Art. 1 Aliquote contributive (art. 20 Lipga)
1I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%. 2Il prelievo del contributo è sospeso.1
Ticino · 855.120 · ordinance
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1I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%. 2Il prelievo del contributo è sospeso.1
1Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017. Pubblicato nel BU 2016, 490. 1 Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.