1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio
autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente per l’applicazione
delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia
di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze
espressamente demandate ad altre autorità.
2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale
(di seguito DFP), è competente per l’applicazione degli articoli 11–12 LEAR.
3Il Municipio è in particolare competente per:
a) la verifica della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e
ambientali;
b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.
4Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità competente per
l’applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.
Capitolo secondo
Commercio di bevande alcoliche
Art. 2 Esercizi
Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è
autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull’autorizzazione.
Art. 3 Altre strutture
1Il Servizio può autorizzare:
a) il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle
disposizioni della legge federale sull’alcool;
b) la mescita nelle vie e nelle piazze in occasioni di manifestazioni pubbliche.
2La patente è rilasciata al gerente o alla persona responsabile.
Capitolo terzo
Suddivisioni delle autorizzazioni
Art. 4 Esercizi con cucina
Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di
lavorazione ai sensi dell’articolo 19 in cui non vi sono limitazioni nell’offerta di derrate alimentari.
Art. 5 Esercizi con cucina limitata
1Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nei quali si possono servire
esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice
riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.
2Queste strutture devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all’articolo 20.
3Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non
possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.
Art. 6 Esercizi di alloggio senza ristorazione
1Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare,
fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.
2Per questo genere di strutture non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell’ambito
del rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali.
Art. 7 Definizioni
1Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:
a) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: le mense
riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti, alle quali terze
persone non possono accedere;
b) buvette aperte solo in concomitanza di eventi culturali o sportivi: le strutture che offrono cibo e
bevande da consumare sul posto accessoriamente a un’attività sportiva, culturale (teatri,
cinema) o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l’evento
puntuale alla quale è legata;
c) alloggi per gruppi: ad esempio le colonie, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti
pubblici, associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza rispetto a un esercizio
pubblico dall’esterno appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai
gruppi che hanno riservato la struttura;
d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono
prestazioni di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun
tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per
un massimo di 90 giorni complessivi all’anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi;
e) attività di ristorazione a domicilio: cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o
recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato
di persone;
f) circoli (o club privati) e palestre: quei locali non riconoscibili dall’esterno come esercizi pubblici,
gestiti di principio da un’associazione e la cui entrata è riservata ai membri ed eventuali
accompagnatori. Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale
dell’associazione e l’offerta dev’essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo
di consumo.
2Non sono inoltre considerati esercizi di vendita di cibi e bevande con consumo sul posto ai sensi
della legge, i commerci di derrate alimentari (negozi da asporto) che presentano semplici pianali di
appoggio, ossia non destinati appositamente al consumo di cibo e bevande, e in cui la presenza
della clientela all’interno dell’attività è limitata essenzialmente all’operazione di acquisto.
3Per esercizi composti da più immobili o parti di essi si intende il riconoscimento dell’unità funzionale
anche per singole parti di un edificio o di più edifici ubicati nelle vicinanze che permettono una
gestione unitaria.
Capitolo quarto
Denominazione degli esercizi
Art. 8 Esercizi di ristorazione con cucina limitata
Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè,
bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.
Art. 9 Grotto
1La denominazione “grotto”, anche all’interno del nome dell’esercizio, può essere
utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente
rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.
2I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben
riconoscibile nella carta del grotto o in una carta ad hoc disponibile per il cliente.
3I prodotti e i piatti tipici ticinesi devono essere proposti in maniera preponderante rispetto al resto
dell’offerta.
Art. 10 Locali notturni
1Sono discoteche quei locali notturni accessibili unicamente a persone maggiori di 18
anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica
riprodotta.
2Per l’offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5.
Capitolo quinto
Agriturismi
Art. 11 Definizione
1Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo
accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime
previste dagli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR)
e dall’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le
cui strutture agrituristiche:
a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
b) in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
2L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in
prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.
Art. 12 Attività
1La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio
soggiace ad autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2Agli agriturismi con attività di ristorazione e/o offerta di alloggio si applicano esclusivamente gli
articoli del presente capitolo. Rimane riservato il capitolo sulle tasse.
