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14 provisions
Art. 1 Obiettivi
1L’accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento
professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
2Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le competenze.
3Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale.
Art. 2 Campo d’applicazione
1L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12
a 25 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).
2Comprende la preparazione alla formazione professionale di base, l’insieme dell’insegnamento
scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge
federale sulla formazione professionale.
3Due o più cantoni firmatari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente
accordo.
Art. 3 Principi
1Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro
cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l’insegnamento professionale e per
formazioni a tempo pieno.
2La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella
categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.
3I cantoni dove le scuole hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui
frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone
in formazione.
4Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni,
da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d’utilità
pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano
applicate per analogia.
Art. 4 Cantone debitore
1Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore
è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in
formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in
accordo con il cantone nel quale questa si situa. L’iscrizione avviene in conformità alla procedura
in vigore in quest’ultimo cantone.
2Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale
dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a
condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone.
L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.
3È considerato cantone di domicilio:
a. il cantone d’attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori
risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero. Nel caso ci fossero più
cantoni d’attinenza, è presa in considerazione l’attinenza più recente, su riserva della lettera
d,
b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di
madre o i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,
c. il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i
cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,
d. il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto senza interruzione
durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in
formazione, un’attività lucrativa che ha permesso loro d’essere indipendenti; la gestione di
una economia domestica familiare e l’adempimento di servizio militare sono considerati come
attività lucrative,
e. in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l’autorità tutoria
con la più recente competenza.
Il. Contributi
Art. 5 Determinazione dell’importo dei contributi
1Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione
(tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
2La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:
a. Sono rilevate le spese medie di formazione per persona e per anno. Determinante per il
calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d’esercizio e
d’infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo
pieno si deducono anche i sussidi federali.
b. Per le spese d’infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell’importo netto delle
spese d’esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfetaria è indicata nell’allegato.
c. I contributi versati nel quadro dell’accordo coprono il 90% delle spese medie nette di
formazione rilevate per persona e per anno.
3L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
4Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli
effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato.
III. Contributi versati per altre prestazioni
Art. 6 Procedura da seguire per altre prestazioni
1La Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), in qualità di
conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in
relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.
2Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare:
a. i corsi interaziendali,
b. i corsi specializzati intercantonali,
c. le procedure di qualificazione,
d. le formazioni di ricupero per adulti,
e. il sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni.
3La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l’indennizzo delle
prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono indicati nell’allegato. Resta riservato il
capoverso 4.
4I Cantoni firmatari possono limitare l’indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai
principi in vigore nella loro legislazione cantonale.
IV. Esecuzione
Art. 7 Conferenza dei cantoni firmatari
1La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone
che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:
a. definire l’importo dei contributi secondo l’articolo 5,
b. definire le regole e l’importo dei contributi versati per l’indennizzo delle prestazioni secondo
l’articolo 6, capoverso 2.
3Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei
membri della Conferenza.
4Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.
Art. 8 Segretariato
1Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
2Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:
a. procedere regolarmente al rilevamento delle spese,
b. esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell’importo dei contributi,
c. informare i cantoni firmatari,
d. disporre la coordinazione, e
e. regolare le questioni di procedura.
3Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per
l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari.
4Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei
cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene
annualmente.
Art. 9 Istanza d’arbitrato
1Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che
dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l’interpretazione e l’applicazione del presente
accordo.
2La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti
sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.
3Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.
4Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive.
V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al
più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
Abrogazione dell’Accordo intercantonale
del 30 agosto 2001 sui contributi dei
cantoni alle spese scolastiche e di
formazione nel campo
Art. 11 della formazione professionale
La Conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo intercantonale sui contributi dei
cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30
agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del citato accordo.
Art. 12 Disdetta
L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con
un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l’entrata in
vigore dell’accordo o di adesione.
Art. 13 Rispetto degli obblighi
In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene,
verso le persone che seguono la formazione al momento dell’uscita, gli obblighi derivanti
dall’accordo.
Art. 14 Principato del Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria
legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari.
Berna, 22 giugno 2006 In nome della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl
Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione ha decretato l’entrata in vigore del presente Accordo con effetto all’inizio dell’anno
scolastico 2007/2008.
Pubblicato nel BU 2007, 599.
Allegato
all’accordo intercantonale sui contributi alle spese
di formazione nelle scuole professionali di base
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)1
Anno di scuola 2011/2012
1. Offerte e tariffe
Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa2 annuale
Preparazione alla
formazione
Parte scolastica, da 1
a 2,5 giorni alla
Parte scolastica, da 3
a 5 giorni alla
14’400
Scuola
professionale di
base
Lezione singola
settimanale all’anno3
da 1 a 7 lezioni 920 per lezione
Tempo parziale4 Tirocinio duale (da 1 a
2 giorni) con o senza
maturità professionale
integrata5
Tempo pieno Scuole d’arti e
mestieri, SMC, anno di
base del tirocinio
(corsi interaziendali
inclusi)
14’400
Maturità
dopo il tirocinio
Tempo pieno per 1
anno6
14’400
Parallela all’attività
professionale, per 2
anni7
Corsi specializzati
intercantonali
Chiarimento da parte
della CSFP (art. 6)
Procedure di
qualificazione
Chiarimento da parte
della CSFP (art. 6)
Formazioni di
ricupero
Chiarimento da parte
della CSFP (art. 6)
Sostegno
individuale
specializzato nella
formazione di
base di due anni
Chiarimento da parte
della CSFP (art. 6)
In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle
spese nette d’esercizio (in conformità all’art. 5 cpv. 2 lett. b).
