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19 provisions
Art. 1 Scopi della raccolta
Il registro cantonale dei tumori (in seguito: registro) è autorizzato a raccogliere i dati
necessari per raggiungere i seguenti scopi:
a) la registrazione continua e completa dei nuovi casi di malattie tumorali maligne e semimaligne
diagnosticati alle persone domiciliate nel Canton Ticino e/o ivi curate, volta alla costituzione di
una documentazione statistica di riferimento;
b) l’analisi della frequenza e della distribuzione geografico-temporale delle malattie tumorali
maligne e semimaligne, vista in un’ottica di ricerca eziologica mirata all’elaborazione e alla
valutazione di misure di prevenzione, di diagnosi precoci e di monitoraggio;
c) la conduzione di studi specifici negli ambiti definiti alla lettera b);
d) la valutazione dell’effetto della lotta contro il cancro sul tasso di sopravvivenza;
e) la collaborazione a studi clinici condotti nel quadro della lotta contro il cancro;
f) la collaborazione con l’Istituto Svizzero per la ricerca applicata sul cancro (SIAK) e con
l’Istituto Internazionale per la ricerca applicata sul cancro (IARC) dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (OMS) negli ambiti definiti dalle lettere a), b), c), d), e);
g) l’organizzazione del Programma di screening mammografico tramite il Centro programma
screening Ticino (CPST).2
Dati
Art. 2 a) in generale
Il registro riceve e raccoglie i dati relativi a persone domiciliate o in trattamento nel
Cantone.
Art. 3 b) dati personali
Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati personali:
a) cognome
b) cognome da nubile
c) nome
d) sesso
e) data di nascita
f) luogo di nascita
g) domicilio e domicili precedenti con riferimento temporale
h) stato civile
i) nazionalità
l) origine
m) anno di arrivo in Ticino
n) anno di arrivo in Svizzera
o) professioni con riferimento temporale
p) stato socioprofessionale
q) età
r) data del decesso.
c) dati medici
1 Titolo modificato dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
2 Lett. introdotta dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
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Art. 4
Il registro raccoglie, elabora e conserva i seguenti dati medici:
a) data della diagnosi clinica
b) data della conferma morfologica
c) base diagnostica
d) metodo di detezione
e) localizzazione del tumore primario ICD-0
f) istologia ICD-0
g) comportamento biologico del tumore
h) grado di differenziazione del tumore
i) stadiazione del tumore
l) aspettative terapeutiche
m) tipo di trattamento
n) data dell’ultimo contatto
o) stato all’ultimo contatto
p) causa del decesso
q) abitudini
r) fattori di rischio.
Fonti
Art. 5 a) altre banche dati
Il registro raccoglie dati presso:
a) l’Associazione svizzera degli istituti ospedalieri-statistica medica (H+);
b) l’Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);
c) i registri svizzeri dei tumori;
d) la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).
Art. 6 b) istituti pubblici o privati, persone singole
1Sono inoltre autorizzati a fornire dati non anonimizzati, previsti all’art.4:
a) tutti i medici che esercitano in Svizzera,
b) i medici ospedalieri,
c) i laboratori medici che svolgono diagnostica tumorale.
2La trasmissione dei dati può essere effettuata dopo aver informato la persona interessata e a
condizione che questa non si opponga.
Funzionamento del registro
Art. 7 a) In generale
1Il registro gestisce e conserva uno schedario cartaceo non anonimizzato, uno
schedario informatico contenente dati anagrafici ed uno schedario informatico medico statistico.
2I due schedari informatici devono essere totalmente indipendenti l’uno dall’altro.
Art. 8 b) misure di anonimizzazione
1I dati personali sono registrati sotto un numero d’identificazione nello schedario
contente i dati anagrafici.
2I dati medici sono registrati nello schedario medico statistico separato e anonimo sotto un numero
d’identificazione.
3Nello schedario medico statistico le persone possono essere rilevate solamente tramite il numero
d’identificazione.
Art. 9 c) misure di sicurezza
1Gli schedari cartacei, non anonimizzati, devono essere conservati sotto chiave.
2Gli schedari elettronici, provvisti di doppia password, sono indipendenti dall’esterno e sono situati
in un locale chiuso.
3Le persone autorizzate ad accedere agli schedari elettronici sono munite di una password di
accesso che non può essere rivelata a nessuno.
4L’impianto informatico è dotato di un sistema di sicurezza in grado di registrare e identificare
chiunque acceda allo schedario.
