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12 provisions
Art. 1 Competenze1
1È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento della sanità
e della socialità.3
2Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in
particolare è competente a:
a. nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. b) della legge;
b. designare i veterinari ufficiali in base all’art. 8 della legge;
c. decidere l’acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di
malattie epizootiche ai sensi dell’art. 14 della legge per un importo superiore a fr. 10’000.-.
3L’Ufficio in particolare è competente a:
a. nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. a) della legge;
b. nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. c) della legge;
c. preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento;
d. accordare il permesso per l’organizzazione di fiere e mercati di bestiame;
e. emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l’alpeggio e il pascolo comune
del bestiame;
f. decidere l’acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di
malattie epizootiche ai sensi dell’art. 14 della legge per un importo fino a fr. 10’000.-;
g. infliggere le contravvenzioni di cui all’art. 24 cpv. 2 e 3 della legge.
Art. 2 ...4
Art. 3 ...5
Art. 4 Fiere e mercati di bestiame
1I Municipi annunciano all’ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle
fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Comune durante l’anno successivo. Il permesso
è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.
2Il Municipio ordina i provvedimenti d’organizzazione. Devono essere presenti il veterinario
ufficiale, l’ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli
della polizia cantonale.
3Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può
riscuotere le seguenti tasse:
a. per bestiame minuto o bovino di meno di 3 mesi fino a fr. 1.40;
b. per ogni capo equino o bovino di oltre 3 mesi fino a fr. 2.-.
Veicoli
1 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994; 459.
2 Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedente modifica: BU
1994, 459.
3 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
4 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; precedente modifica: BU 1978,
57.
5 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101.
914.410
Art. 5
I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono
avere i requisiti stabiliti dall’ordinanza federale sulle epizoozie ed essere collaudati dall’ufficio
cantonale della circolazione.
Art. 6 Macelli
Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli
animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in recipienti idonei.
L’eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazione
che si scaricano nei corsi d’acqua o nei laghi.
Art. 7 Indennità
1Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli art. 9 e 10 della legge, lo Stato
versa un’indennità pari all’80% del valore di stima.
2Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato
agli animali è costituito da imbratto, l’indennizzo è pari al 60% del valore di stima.
3Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una
produzione forzata in unità economica in cui il numero dei soggetti supera le seguenti cifre:
- bestiame bovino
d’allevamento e reddito
100 UBG (unità bestiame grosso)
- bestiame d’ingrasso (manze,
buoi, tori)
100 capi
- vitelli d’ingrasso 100 capi
- suini d’allevamento 100 capi
- suini d’ingrasso 500 capi
- pecore e agnelli d’ingrasso 500 capi
- polli d’allevamento, ovaiole 3000 capi
- polli d’ingrasso 2000 capi
- conigli d’allevamento o
d’ingrasso
500 capi
- alveari 100 popoli7
Art. 8 Stima
La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati
dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore
delle api.
Misure profilattiche contro la peste suina
Art. 9 e la rogna delle pecore
1I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense
collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all’ispezione
delle carni usati secondo l’art. 115 della ordinanza federale concernente l’ispezione delle carni
dell’11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina classica entro 4 settimane
dall’immissione nel porcile.
2Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell’alpe e subito
dopo lo scarico.
Art. 10 Divieto d’uso di determinati prodotti
È vietato l’impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo
clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito.
Art. 11 Commercio bestiame
Chi esercita il commercio del bestiame dev’essere in possesso di una patente
cantonale o intercantonale rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale e versare le seguenti
tasse alla cassa cantonale:
a. tassa base
6 Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1974, 263.
7 Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177.
8 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1982,
311.
914.410
a) intercantonale fr. 200.--
b) cantonale fr. 100.--
b. tassa suppletoria:
a) cavalli fr. 10.--
b) asini, muli, bovini (+3 mesi) fr. 1.50
c) ovini, caprini, suini, bovini (-3 mesi) fr. --.50
c. tassa di cancelleria:
(compreso l’abbonamento al bollettino dell’Ufficio federale di
veterinaria) fr. 35.--
Art. 12 Registro
Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull’apposito registro da consegnare
all’ufficio veterinario entro il 15 gennaio.
Art. 13 Abrogazioni
Il presente decreto abroga:
a. il regolamento di applicazione del decreto legislativo sulla assicurazione obbligatoria delle
arnie contro i danni causati dalla marciaia delle api del 23 dicembre 1938;
b. il regolamento cantonale circa l’esercizio del commercio del bestiame del 28 marzo 1944;
c. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la rogna delle pecore del 6 aprile 1945;
d. la risoluzione governativa modificante gli importi delle tasse base del 17 novembre 1948;
e. il decreto esecutivo per la profilassi contro la rabbia (idrofobia) del 7 giugno 1949;
f. il decreto esecutivo concernente le indennità per i danni prodotti al pollame delle epizoozie
del 28 luglio 1953;
g. il decreto concernente la lotta contro la mixomatosi dei conigli del 20 agosto 1957;
h. il decreto esecutivo concernente l’assegnazione di sussidi ed indennizzi per la lotta contro le
epizoozie del 13 dicembre 1957;
i. il regolamento di applicazione della legge cantonale sulle epizoozie del 31 gennaio 1961;
l. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini del 2 marzo 1962;
m. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17
dicembre 1963;
n. il decreto esecutivo concernente la vaccinazione obbligatoria contro la peste suina del 6 aprile
1954;
o. il decreto di esecuzione del decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1961 concernente
l’imbratto (corobbia) del 1° marzo 1966;
p. l’ordinanza concernente l’eliminazione delle carni confiscate del 3 febbraio 1967.
Art. 14 Entrata in vigore
Ottenuta l’approvazione del Consiglio federale9, questo regolamento è pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.
Pubblicato nel BU 1970, 14.
9 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.