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Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali

Ticino · 563.100 · statute

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Finanziamento
  3. Art. 3 Esercizio delle competenze di polizia comunali
  4. Art. 4 Convenzioni
  5. Art. 5 a) In generale Coordinamento delle attività di polizia
  6. Art. 6 Attività di coordinamento
  7. Art. 7 Suddivisione regionale del territorio cantonale
  8. Art. 8 Confidenzialità
  9. Art. 9 Uniformazione
  10. Art. 10 Conferenza cantonale
  11. Art. 11 Consiglio cantonale dei comandanti
  12. Art. 12 Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali
  13. Art. 13 Autorità di ricorso
  14. Art. 14 Entrata in vigore

14 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Art. 2 Finanziamento

I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l’assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Art. 3 Esercizio delle competenze di polizia comunali

1Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite: a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato. 2Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Art. 4 Convenzioni

1Per l’esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un’apposita convenzione. 2La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione. 3La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l’esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi. 4In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l’affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato. Capitolo secondo Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

Art. 5 a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

1Il coordinamento della sicurezza, dell’ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale. 2Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale. 3Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo. b) In particolare

Art. 6 Attività di coordinamento

Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale: 563.100 a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune; b) disporre l’impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d’interesse regionale, rispettivamente per interventi d’interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d’ordine) o per interventi nell’ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia; c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale; d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe; e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione; f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d’intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali; g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l’assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Art. 7 Suddivisione regionale del territorio cantonale

1Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale: – regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso – regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio – regione III Luganese, comune polo Lugano – regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco – regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona – regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno – regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona – regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca 2Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale. 3In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione. 4Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate. 5I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti). 6Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Art. 8 Confidenzialità

Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Capitolo terzo Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Art. 9 Uniformazione

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell’ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti: a) l’uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone; b) l’uniformazione dei sistemi d’informazione; c) l’uniformazione del materiale di corpo e delle divise; d) l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio; e) l’uniformazione della formazione permanente.

Art. 10 Conferenza cantonale

1È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo. 2Essa si riunisce almeno due volte l’anno con i seguenti compiti: 563.100 a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone; b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d’intervento ai corpi di polizia nell’ambito della prevenzione e dell’ordine pubblico; c) preavvisare all’attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.); d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali; e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali. 3Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Art. 11 Consiglio cantonale dei comandanti

1È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili. 2Esso ha in particolare le seguenti competenze: a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone; b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell’ambito della prevenzione; c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali; d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni. 3Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Art. 12 Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Il comando della polizia cantonale, sentiti nell’ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per: a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l’intero territorio cantonale; b) interventi d’emergenza; c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d’ordine in caso di manifestazioni. Capitolo quarto Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Art. 13 Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 14 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.2 Pubblicata nel BU 2012, 249. 1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470. 2 Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.

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