Art. 1
Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).
Ticino · 442.320 · decree
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Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).
1È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione. 2È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.
1Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato. 2Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione. 3Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.
1È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione. 2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport: a) negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione; b) cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione; c) gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione. 3Rimangono di spettanza cantonale: a) la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione; b) la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.
La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
1Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1 Pubblicato nel BU 2015, 380. 1 Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.