Art. 13 Dell’autorizzazione
1L’autorizzazione per la gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione
e/o offerta di alloggio è rilasciata a condizione che il richiedente:
a) disponga del diploma cantonale per esercente o dell’attestazione del superamento dell’esame
cantonale per l’esercizio dell’agriturismo da parte del gestore;
b) produca l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del
numero dei posti disponibili. L’articolo 21 si applica per analogia;
c) disponga di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
d) soddisfi i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia
di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
2La richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno 15 giorni prima
dell’apertura dell’attività al Servizio, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
a) nome del gestore e del gerente dell’azienda agricola;
b) diploma cantonale per esercente o attestazione di superamento d’esame cantonale per
l’esercizio dell’agriturismo o certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle
legislazioni previgenti la LEAR;
c) attestazione del municipio sull’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei
posti disponibili;
d) prova di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività.
3In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell’agriturismo, l’autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.
Art. 14 Obblighi
1Il gerente vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti le prescrizioni in materia di orari
di apertura e chiusura, i divieti di fumo e di vendita delle bevande alcoliche, dell’ordine e della quiete
pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in
materia di derrate alimentari. Gli agriturismi non soggiacciono all’obbligo di notifica degli orari al
Municipio.
2Sono applicabili per analogia gli articoli 24 e 39 LEAR.
3Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare
verifica la provenienza dei prodotti offerti.
Art. 15 Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo
1Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni
di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di
un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell’albergheria e
della ristorazione.
2Per il resto l’esame avviene secondo il regolamento d’esame di cui all’articolo 37 che regola anche
il suo superamento, il rilascio del diploma da parte della Commissione d’esame e la relativa tassa.
Capitolo sesto
Requisiti dell’esercizio
Sezione 1
In generale
Art. 16 Requisiti strutturali e igienici
Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche
legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
Art. 17 Uso dei locali
1Gli spazi dell’esercizio devono essere usati per scopi attinenti all’attività dello stesso.
2Se la licenza edilizia lo consente, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a
condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
3Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
4Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività di cui al capoverso 2, segnatamente in
materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Sezione 2
Competenze del Laboratorio cantonale
Art. 18 Derrate alimentari
1Il preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante nell’ambito della
valutazione dell’idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.
2Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica la legislazione federale in materia di
derrate alimentari e in particolare l’ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle
derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).
3Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l’ubicazione e la
sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei
locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale,
ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell’esercizio.
4Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l’attività.
Art. 19 Superficie di lavorazione
1Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla
capacità ricettiva.
2Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16
mq.
3Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le
derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal
computo i depositi e l’area del bancone bar.
4Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le
normative in materia di legge federale sul lavoro.
Art. 20 Locale di preparazione
Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office)
con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul
lavoro.
Sezione 3
Competenze del Municipio
Art. 21 Attestazione di idoneità dei locali
1Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il
formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.
2L’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il
capoverso 3.
3Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell’esercizio richiede
il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del
Laboratorio cantonale.
Art. 22 Capacità ricettiva
1La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola
di 1.00 mq per avventore.
2Per gli aspetti di propria competenza, il Municipio può concedere deroghe per casi particolari,
premesso che siano rispettate le norme di sicurezza e igiene.
Art. 23 Servizi igienici
Per una capacità ricettiva fino a 100 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC)
separati per sesso; da 101 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente
orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi.
Sezione 4
Fumo
Art. 24 Spazi aperti
1Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente
verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in
considerazione.
2Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi
se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.
3Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione
che sia garantito un adeguato ricambio d’aria.
4In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.
Art. 25 Dichiarazione di idoneità
La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla
presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla
quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale.
Capitolo settimo
Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusione e la revoca
Art. 26 Domanda di autorizzazione
1La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) genere e denominazione dell’esercizio;
b) ubicazione e numero del mappale;
c) generalità del gerente e del gestore;
d) inizio attività.
2La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio
dell’attività.
Art. 27 Documentazione
1Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti:
a) attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva;
b) documentazione attestante il godimento del diritto d’uso dei locali. Inoltre in caso di
sublocazione, l’assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura;
c) prova di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività o eventuale comprova
dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale;
d) estratto cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al
massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
e) estratto del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi
prima della presentazione della domanda;
f) se straniero, il permesso di soggiorno che autorizzi il gestore, rispettivamente il gerente,
all’esercizio dell’attività lucrativa;
g) contratto di lavoro del gerente;
h) certificato medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da
infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio;
i) diploma cantonale per esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di
formazione o lo svolgimento di un’adeguata pratica professionale;
j) se il gerente è beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado d’invalidità.
2Il gestore e il gerente che risiedono o che hanno risieduto all’estero nei cinque anni precedenti
l’istanza, devono inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.
