Law

Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Ticino · 942.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 f928127104bae7f684c8634e02aa5b17a4168d63d6101c1c16ba8cfb6ee3c58f

Contents: 72 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Esercizi
  3. Art. 3 Altre strutture
  4. Art. 4 Esercizi con cucina
  5. Art. 5 Esercizi con cucina limitata
  6. Art. 6 Esercizi di alloggio senza ristorazione
  7. Art. 7 Definizioni
  8. Art. 8 Esercizi di ristorazione con cucina limitata
  9. Art. 9 Grotto
  10. Art. 10 Locali notturni
  11. Art. 11 Definizione
  12. Art. 12 Attività
  13. Art. 13 Dell’autorizzazione
  14. Art. 14 Obblighi
  15. Art. 15 Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo
  16. Art. 16 Requisiti strutturali e igienici
  17. Art. 17 Uso dei locali
  18. Art. 18 Derrate alimentari
  19. Art. 19 Superficie di lavorazione
  20. Art. 20 Locale di preparazione
  21. Art. 21 Attestazione di idoneità dei locali
  22. Art. 22 Capacità ricettiva
  23. Art. 23 Servizi igienici
  24. Art. 24 Spazi aperti
  25. Art. 25 Dichiarazione di idoneità
  26. Art. 26 Domanda di autorizzazione
  27. Art. 27 Documentazione
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Cambiamenti
  30. Art. 30 Avviso di sospensione dell’attività
  31. Art. 31 Prova del contratto d’assicurazione
  32. Art. 32 Garanzia minima
  33. Art. 33 Deposito a titolo di garanzia
  34. Art. 34 Principio
  35. Art. 35 Eccezioni all’obbligo del diploma
  36. Art. 36 Vigilanza sulla formazione professionale
  37. Art. 37 Regolamento d’esame
  38. Art. 38 Periodo di pratica
  39. Art. 39 Comprova
  40. Art. 40 Riconoscimento di titoli e di abilitazioni
  41. Art. 41 Orari di apertura e di chiusura
  42. Art. 42 Responsabilità e compiti
  43. Art. 43 Responsabilità e compiti
  44. Art. 44 Svolgimento dell’attività
  45. Art. 45 Eccezione
  46. Art. 46 Gerenza di più esercizi
  47. Art. 47 Sostituzione
  48. Art. 48 Mantenimento dell’ordine e divieto d’accesso
  49. Art. 49 Responsabilità del titolare
  50. Art. 50 Responsabilità civile
  51. Art. 51 Procedura contravvenzionale
  52. Art. 52 Impianti pubblicitari
  53. Art. 53 Esposizione dei prezzi
  54. Art. 54 Organo responsabile
  55. Art. 55 Diritti della persona interessata
  56. Art. 56 Altri utenti
  57. Art. 57 Catalogo dei dati
  58. Art. 58 Durata di conservazione, cancellazione e distruzione
  59. Art. 59 Misure di sicurezza
  60. Art. 60 Tassa di autorizzazione
  61. Art. 61 Spese di cancelleria
  62. Art. 62 Tassa sull’alcool
  63. Art. 63 Tassa sull’alcool per altri commerci
  64. Art. 64 Tassa preavviso sull’idoneità dei locali
  65. Art. 65 Tassa per deroghe d’orario
  66. Art. 66 Tassa per permessi speciali
  67. Art. 67 Tassa per estensione dei posti esterni
  68. Art. 68 Tassa per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali
  69. Art. 69 Debitore
  70. Art. 70 Revoca dell’autorizzazione
  71. Art. 71 Abrogazione
  72. Art. 72 Entrata in vigore

72 provisions

Art. 41 Orari di apertura e di chiusura

1Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio. 2Previo comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall’articolo 21 capoverso 1 LEAR. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 LEAR. 3Gli esercizi possono anticipare l’orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità. Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gestore e del gerente Sezione 1 Gestore

Art. 42 Responsabilità e compiti

Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti: a) esporre in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio; b) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi; c) notificare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura al municipio; d) designare una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimentari operante a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, è responsabile il gestore; e) pagare le tasse previste dalla legge e dal regolamento. Sezione 2 Gerente

Art. 43 Responsabilità e compiti

Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti: a) curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato; b) vegliare sull’igiene e la pulizia generale dell’esercizio; c) esporre i prezzi delle prestazioni offerte; d) garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici ai sensi dell’articolo 25 LEAR; e) vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche; f) notificare gli ospiti alla polizia ai sensi dell’articolo 37 LEAR.

Art. 44 Svolgimento dell’attività

1Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%. 2Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva. 3Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale. 4L’assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Art. 45 Eccezione

Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di 40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.

Art. 46 Gerenza di più esercizi

1La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni. 2Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.

