottavo
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32 Norma transitoria
Le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore restano disciplinate
da quest’ultima.
Art. 33 Norma abrogativa
La presente legge abroga la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.
Art. 34 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo
allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.2
Pubblicata nel BU 2008, 513.
2 Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 513.