Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 52f7390df936d22166ce8ceda77e3e5692db10bd86b8b9e59cc61e24e0699df0
23 provisions
Art. 1 Obiettivi
1L’accordo regola l’accesso alle scuole universitarie professionali sul piano
intercantonale nonché i contributi che i cantoni di domicilio degli studenti e delle studentesse
devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.
2Esso ha pure lo scopo di promuovere la perequazione degli oneri tra i cantoni e il libero accesso
agli studi, e mira a ottimizzare l’offerta della formazione delle scuole universitarie professionali.
Contribuisce inoltre ad armonizzare la politica delle scuole universitarie in Svizzera.
Art. 2 Sussidiarietà rispetto ad altri accordi
Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o il cofinanziamento di una o
più scuole universitarie professionali prevalgono sul presente accordo, a condizione che i contributi
finanziari stipulati dai suddetti accordi siano nell’insieme almeno equivalenti a quelli previsti dal
presente accordo (sezione II) e che la parità di trattamento degli studenti e delle studentesse sia
garantita (art. 3, cpv. 2; art. 6 e art. 7).
Art. 3 Principi
1Il cantone di domicilio degli studenti e delle studentesse partecipa ai costi di
formazione di quest’ultimi, versando contributi alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie
professionali.
2Le istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali accordano agli studenti e alle
studentesse di tutti i cantoni concordatari gli stessi diritti. I cantoni che non sono essi stessi
responsabili di una scuola universitaria professionale obbligano quelle che si trovano sul loro
territorio a rispettare la parità di trattamento.
Art. 4 Cicli di studio oggetto di contributi
1I contributi sono versati per i cicli di studio che permettono di ottenere un diploma di
una scuola universitaria professionale cantonale o intercantonale e che sono riconosciuti, sia in
virtù della legge federale sulle scuole universitarie professionali, sia in virtù dell’accordo
intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Quando i cicli di studio
sono scaglionati (studi di bachelor seguiti da studi di master), entrambi hanno diritto a contributi.
2Per i cicli di studio riconosciuti che sono gestiti da enti privati, ma il cui finanziamento è
parallelamente assicurato da uno o più cantoni, sono versati contributi nella misura in cui la
Commissione ASUP decida in tal senso e il cantone o i cantoni che partecipano al loro
finanziamento forniscano per i propri studenti e le proprie studentesse contributi almeno equivalenti
a quelli previsti dal presente accordo.
3Su domanda del cantone sede, la Commissione ASUP può stabilire il versamento di contributi a
favore di altri cicli di studio riconosciuti. In questo caso, solo i cantoni che si sono espressamente
dichiarati pronti a versare i contributi saranno tenuti a farlo.
Art. 5 Cantone di domicilio
È considerato cantone di domicilio:
1 Accordo modificato il 12 giugno 2003 - BU 2004, 413 e 426, entrato in vigore il 1° ottobre 2005.
422.400
a) il cantone di origine per gli studenti e le studentesse di nazionalità svizzera i cui genitori
risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero; nel caso vi fossero più
origini cantonali, è presa in considerazione la più recente;
b) il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi che hanno raggiunto la maggiore età e
che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all’estero; è riservata la lettera
d);
c) il cantone in cui si trova il domicilio civile per gli stranieri che hanno raggiunto la maggiore età
e che sono orfani di padre e di madre, o i cui genitori risiedono all’estero; è riservata la lettera
d);
d) il cantone in cui gli studenti e le studentesse maggiorenni hanno risieduto senza interruzione
per almeno due anni e in cui hanno esercitato - senza essere contemporaneamente in
formazione - un’attività lucrativa che abbia permesso loro di essere finanziariamente
indipendenti; la gestione di un nucleo familiare e il compimento del servizio militare sono pure
considerati attività lucrative;
e) in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova il domicilio civile dei genitori o la sede dell’autorità
tutoria competente in ultimo luogo al momento in cui lo studente o la studentessa incomincia
gli studi.
Art. 6 Trasferimento di studenti e studentesse
Se la capacità di accoglimento di una scuola è esaurita, i candidati e le candidate agli
studi come pure gli studenti e le studentesse possono essere assegnati ad altre scuole, nella
misura in cui queste ultime mettono a disposizione posti. La Commissione ASUP designa l’autorità
competente per i trasferimenti.
