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15 provisions
Art. 1 Scopo
1La presente legge disciplina i finanziamenti concessi nei casi di rigore alle imprese che, a
causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze
dell’epidemia di COVID-19.
2Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dalla legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 del 25
settembre 2020 (legge COVID-19) e dalle ordinanze sui provvedimenti per i casi di rigore.3
Art. 2 Competenze
Il Consiglio di Stato:
a) emana le norme di esecuzione e designa le autorità competenti per lo svolgimento dei compiti
conferiti al Cantone dalle norme federali;
b) stipula il contratto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
c) stipula un accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa
delle fideiussioni;
d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l’impresa di revisione con abilitazione
dell’ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;4
e) nomina un gruppo consultivo per i compiti di cui all’art. 7;
f) aggiorna i settori beneficiari.
Art. 3 Settori beneficiari
Fatto salvo il rispetto dei requisiti di entrata nel merito fissati dalle norme federali, il
sussidio può essere concesso se:5
a) l’impresa richiedente è attiva in uno dei settori menzionati nelle norme cantonali d’esecuzione
o
b) l’impresa richiedente è stata chiusa per ordine dell’autorità federale o cantonale per almeno 40
giorni a partire dal 1° novembre 2020. Non rientra in questa fattispecie l’impresa con attività
stagionale il cui usuale periodo di chiusura si sovrappone con quello ordinato dall’autorità
oppure che generava già prima di marzo 2020 la parte preponderante della cifra d’affari con il
commercio online.
Art. 4 Forma dell’aiuto
L’azienda può beneficiare dell’aiuto per casi di rigore sotto forma di:
a) un contributo a fondo perso o
b) una fideiussione per una durata massima di 10 anni.
1 Titolo modificato dal DL 3.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 149.
2 Capitolo modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU
2022, 66.
3 Cpv. modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
4 Lett. modificata dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
5 Frase modificata dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU
2022, 66.
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Art. 5 Limitazione dell’impiego
1L’impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell’impiego prevista dalle norme
federali.6
2L’impresa beneficiaria è tenuta ad adottare tutte le misure atte a evitare un impiego dei fondi che
possa mettere in pericolo la continuità aziendale.
3Il divieto d’impiego decade dopo il rimborso integrale di mutui o di crediti garantiti, in caso di rimborso
volontario di contributi a fondo perso o alla scadenza del periodo di monitoraggio.
Capitolo secondo7
Aiuti ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20)
Art. 6 Contributo a fondo perso
Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo
perso conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali
possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d’affari annua computabile.
Fideiussione
Art. 6bis9 Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione
conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può
raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d’affari annua computabile e un ammontare
massimo di 1’000’000 di franchi.
Art. 6 ter Calcolo della cifra d’affari
La cifra d’affari è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si
sommano eventuali aiuti pubblici diretti comunali, cantonali o federali in relazione alla pandemia
COVID-19. Le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto (ILR),
i crediti per le fideiussioni solidali COVID-19, le fideiussioni per le startup così come gli aiuti finanziari
che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario non sono sommati alla cifra d’affari.
Art. 7 Procedura
1L’azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:
a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di
autovalutazione;
b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione e se così richiesto dalle
norme d’esecuzione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR (Autorità federale di
sorveglianza dei revisori), che effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne
certificherà la correttezza;
c) inoltrare la propria richiesta di contributo o di fideiussione in via digitale, secondo le modalità
definite dall’autorità preposta dal Consiglio di Stato.
2In caso di dubbio in merito alla possibilità di rientrare tra i beneficiari degli aiuti di cui all’art. 3, l’impresa
può inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all’autorità preposta dal Consiglio di Stato, con le
modalità da essa definite, che per la valutazione può avvalersi del supporto di un gruppo consultivo.
3Le attività di stanziamento e di erogazione dei contributi a fondo perso sono gestite dal Consiglio di
Stato.
4Le decisioni concernenti le fideiussioni sono emanate dal Consiglio di Stato. Le fideiussioni sono
istruite ed emesse dalla società di fideiussione CFSud.
5In caso di esito positivo della richiesta di aiuto, l’impresa beneficiaria può chiedere un rimborso per le
spese sostenute per le prestazioni dell’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR fino ad un
massimo di 2’500 franchi (IVA inclusa).
Capitolo terzo10
6 Cpv. modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
7 Capitolo modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU
2022, 66.
8 Art. modificato dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206; precedente modifica: BU 2021,
149.
9 Art. modificato dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206; precedente modifica: BU 2021,
149.
10 Capitolo modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU
2022, 66.
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Aiuti ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)
Ammissione alla valutazione e commisurazione degli aiuti
Art. 7bis11 1È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull’OPCR 22 l’impresa che
dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull’OPCR 20.
