Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 d461d00549a6f442525a6f049f0b07b09864c56b25fb5ca53c11961d929b9869
6 provisions
Art. 1
Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui
all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:2
a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle
o con una qualità dell’offerta equivalente;3
b) fr. 4.20 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non
classificati;4
c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 3.10 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;5
e) fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;6
f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.7
Art. 2
Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui
all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:
a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle
o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non
classificati;
c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 3
L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art.
23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.
Art. 4
Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur,
sono le seguenti:
a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle
o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non
classificati;
c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
1 Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017,
348.
2 Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
3 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
4 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021,
273.
5 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021,
273.
6 Lett. modificata dal DE 26.6.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 156; precedente modifica: BU 2021,
273.
7 Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
941.120
Art. 5
La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di
funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.
Art. 6
1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1°
gennaio 2017.
2Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.
Pubblicato nel BU 2016, 405.
8 Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019,
322.