Trattamento di studenti e studentesse provenienti da cantoni non concordatari
Art. 7
1Gli studenti e le studentesse come pure i candidati e le candidate agli studi provenienti
da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità
di trattamento. Essi possono avere accesso ad una scuola solo dopo che gli studenti e le
studentesse provenienti dai cantoni concordatari vi siano stati ammessi.
2Gli studenti e le studentesse provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo
devono versare, oltre alle tasse individuali, un importo almeno equivalente ai contributi forniti dai
cantoni concordatari.
II Contributi
Art. 8 Base di calcolo
1I contributi sono fissati in forma di importi forfetari per studente o studentessa.
2La Conferenza dei cantoni firmatari può decidere, su proposta della Commissione ASUP, di
applicare un altro modello d’indennizzo per alcuni o per tutti i cicli di studio. Queste decisioni sono
prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della Conferenza.
3I cicli di studio omologati o riconosciuti dopo il 4 giugno 1998 e quelli che si trovano sottoposti a
procedura di riconoscimento secondo l’articolo 20 saranno classificati nelle categorie dell’allegato I
dalla Commissione ASUP (art. 12, cpv. 3, lett. f).
4L’allegato II del presente accordo contempla cicli di studio attualmente in corso di creazione o
pianificati, ma che non sono ancora riconosciuti. Questa lista ha un valore informativo; per aver
diritto a contributi è necessaria in ogni caso una decisione della Commissione ASUP.
Art. 9 Ammontare dei contributi
1I cicli sono raggruppati per campo di studi.
2Per definire i contributi, sono determinanti le somme per la formazione spese in media in ogni
gruppo, cioè le spese correnti dedotte le tasse scolastiche, le spese d’infrastruttura e i contributi
federali, se il ciclo di studio ne ha diritto.
3I contributi sono definiti in modo da coprire per ogni gruppo l’85 per cento delle spese di
formazione. La competenza di definire i contributi spetta alla Conferenza dei cantoni firmatari. Le
decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della conferenza.
Art. 10 Riduzione in caso di tasse di studio elevate
Le scuole possono percepire delle tasse di studio individuali appropriate. La
Commissione ASUP fissa gli importi minimi e massimi riscuotibili per ciclo di studio. Se queste
tasse superano la soglia massima fissata dalla Commissione ASUP, l’ammontare dei contributi
previsti agli articoli 9 e 10 per il ciclo di studio in questione viene ridotto.
422.400
III Esecuzione
Art. 11 Conferenza dei cantoni concordatari
1La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dell’insieme dei rappresentanti dei
cantoni che hanno aderito all’accordo, in ragione di un rappresentante per cantone. La
Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2La Conferenza deve assolvere i seguenti compiti:
a) nomina della Commissione ASUP e del suo presidente o della sua presidente,
b) nomina dell’istanza arbitrale,
c) definizione degli importi dei contributi conformemente all’art. 9,
d) definizione di un modello d’indennizzo differente conformemente all’art. 8,
e) accettazione del rapporto della Commissione ASUP.
3Essa emette delle prescrizioni sulla durata dell’obbligo di versare contributi concernenti ogni ciclo
di studio.
Art. 12 Commissione ASUP
1In vista dell’esecuzione del presente accordo, la Conferenza dei cantoni concordatari
istituisce una «Commissione dell’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali»
(Commissione ASUP).
2La Commissione ASUP è costituita da nove membri nominati per un periodo di quattro anni. Due
membri sono proposti dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.
3La Commissione deve assolvere in particolare i seguenti compiti:
a) controllo dell’esecuzione dell’accordo, e in particolare del segretariato,
b) redazione di un rapporto annuale per la Conferenza dei cantoni concordatari,
c) proposte per la nuova definizione degli importi dei contributi e della durata dell’obbligo di
versare contributi concernenti ogni ciclo di studio,
d) proposte per la determinazione di un modello d’indennizzo differente conformemente all’art. 8,
e) regolamentazione della fatturazione, del pagamento dei contributi, dei termini delle date di
scadenza nonché degli interessi di mora,
f) classificazione dei cicli di studio riconosciuti da poco o per i quali è in corso una procedura di
riconoscimento secondo l’articolo 8, cpv. 3, l’articolo 9, cpv. 4 e l’articolo 20.
