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2.3.3 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007

Lugano · 16176709 · communal act

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1 provision

Art. 1

Fuochi d'artificio, petardi, ecc. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. 2 Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/0 privati. Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio. m al I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna. 2 I caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, ordine può venir impartito dal comandante della polizia comunale o da un suo sostituto. P. 5 di 7 1- v Città di Lugano Ordinanza 2.3.3 www.lugano.ch y V c ol m Luso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23:00 e le ore 07:00. E segnatamente vietato: a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi; b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse; c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza; d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località; e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita; f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli; g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici. 3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale. E l c ot ter 1 Per |'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri. 2 11 Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile. Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive 1 La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, é permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23:00. 2 Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso. 3 I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato. S iren e e m nt d'a l larme 1 vietato Puso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati. P. 6 di 7 1- v Città di Lugano Ordinanza 2.3.3 www.lugano.ch y 2 P gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno é fissata in cicli di al massimo 30 secondi. 3 Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, del 19 giugno 1995 (OETV). C z on Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.-- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. P d m 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza. 2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti. 3 E riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale. 9 A b ro g z on La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti, del 13 settembre 1965. E g La presente Ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2007, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, Lic. oec. HSG Risoluzione municipale del 14 marzo 2007. Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 ed il 6 ri le 7. P. 7 di 7 Città di Lugano Ordinanza 2.3.3 www.lugano.ch Note 1 Cpv. 3 modificato e cpv. 3 bis introdotto dal Municipio con ris. mun. del 15 giugno 2011, esposta agli albi comunali dal 27 giugno al 12 luglio 2011. 2 Cpv. 3 modificato dal Municipio con ris. mun. del 18 luglio 2013, esposta agli albi comunali dal 22 luglio al 6 agosto 2013. 3 Modificato dal Municipio con ris.mun. del 16 maggio 2012, esposta agli albi comunali dal 24 maggio all'8 giugno 2012. 4 Cpv. 1 modificato dal Municipio con ris.mun. del 15 settembre 2010, esposta agli albi comunali dal 23 settembre all'8 ottobre 2010. 5 Cpv. 1 modificato dal Municipio con ris.mun. del 16 maggio 2012, esposta agli albi comunali dal 24 maggio all'8 giugno 2012. E I . .

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