Art. 47 Sostituzione

1Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell’esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un’autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno. 2L’istanza deve essere motivata e contenere: a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) i documenti previsti dall’articolo 27 lettere e–h, relativi al sostituto; c) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento del gerente; d) le informazioni che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto. 3In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.

Art. 48 Mantenimento dell’ordine e divieto d’accesso

1Il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete, tanto all’interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività. 2Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento. 3Il gerente che dispone tale provvedimento deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente tramite l’apposito formulario. 4Se richiesto dall’interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro cinque giorni. 5Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati. Capitolo dodicesimo Permessi speciali

Art. 49 Responsabilità del titolare

1Il titolare di un permesso speciale secondo l’articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42 lettere b e 19 LEAR. 2Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 43, che dovrà essere presente sul posto. 3La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Art. 50 Responsabilità civile

1I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di esercizio. 2Per il resto valgono gli articoli 31 e 32. Capitolo tredicesimo Disposizioni diverse

Art. 51 Procedura contravvenzionale

Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.

Art. 52 Impianti pubblicitari

1L’esercizio deve esporre un’insegna visibile esternamente. 2Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell’esercizio, conformemente al tenore dell’autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio. 3Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche. 4Non sono subordinati all’obbligo dell’esposizione dell’insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.

Art. 53 Esposizione dei prezzi

1Il gerente deve esporre nell’esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l’alloggio, i cibi e le bevande con l’indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro. 2È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all’esterno dell’esercizio la lista dei prezzi. 3Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l’ordinazione. 4Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento. Capitolo quattordicesimo Banca dati

Art. 54 Organo responsabile

L’organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Art. 55 Diritti della persona interessata

Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Art. 56 Altri utenti

1Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali. 2Il Laboratorio cantonale e gli uffici preposti alle verifiche strutturali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla presente legge, segnatamente ai dati riguardanti la struttura.

Art. 57 Catalogo dei dati

1Il registro contiene i seguenti dati e documenti: a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) numero identificativo della struttura; c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici; d) documentazione allegata all’istanza secondo l’articolo 27; e) autorizzazione; f) rapporti dei controlli effettuati; g) decisioni e sanzioni emanate nell’ambito della legge; h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate. 2Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati: a) generalità della persona notificata; b) numero e copia del documento d’identità; c) numero d’annuncio di registrazione; d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni. 3L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell’Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati: a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura b) numero identificativo della struttura; c) numero dei posti letto della struttura; d) dati relativi alla validità dell’attività.

Art. 58 Durata di conservazione, cancellazione e distruzione

1I dati di cui all’articolo 57 capoverso 1 sono conservati per dieci anni a partire dallo scadere dell’autorizzazione. 2I dati di cui all’articolo 57 capoverso 2 sono conservati per cinque anni. 3Decorsi i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.

Art. 59 Misure di sicurezza

Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche. Capitolo quindicesimo Tasse Sezione 1 Autorità cantonale

Art. 60 Tassa di autorizzazione

Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio: – rilascio: da 100 a 500 franchi – aggiornamento: 100 franchi

Art. 61 Spese di cancelleria

Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo fino a 500 franchi a seconda del lavoro richiesto all’autorità.

Art. 62 Tassa sull’alcool

1Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), relativamente all’attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile. 2Su richiesta, nel caso in cui l’attività venga chiusa in maniera definitiva, l’importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell’attività. 3Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell’ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a 50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.

Art. 63 Tassa sull’alcool per altri commerci

1La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita. 2Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.

Art. 64 Tassa preavviso sull’idoneità dei locali

Nell’ambito del rilascio del preavviso di cui all’articolo 8 capoverso 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 a 100 franchi. Sezione 2 Autorità comunale

Art. 65 Tassa per deroghe d’orario

1La tassa per deroga d’orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora. 2In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

Art. 66 Tassa per permessi speciali

1La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati. 2In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Art. 67 Tassa per estensione dei posti esterni

La tassa per l’estensione dei posti esterni varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dell’estensione concessa.

Art. 68 Tassa per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali

Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali di cui all’articolo 8 LEAR può essere prelevata una tassa da 50 a 100 franchi. Sezione 3 Diversi

Art. 69 Debitore

1Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse. 2Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull’alcool. Se quest’ultimo non svolge l’attività a titolo indipendente, il suo datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse Capitolo quindicesimo Sanzioni

Art. 70 Revoca dell’autorizzazione

1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore. 2Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento. 3La durata minima della revoca è di 15 giorni. 4Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale. Capitolo sedicesimo Disposizioni finali

Art. 71 Abrogazione

Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.

Art. 72 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023. Pubblicato nel BU 2023, 227.

← Find another law