4Essa può emanare prescrizioni concernenti la durata dell’obbligo di pagamento di contributi per gli
studenti e le studentesse che oltrepassano considerevolmente la durata regolare degli studi.
Art. 13 Segretariato
Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
Art. 14 Lista dei cicli di studio che hanno diritto a contributi
I cicli di studio che hanno diritto a contributi, come pure l’importo dei contributi sono
definiti in un allegato.
Art. 15 Determinazione del numero di studenti e studentesse
1Il numero degli studenti e delle studentesse è stabilito secondo i criteri del Sistema
d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale di statistica.
2Ogni scuola redige per il cantone debitore una lista nominativa degli studenti e delle studentesse
ripartiti in funzione dei gruppi. La lista indica il cantone di domicilio determinante, stabilito
conformemente all’articolo 5.
Art. 16 Costi di esecuzione dell’accordo
I costi di esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari e
sono determinati in funzione del numero dei loro studenti e delle loro studentesse. La fatturazione
avviene annualmente. Se è necessario procedere ad analisi straordinarie che riguardano solo
alcuni cantoni o alcune scuole, la Commissione ASUP può imputare i relativi costi ai cantoni in
questione.
IV Rimedi di diritto
Art. 17 Istanza arbitrale
1La Conferenza dei cantoni concordatari istituisce un’istanza arbitrale che comprende
sette membri e di cui designa il presidente o la presidente.
422.400
2L’istanza arbitrale delibera in gruppi di tre membri; nessun membro deve in questo caso provenire
dai cantoni direttamente interessati.
3L’istanza arbitrale decide definitivamente le controversie concernenti:
a) il numero di studenti e studentesse;
b) il domicilio determinante;
c) l’obbligo di pagamento di contributi da parte dei cantoni.
4Sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS
279).
Art. 18 Tribunale federale
Con riserva dell’articolo 16, ogni vertenza tra cantoni in relazione al presente accordo
può essere oggetto di un reclamo di diritto pubblico presso il Tribunale federale in applicazione
dell’articolo 83, cpv. 1, lett. b, della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre
1943 (RS 173.110).
V Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Adesione
Le dichiarazioni d’adesione devono essere comunicate al Segretariato generale della
CDPE. Con la loro adesione, i cantoni si impegnano a fornire, nella forma prescritta, i dati
necessari all’esecuzione del presente accordo.
Art. 20 Entrata in vigore
1L’accordo entra in vigore all’inizio dell’anno di studi 2005/2006, a condizione che
almeno quindici cantoni vi abbiano aderito.
2…
Scuole universitarie professionali
Art. 21 in corso di riconoscimento
La Commissione ASUP classifica e designa i cicli di studio per i quali devono essere
versati contributi durante la procedura di riconoscimento. Per tale decisione è determinante la
probabilità di un esito favorevole della procedura di riconoscimento (art. 4, cpv. 1). Una presa di
posizione della Commissione di riconoscimento competente deve essere espressamente richiesta.
Art. 22 Disdetta
1L’accordo può essere disdetto per il 30 settembre di ogni anno, il termine di disdetta è
di due anni. La disdetta, scritta, deve essere indirizzata alla Commissione ASUP. Il primo termine
di disdetta è il 30 settembre 2008.
2In caso di disdetta dell’accordo di un cantone, questo conserva gli obblighi sottoscritti nel quadro
dell’accordo per le studentesse e per gli studenti già iscritti alla data della disdetta, e ciò sino alla
fine dei loro studi. Le studentesse e gli studenti toccati conservano anche il diritto all’uguaglianza di
trattamento prevista all’articolo 3.
Art. 23 Principato del Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria
legislazione. Esso gode in tal caso degli stessi diritti e deve assolvere gli stessi obblighi dei cantoni
concordatari. Le scuole universitarie professionali o i cicli di studio delle scuole universitarie
professionali riconosciuti secondo la legislazione del Liechtenstein hanno gli stessi diritti delle
scuole universitarie professionali o dei cicli di studio delle scuole universitarie professionali
corrispondenti riconosciuti secondo la legislazione svizzera.
Berna, 4 giugno 1998 Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione CDPE
Il presidente: Il segretario:
H.U. Stöckling M. Arnet
Pubblicato nel BU 1999, 286. DL di approvazione del 4.10.1999 - BU 1999, 285 e 11.10.2004 - BU
2004, 413.