Diritto d’accesso
a) schedario medico statistico
Art. 10 (art. 2 Legge sul registro dei tumori)
L’accesso allo schedario medico statistico è consentito:
a) a tutti i dipendenti del registro;
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b) a chiunque giustifichi un interesse compatibile con gli scopi previsti all’art. 2;
c) al tecnico responsabile dell’impianto informatico e dell’elaborazione statistica dei dati, sotto
vigilanza e controllo di una persona responsabile.
Art. 11 b) schedario anagrafico e schedario cartaceo
1L’accesso allo schedario contenente i dati anagrafici ed a quello cartaceo è consentito
unicamente al responsabile ed al “data-manager”.
2Possono inoltre accedere a questi schedari le persone in possesso di un’autorizzazione in tal
senso rilasciata da parte della Commissione peritale federale del segreto professionale in materia
medica.
Art. 12 Trasmissione dei dati
Il registro trasmette i dati riguardanti cittadini domiciliati in altri cantoni al registro
competente per quel territorio.
Centro programma screening Ticino (CPST)
a) scopo
Art. 12a3 1Il Centro programma screening Ticino (CPST) ha lo scopo di promuovere,
implementare, gestire organizzativamente e finanziariamente il Programma cantonale di screening
mammografico ai sensi dell’ordinanza federale sulla garanzia della qualità dei programmi di
diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia del 23 giugno 1999.
2Esso è inserito presso il Registro cantonale dei tumori dell’Istituto cantonale di patologia (ICP).
b) raccolta dati personali
Art. 12b4 Il CPST riceve dal Registro cantonale dei tumori i dati personali e medici di cui agli art.
2, 3, 4 e 5 lett. d strettamente necessari per l’attuazione del Programma di screening
mammografico.
Accreditamento al Programma
di screening mammografico
Art. 12c5 1Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di
accompagnamento, può accreditare i fornitori di prestazioni che vogliono aderire al Programma di
screening mammografico se i criteri previsti nelle Direttive del Programma di screening
mammografico sono adempiuti.
2Allo scopo di garantire un esame di screening mammografico di qualità, ed in particolare di
assicurare un numero minimo sufficiente di esami per singolo fornitore di prestazioni, il Consiglio
di Stato, sentito il preavviso del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di accompagnamento, può
rifiutare di accreditare dei fornitori di prestazioni.
3Il Consiglio di Stato, su segnalazione del CPST, supportato dal Gruppo tecnico di
accompagnamento, può procedere alla revoca dell’accreditamento se i requisiti imposti dalle
Direttive non sono più adempiuti.
4Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Commissione di vigilanza e di consulenza
(art. 7 legge sul registro dei tumori)
Art. 13 a) composizione
1La Commissione di vigilanza e consulenza (in seguito: Commissione) verifica che sia
rispettata la legge ed il presente regolamento.
2Essa è composta da sette membri:
a) un rappresentante dell’Istituto di Patologia,
b) un rappresentante del DOS,
c) un esperto sulla protezione dei dati,
d) un rappresentante dell’Ordine dei medici,
e) un rappresentante dell’Ente ospedaliero cantonale,
f) un rappresentante delle Cliniche private,
g) un rappresentante delle Associazioni dei pazienti.
La Commissione nomina al suo interno un presidente.
3 Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
4 Art. modificato dal R 13.10.2015; in vigore dal 16.10.2015 - BU 2015, 479; precedente modifica: BU
2014, 286.
5 Art. introdotto dal R 28.5.2014; in vigore dal 3.6.2014 - BU 2014, 286.
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4Il responsabile del registro partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
5Per il segretariato la Commissione può far capo all’Istituto di Patologia.
Art. 14 b) periodo di incarico
1La Commissione rimane in carica quattro anni e sino al 30 giugno dell’anno
successivo al rinnovo dei poteri cantonali.
2I suoi membri possono essere rinominati per un massimo di 12 anni consecutivi.
Art. 15 c) convocazione
1Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto almeno 15
giorni prima.
2La convocazione deve contenere l’elenco delle trattande.
Art. 16 d) denuncia
1Contro le decisioni del responsabile del registro oppure contro un’utilizzazione del
registro non conforme alle norme legali può essere sollecitato, tramite domanda scritta e motivata,
l’intervento della Commissione di vigilanza.
2La persona interessata, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono
inoltrare una richiesta di intervento.
Art. 17 e) procedura
1La Commissione esamina l’istanza e, se del caso, ordina al responsabile del registro
di ripristinare una situazione conforme alla legge.
2Oltre all’audizione delle parti e dei periti la Commissione può assumere, quando risulta
necessario, anche altre prove.
Art. 18 f) provvedimenti
La Commissione propone al Consiglio di Stato l’adozione dei provvedimenti necessari
a prevenire o a far cessare le violazioni.
Art. 19 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immmediatamente in vigore.6
Pubblicato nel BU 1998, 189.
6 Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 189.