Art. 1 Dipartimento competente
Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.
Ticino · 751.110 · regulation
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Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.
Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere conferito mediante concessioni o autorizzazioni.
È necessaria un’autorizzazione per: a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive; b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità; c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità; d) il trasporto di scolari; e) il trasporto di operai; f) il trasporto per conto proprio; g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario; h) le corse di sola andata; i) le corse pendolari con alloggio.
1Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando: a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti; b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente; c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. 2Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.
Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.
1Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare. 2Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità. Revoca 751.110
L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se: a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute; b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri. Capitolo II Competenze e procedura
1Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali. 2La Sezione della mobilità è competente per: a) lo svolgimento della procedura di consultazione; b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni; c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio; d) la riscossione delle tasse.
1Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio. 2Le domande devono indicare: a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta; b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto; c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate; d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico); e) il trasportatore incaricato; f) la data prevista di inizio del servizio; g) la durata desiderata dell’autorizzazione; h) gli orari e le tariffe.
1Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona. 2Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata. 3Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore. Capitolo III Prescrizioni tecniche e tasse
1Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla legislazione sulla circolazione stradale. 2Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).
I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.
1Vengono riscosse le seguenti tasse per: a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--; b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--; c) la modifica dell’autorizzazione in seguito ad estensione della linea fr. 500.--; d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--; e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--; f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi 751.110 che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--. 2Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari. Capitolo IV Disposizioni finali
1Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1
Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di competenza della Confederazione.
Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.
1Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. 2È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre 1999. Pubblicato nel BU 2007, 31. 1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.