Art. 6 Eccezioni
1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la
procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
1 Ingresso modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
2 Cpv. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
3 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
4 Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
5 Cpv. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
6 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1979,
233.
7 Art. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1979,
233.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai
Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di
queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.
4Nell’assunzione del personale, gli enti assistenziali che hanno un contratto di prestazione con il
Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la
precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono
in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.8
5La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono
disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di
lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di
lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata
dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato,
attesti la conformità dei contratti individuali.9
Art. 7–9 ...10
Nozione di domicilio
Art. 1011 Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977.
CAPITOLO II
Provvedimenti assistenziali12
Generalità
Art. 1113 I provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in prestazioni
assistenziali propriamente dette.
A. provvedimenti preventivi14
Art. 12 1L’Autorità cantonale ricerca le cause dell’indigenza e predispone tutte le misure
destinate a sopprimerle; essa promuove e coordina le iniziative e gli interventi pubblici e privati intesi
a tale scopo.
2L’Autorità cantonale promuove, sostiene finanziariamente e coordina inoltre i provvedimenti di
prevenzione all’indebitamento eccessivo, in particolare nei seguenti ambiti:
a) nella formazione;
b) nella sensibilizzazione;
c) nell’offerta di una consulenza specializzata.15
Art. 13-16 …16
B. Prestazioni assistenziali propriamente dette
I. In generale
Art. 1717 1La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate agli
scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali.
2Le prestazioni assistenziali sono ordinarie o speciali.
3Le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali.
II. In particolare
1) Prestazioni ordinarie
a) Definizione
8 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 202.
9 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 108.
10 Art. abrogati dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.
11 Art. modificato dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.
12 Capitolo modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
13 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
14 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
15 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 37.
16 Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
17 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
Art. 1818 1Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile
residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali
di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps.
2Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
b) Soglia d’intervento
Art. 1919 La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita
ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
2) Prestazioni speciali
Definizione
Art. 2020 1Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura.
2Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese
vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22.
3Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti
quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il
bisogno specifico cui esse sono destinate.
4A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia
relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994.21
3) Norme comuni
a) Unità di riferimento
Art. 2122 1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non
economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera
la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i
genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CC.
2In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che
non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto,
ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CC.
b) Reddito disponibile residuale
Art. 2223 Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle
deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto
di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr.
2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;
eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,
segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;24
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento;
18 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
19 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1979,
233.
20 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
21 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.
22 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
23 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
24 Cifra modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali
il richiedente ha rinunciato;25
5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti
la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.26
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps;
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8 cpv. 2 lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese
accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.27
c) Assistenza indispensabile
Art. 2328 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate,
anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però
essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale.
d) Forma delle prestazioni
Art. 2429 Le prestazioni assistenziali sono in danaro o in natura.
e) Modo di pagamento30
Art. 2531 I pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità competente
direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore.
f) Revisione
Art. 2632 1Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise
misure particolari di vigilanza, quando l’assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni
assegnategli in modo conforme alla loro finalità.
2Riservate le norme degli art. 23 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o
soppresse se l’assistito fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli o rifiuta delle misure che
favorirebbero la sua autonomia.
C. Anticipo alimenti
Art. 2733 1Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d’applicazione,
l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al
pagamento.
2L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non
è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del
beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.
3L’anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.
Art. 28-31 …34
25 Cifra introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 385.
26 Cifra modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 274; precedente modifica: BU
2016, 65.
27 Lett. introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 385.
28 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
29 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
30 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
31 Art. modificato dal DL 18.9.2007; in vigore dal 9.11.2007 - BU 2007, 662; precedenti modifiche: BU
1995, 165; BU 2003, 39.
32 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
33 Art. reintrodotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1985,
7.
34 Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
CAPITOLO IIA35
Inserimento sociale e professionale
Contratto di inserimento
Art. 31a36 1I beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e
professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è
sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria,
sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata
dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di
inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31d cpv. 5.
Oggetto del contratto
Art. 31b37 Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni
professionali;
c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica
professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
Collaborazione
Art. 31c38 1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa
designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati
interessati.
Condizioni
Art. 31d39 1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un
impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto
agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da
tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’articolo 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione
assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o
il versamento sospeso, nei limiti dell’articolo 23. 40
6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto.
Esclusione di prestazioni particolari
Art. 31e41 Determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi,
iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o
in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento.
