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Decreto esecutivo sulle tasse turistiche

Ticino · 941.120 · ordinance

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1

Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:2 a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;3 b) fr. 4.20 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;4 c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) fr. 3.10 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;5 e) fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;6 f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili; g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.7

Art. 2

Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti: a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente; b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati; c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Art. 3

L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

Art. 4

Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti: a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente; b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati; c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili. 1 Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348. 2 Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384. 3 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273. 4 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273. 5 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273. 6 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021, 273. 7 Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384. 941.120

Art. 5

La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.

Art. 6

1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. 2Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014. Pubblicato nel BU 2016, 405. 8 Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322.

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