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Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

Ticino · 843.200 · statute

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1

Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti: 1. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

Art. 2

È abrogato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Art. 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicata nel BU 2010, 46. 1 Entrata in vigore: 9 febbraio 2010.

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