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4 provisions
Art. 1 Docenti di appoggio alla scuola dell’infanzia
1Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio
per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno
scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario
settimanale.
2Nelle sezioni con più di 21 allievi l’assunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo
e per tutta la durata dell’anno scolastico è obbligatoria.
3In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare
l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere
d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.
Art. 2 Docenti di appoggio alla scuola elementare
Per la scuola elementare sono confermati i parametri stabiliti dall’art. 25 della legge sulla
scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e dall’art. 30 del regolamento delle
scuole comunali del 3 luglio 1996.
Art. 3 Contributo cantonale per sezione di scuola comunale
La riduzione del contributo annuo di cui all’art. 1 cpv. 3 del decreto esecutivo sul
contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2022 verrà adeguato nel decreto
esecutivo per l’anno 2023.
Art. 4 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° agosto 2022.
Pubblicato nel BU 2022, 55.