Prescrizione
35 Capitolo introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
36 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
37 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
38 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
39 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
40 Cpv. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
41 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
Art. 31f42 L’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni
dalla data di sottoscrizione del contratto.
Organizzazione di attività d'inserimento
Art. 31g43 1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e
promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di
organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento.
Incentivo all'assunzione
Art. 31h44 1Lo Stato, tramite un aiuto finanziario, incentiva l'assunzione di beneficiari di prestazioni
assistenziali da parte di enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di
lucro.
2L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP) a carico del datore
di lavoro relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto
di lavoro ma al massimo per 24 mesi.
3L'aiuto finanziario non è riconosciuto agli enti e alle associazioni che hanno operato licenziamenti
o soppresso posti di lavoro per motivi economici dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono
disciplinate dal regolamento.
Assunzione di beneficiari problematici
Art. 31i45 1Lo Stato può pure versare sussidi alle aziende che assumono beneficiari di prestazioni
assistenziali e il cui collocamento è problematico.
2Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d’uso per una durata di 12 mesi.
3Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio dell’orario ridotto.
4Il sussidio non è riconosciuto alle aziende che hanno operato licenziamenti per motivi economici
dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
Coordinamento
Art. 31l46 1Le modalità d'applicazione degli art. 31g, 31h, e 31i sono coordinate con le disposizioni
previste per le analoghe misure della L-rilocc.
2Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell'ambito dei consuntivi, sull'applicazione dei nuovi
dispositivi di inserimento.
CAPITOLO III47
Finanziamento, rimborso e regresso
Finanziamento
Art. 3248 1Le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.
2Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative
spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%.49
Art. 32a ...50
Obbligo di rimborso
a) In generale
Art. 3351 Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
42 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
43 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
44 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
45 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
Art. sospeso dal 15.5.2007 al 31.12.2010 - BU 2007, 275.
46 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
47 Disposizione transitoria introdotta dalla L 14.4.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 251.
48 Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003,
39.
49 Cpv. modificato dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.
50 Art. abrogato dalla L 18.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 39; precedenti modifiche: BU 1981,
35; BU 1997, 459.
51 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1997,
250.
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non
ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti
esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
b) …
Art. 34 …52
c) Esclusione
Art. 3553 1Non vi è obbligo di rimborso:
a) per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti;
b) …;54
c) per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale
previsto dal capitolo IIa.
2In caso di esecuzione parziale del contratto di inserimento di cui all’art. 31b, l’unità amministrativa
designata può chiedere il rimborso corrispondente della prestazione assistenziale ottenuta.
Il regolamento stabilisce condizioni e modalità.
d) Prestazioni ottenute indebitamente
Art. 3655 Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps.
Regresso
1. Verso il coniuge o il partner registrato
Art. 3756 Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi o a uno dei partner registrati
devono essere rimborsate allo Stato dall’altro nella misura o alle condizioni alle quali lo stesso vi era
obbligato secondo il Codice civile e la legge federale sull’unione domestica registrata.
2. Verso altri parenti
a) In generale
Art. 38 I parenti obbligati all’assistenza secondo l’art. 328 del Codice civile devono rimborsare
allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti
a norma dell’art. 329 del Codice medesimo.
b) Protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza
Art. 39 1…57
2Il diritto di regresso per le spese anticipate al minorenne di età inferiore ai 16 anni può essere fatto
valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all’assistenza solo in caso di colpa grave dei
genitori.
3. Verso l’erede, il legatario o il donatario
Art. 40 L’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o
della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de
cuius”, rispettivamente al donatore.
Disposizioni procedurali per il rimborso e il regresso
a) Procedura
Art. 4158 1Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario
della prestazione assistenziale.
52 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
53 Art. modificato dalla L 14.4.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 250; precedente modifica: BU 1995,
165.
54 Lett. abrogata dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente modifica: BU 2004,
364.
55 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
56 Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
57 Cpv. abrogato dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedenti modifiche: BU 1997,
250; BU 2004, 364.
58 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
2Il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la
procedura prevista dal Codice civile svizzero.
b) Prescrizione
Art. 4259 Il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo tre anni dal giorno in cui
l’Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal
giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
c) Rinuncia
Art. 43 L’Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso
se le circostanze lo giustificano.
Ipoteca legale
a) principio
Art. 44 A garanzia del rimborso o del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla
proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.
b) Iscrizione
Art. 45 Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di
applicazione ne fissa le modalità.