2. Data di riferimento
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.
Allegato
all’accordo intercantonale sui contributi alle spese
di formazione nelle scuole professionali di base
1 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1° agosto
2011.
2 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
3 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
4 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
5 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
6 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
7 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)8
Anno di scuola 2012/2013
1. Offerte e tariffe
Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa9 annuale
Preparazione alla
formazione
Parte scolastica, da 1
a 2,5 giorni alla
Parte scolastica, da 3
a 5 giorni alla
15’200
Scuola professionale
di base
Lezione singola
settimanale all’anno10
da 1 a 7 lezioni 920 per lezione
Tempo parziale11 Tirocinio duale
(da 1 a 2 giorni)
con o senza
maturità
integrata,
formazione di
recupero
(sostegno
individuale CFP
incluso)12,**
Tempo pieno Scuole d’arti e
mestieri, SMC,
anno di base del
tirocinio (corsi
interaziendali e
sostegno
individuale CFP
inclusi)**
15’200
Maturità
professionale dopo il
tirocinio
Tempo pieno per 1
anno13
15’200
Parallela all’attività
professionale, per 2
anni14
Corsi interaziendali
(CI)
Cifra forfettaria per
giorno-partecipante CI
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Corsi specializzati
intercantonali
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Procedure di
qualificazione
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle
spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento
8* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
** Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
9 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
10 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
11 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
12 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
13 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
14 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.
Allegato
all’accordo intercantonale sui contributi alle spese
di formazione nelle scuole professionali di base
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)15
Anno di scuola 2013/2014
1. Offerte e tariffe
Offerte Volume Osservazioni Tariffa16 annuale
Preparazione alla
formazione
Parte scolastica, da 1
a 2,5 giorni alla
7’500
Parte scolastica, da 3
a 5 giorni alla
14’700
Scuola professionale
di base
Lezione singola
settimanale all’anno17
da 1 a 7 lezioni 930 per lezione
Tempo parziale18 Tirocinio duale
(da 1 a 2 giorni)
con o senza
maturità
integrata,
formazione di
recupero
(sostegno
individuale CFP
incluso) 19
7’500
Tempo pieno Scuole d’arti e
mestieri, SMC,
anno di base del
tirocinio (corsi
interaziendali e
sostegno
individuale CFP
inclusi)
14’700
Maturità
professionale dopo il
tirocinio
Tempo pieno per 1
anno20
14’700
Parallela all’attività
professionale, per 2
anni21
7’500
Corsi interaziendali Cifra forfettaria per
giorno-partecipante CI
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Corsi specializzati
intercantonali
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Procedure di
qualificazione22
Cifra forfettaria per le
spese amministrative
Procedura
regolare
secondo l’art. 30
150 per procedura di
qualificazione
15* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
16 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2008-2010.
17 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
18 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
19 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
20 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
21 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
22 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
OFPr
Cifra forfettaria
parziale per fase23
Procedura di
validazione
secondo l’art. 31
OFPr
7’500 al massimo per
procedura di validazione
In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle
spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.
Allegato
all’accordo intercantonale sui contributi alle spese
di formazione nelle scuole professionali di base
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)24
Anno di scuola 2014/2015
1. Offerte e tariffe
Offerte Volume Osservazioni Tariffa25 annuale
Preparazione alla
formazione
Parte scolastica, da 1
a 2,5 giorni alla
Parte scolastica, da 3
a 5 giorni alla
13’200
Scuola professionale
di base
Lezione singola
settimanale all’anno26
da 1 a 7 lezioni 910 per lezione
Tempo parziale27 Tirocinio duale
(da 1 a 2 giorni)
con o senza
maturità
integrata,
formazione di
recupero
(sostegno
individuale CFP
incluso)28
Tempo pieno Scuole d’arti e
mestieri, SMC,
anno di base del
tirocinio (corsi
interaziendali e
sostegno
individuale CFP
inclusi)
13’200
Maturità
professionale dopo il
tirocinio
Tempo pieno per 1
anno29
13’200
Parallela all’attività 7’300
23 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo
intercantonale delle procedure di validazione.
24* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°
agosto 2014.
25 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2009-2011.
26 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
27 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
28 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
29 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
professionale, per 2
anni30
Corsi interaziendali Cifra forfettaria per
giorno-partecipante CI
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Corsi specializzati
intercantonali
Chiarimento da
parte della
CSFP (art. 6)
Procedure di
qualificazione31
Cifra forfettaria per le
spese amministrative
Procedura
regolare
secondo l’art. 30
OFPr
150 per procedura di
qualificazione
Cifra forfettaria
parziale per fase32
Procedura di
validazione
secondo l’art. 31
OFPr
7’300 al massimo per
procedura di validazione
In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle
spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.
Pubblicato nel BU 2011, 569; precedente modifica: BU 2008, 523. DL di approvazione del
30.1.2007 - BU 2007, 113.
30 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
31 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
32 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo
intercantonale delle procedure di validazione.