2L’importo dell’aiuto è fissato applicando la modalità di calcolo e i limiti massimi previsti a livello
federale, tenendo in considerazione costi e ricavi concernenti il 2022.
3L’impresa con cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta su base
trimestrale o semestrale. L’impresa con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi può presentare
richiesta solo su base semestrale.
4Il contributo è negato o ridotto se il periodo della richiesta corrisponde totalmente o parzialmente a
un’usuale chiusura stagionale.
5L’aiuto non viene concesso in caso di chiusura pianificata dell’attività entro i dodici mesi dalla
presentazione della richiesta.
Procedura
Art. 7ter12 1L’impresa che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:
a) attestare, mediante una decisione positiva, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e
cantonali per il programma basato sull’OPCR 20. L’impresa che non dispone di una decisione
positiva, può essere ammessa alla valutazione del programma basato sull’OPCR 22 se
dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali del programma basato sull’OPCR 20,
facendo ricorso ad un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR se così previsto, ottenendo
un’attestazione di rispetto dei requisiti d’accesso da parte del servizio competente;
b) attestare, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e
cantonali per il programma basato sull’OPCR 22;
c) attestare, per il tramite di un rapporto allestito da un’impresa di revisione con abilitazione
dell’ASR, la cifra d’affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l’ammontare dei costi non coperti
concernenti il periodo per il quale si chiede un contributo.
2I baracconisti devono anche esibire l’autorizzazione cantonale valida secondo l’art. 2 cpv. 1 della
legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001.
3L’impresa inoltra la richiesta di contributo secondo le modalità definite dall’autorità preposta dal
Consiglio di Stato.
4L’impresa al beneficio di contributi può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le
prestazioni dell’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR fino a un massimo di 2’500 franchi
(IVA inclusa).
Capitolo quarto13
Finanziamento, monitoraggio e lotta agli abusi
Art. 8 Finanziamento programma 202014
1Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l’erogazione di
aiuti finanziari stabiliti secondo l’art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui
87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare
ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.15
2Per ogni caso con esito positivo è stanziato un contributo massimo di 2’500 franchi (IVA inclusa) per
i costi dell’impresa di revisione. Per le prestazioni della cooperativa di fideiussione CFSud è prevista
la copertura delle spese effettive, secondo quanto stabilito nell’accordo di cui all’art. 2 lett. b.
3Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6 milioni di franchi.16
11 Art. modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
12 Art. modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
13 Capitolo modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU
2022, 66.
14 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente
modifica: BU 2022, 66.
15 Cpv. modificato dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206; precedente modifica: BU 2021,
149.
16 Cpv. modificato dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206; precedente modifica: BU 2021,
149.
909.100
4Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle
finanze e dell’economia.
Finanziamento programma 2022
Art. 8bis17 1Il programma è finanziato con gli importi residui relativi al programma basato sull’OPCR
20.
2A completamento del finanziamento, è autorizzata l’erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo
l’art. 4 fino ad un importo massimo di ulteriori 15 milioni di franchi, di cui 10,5 milioni di franchi coperti
dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura
in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.
3Per i rimborsi dei costi delle imprese di revisione con abilitazione dell’ASR sono stanziati ulteriori
800'000 franchi.
4Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati ulteriori 400'000 franchi.
5Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento
delle finanze e dell’economia.
Art. 9 Obbligo di informare e assistenza da altre autorità
1Con l’inoltro della richiesta l’impresa richiedente autorizza l’autorità preposta, oltre a
quanto stabilito dall’art. 12a della legge COVID-19, a richiedere ai Comuni qualunque informazione e
documento utile ai fini di valutare le richieste di sussidio e di effettuare le successive verifiche per
prevenire, lottare e perseguire gli abusi.
2L’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo
massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a
prevenire, lottare e perseguire gli abusi.
Art. 10 Monitoraggio
1L’azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni
all’impiego. Il Consiglio di Stato definisce i particolari.
2L’autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.
Art. 11 Restituzione
1Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell’ordinanza federale nonché della presente
legge o delle sue disposizioni esecutive è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.
2L’obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla
decisione di concessione del contributo a fondo perso o dopo 10 anni dalla decisione di concessione
della fideiussione.
Art. 12 Disposizione penale
1Chiunque
a) in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente
informazioni false o
b) si oppone al controllo dell’autorità competente o lo impedisce in altro modo
è punito con una multa sino a 40’000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o
delitto per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave.
2Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.
3La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Art. 13 Abrogazione
Il decreto legislativo urgente sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di
franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi
dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai
beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud
del 25 gennaio 2021 è abrogato e sostituito dalla presente legge.
Art. 14 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.18
17 Art. modificato dalla L 14.3.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 133; precedente modifica: BU 2022,
66.
18 Entrata in vigore: 2 aprile 2021 - BU 2021, 100.
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Pubblicato nel BU 2021, 100.