CAPITOLO IV
Organizzazione
Consiglio di Stato: Compiti
a) In generale
Art. 46 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza superiore nel campo dell’assistenza sociale.
b) …
Art. 47 …60
Querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento
Art. 47a61 Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente a presentare querela per il reato di
trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CP.
Dipartimento: Compiti
a) In generale
Art. 4862 1Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (qui abbreviato: Dipartimento) è
l’Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.
2Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:
a) stabilisce la soglia d’intervento di cui all’articolo 19;
b) decide sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure
sulle relative modificazioni;
c) vigila sull’attività degli organi ad esso subordinati in materia d’assistenza;
d) emana le decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato nelle
relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l’Autorità competente a stare in giudizio,
secondo l’articolo 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.
b) Coordinamento
Art. 49 Il Dipartimento provvede, d’intesa con i Dipartimenti interessati, al coordinamento delle
attività assistenziali con quelle:
a) dei servizi delle assicurazioni sociali;
b) dei servizi della previdenza sociale;
c) dei servizi preposti alle tutele e alla protezione dei minorenni;
d) del patronato penale;
e) degli enti privati aventi scopi assistenziali.
59 Art. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 234; precedenti modifiche: BU 2003,
39; BU 2017, 407.
60 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
61 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258.
62 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
Conflitti di competenza
Art. 50 I conflitti di competenza tra i Dipartimenti sono decisi dal Consiglio di Stato, d’ufficio o a
seguito di reclamo della parte interessata.
Ruolo del Comune
1. In generale
Art. 5163 Il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo
compiti di:
a) informazione e consulenza;
b) aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53 cpv. 2;
c) spese di sepoltura;
d) inserimento.
2. In particolare
a) Informazione e consulenza
Art. 5264 Il Comune:
a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie
erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;
b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle
domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e
dai Comuni;
c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare
il suo diritto alle prestazioni;
d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di
prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero
necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di
tali prestazioni;
e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la
prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.
f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle
prestazioni di cui agli art. 18 e 20.65
b) Aiuti puntuali
Art. 5366 1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni
private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.
2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di
sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.
c) Spese di sepoltura
Art. 5467 Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni
assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il
regresso su parenti tenuti all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CC.
d) Inserimento
Art. 5568 1Il Comune si adopera per offrire ai suoi cittadini beneficiari di prestazioni assistenziali
cantonali contratti di inserimento sociale e professionale ai sensi del capitolo IIa della presente legge
nella sua amministrazione, nei suoi istituti o nelle sue aziende, o in aziende e istituti consortili.
2Nel caso di contratti di inserimento professionale che si svolgono nell’amministrazione o nelle aziende
del Comune, esso assume le corrispondenti spese organizzative e di inquadramento, come pure una
quota del costo del lavoro (salario sociale corrisposto al beneficiario e relativi oneri sociali) pari, al minimo,
agli oneri sociali a carico del datore di lavoro.
Art. 56-57 …69
63 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
64 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
65 Lett. introdotta dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69.
66 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
67 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
68 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 2000,
385.
69 Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
Ripartizione dei compiti
Art. 58 Il regolamento d’applicazione della legge precisa l’organizzazione, segnatamente la
ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento.
CAPITOLO V
Procedura
Domanda
Art. 5970 1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone
deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a
persone senza domicilio nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.
Esame e decisione
Art. 6071 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso
del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al
richiedente o al suo rappresentante legale.
Decorrenza72
Art. 6173 1Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese
in cui è depositata la domanda.74
2L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di
prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il
particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
3Il diritto al pagamento dell’anticipo alimenti decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata
la domanda.
Art. 62 …75
Anticipi
Art. 63 1In casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale,
previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la
decisione sulla domanda.
2…76
Art. 64 …77
Rimedi di diritto78
Art. 6579 1Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni
assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
2Contro la decisione concernente l’erogazione e la restituzione dell’anticipo alimenti è data facoltà
di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.
Gratuità della procedura
70 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
71 Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003,
39.
72 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
73 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 385; precedente modifica: BU
2003, 39.
74 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.
75 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
76 Cpv. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
77 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
78 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
79 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32; precedenti modifiche: BU 1995,
165; BU 2003, 39.
Art. 66 Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono
essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.
Obbligo di informazione
a) In generale
Art. 67 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a
richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla
sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere
dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.
b) In particolare
Art. 68 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo
cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del
luogo di domicilio.
Trasmissione dei dati fiscali
Art. 6980 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi
all’organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere
resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.