3L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per
valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica
dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri cantoni o stati.
Condanne per reati inconciliabili con la funzione di gerente di esercizi pubblici
Art. 28
Sono inconciliabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera c LEAR i seguenti reati:
1. omicidio (art. 111 CP);
2. assassinio (art. 112 CP);
3. lesioni personali gravi (art. 122 CP);
4. rissa (art. 133 CP);
5. aggressione (art. 134 CP);
6. somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
7. appropriazione indebita (art. 138 CP);
8. furto (art. 139 CP);
9. rapina (art. 140 CP);
10. truffa (art. 146 CP);
11. estorsione (art. 156 CP);
12. usura (art. 157 CP);
13. amministrazione infedele (art. 158 CP);
14. appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
15. minaccia (art. 180 CP);
16. coazione (art. 181 CP);
17. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
18. atti sessuali con fanciulli (187 CP);
19. coazione sessuale (art. 189 CP);
20. violenza carnale (art. 190 CP);
21. promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
22. atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP);
23. molestie sessuali (art. 198 CP);
24. falsità in documenti (art. 251 CP);
25. falsità in certificati (art. 252 CP);
26. organizzazione criminale (art. 260ter CP);
27. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);
28. entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
29. impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
30. inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
31. frode fiscale (art. 269 LT);
32. appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
33. ripetuta guida in stato di ebrietà con concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue
(art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr).
Art. 29 Cambiamenti
1Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.
2Ogni cambiamento di gerente comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione previo l’inoltro
della documentazione di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere e-j.
3Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione.
Art. 30 Avviso di sospensione dell’attività
In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono
tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale.
Capitolo ottavo
Assicurazione responsabilità civile e deposito a titolo di garanzia
Art. 31 Prova del contratto d’assicurazione
1La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell’assicuratore, riservato l’articolo 33.
2La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per
l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione
dell’assicurazione.
Art. 32 Garanzia minima
Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali
e danni materiali di 3’000'000 di franchi.
Art. 33 Deposito a titolo di garanzia
1L’importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che
fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura
non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.
2L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, con
bonifico bancario dalla Svizzera da parte del richiedente dell’autorizzazione, su un apposito conto.
3L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al
pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o
sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
4Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che
la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
5La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca
dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di
un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LEAR.
Capitolo nono
Diploma cantonale per esercente e formazione professionale
Art. 34 Principio
Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) o la decisione di riconoscimento
della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l’articolo 35.
Art. 35 Eccezioni all’obbligo del diploma
1Il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma a quelle strutture che offrono
l’alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.
2Nei casi di cui al capoverso 1 l’autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime
responsabilità di un gerente.
Art. 36 Vigilanza sulla formazione professionale
La vigilanza sulla formazione professionale e sull’organizzazione degli esami per l’ottenimento del diploma è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che
la esercita tramite la DFP.
Art. 37 Regolamento d’esame
1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento
d’esame e nomina la Commissione d’esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:
– la Divisione della formazione professionale;
– il Dipartimento delle istituzioni;
– GastroTicino (Federazione esercenti albergatori Ticino;
– Hôtellerie suisse, Sezione Ticino;
– la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.
2In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d’esame, la Commissione d’esame:
a) esercita mansioni di vigilanza sull’insegnamento offerto e i relativi esami;
b) propone modifiche dei curricoli formativi offerti;
c) collabora nella politica d’informazione nei confronti del settore;
d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d’esame;
e) rilascia il diploma cantonale per esercenti.
Art. 38 Periodo di pratica
1Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico
regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all’estero, a tempo pieno
o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.
2La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni
dal superamento dell’esame.
3Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del
settore o giudicato equivalente dalla DFP.
Art. 39 Comprova
1Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS presso
un esercizio di cui all’articolo 7 LEAR.
2Il periodo di pratica all’estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’autorità preposta
del luogo dove è stato effettuato.
3Nell’impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di
autocertificazione.
Art. 40 Riconoscimento di titoli e di abilitazioni
1Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d’esercente rilasciati da un altro cantone se
l’esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra
di aver svolto il periodo di pratica.
2Per le materie d’esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all’esame per quelle
materie.
3L’autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro cantone e la pratica
acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
4Limitatamente all’esercizio dell’attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle
previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
5Il riconoscimento di titoli e di abilitazioni spetta alla DFP.
Capitolo decimo
Orari di apertura e chiusura