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24 provisions
Art. 1 Scopo
Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a
combattere le epizoozie secondo le norme della legge federale sulla materia del 1° luglio 1966 (qui
detta: legge federale), dell’ordinanza federale relativa del 15 dicembre 1967 (qui detta: ordinanza
federale) e della presente legge.
Autorità e organi competenti
1. Dipartimento
Art. 2
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e
dell’ordinanza federali come pure della presente legge.
2. Veterinario cantonale
Art. 3 a) Competenze
1Il Veterinario cantonale, salvo disposizione contraria della presente legge, è l’Autorità
cantonale competente secondo le norme della legge e dell’ordinanza federali.
2Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la
presente legge, al veterinario cantonale spetta in particolare la vigilanza:
a. sulle casse d’assicurazione del bestiame;
b. sulle condotte veterinarie;
c. sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale;
d. sulla protezione degli animali;
e. sui servizi di sanità del bestiame.
3Il veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente.
Art. 4 b) Collaborazione
Nell’esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il veterinario cantonale può chiedere la
collaborazione:
a. dei Municipi;
b. dei veterinari ufficiali;
c. degli ispettori del bestiame;
d. degli ispettori delle carni;
e. degli ispettori degli apiari;
f. degli ispettori delle derrate alimentari;
g. del personale dei macelli pubblici;
h. degli ispettori per la protezione degli animali.
3. Ispettori del bestiame e affossatori;
ispettori delle carni e ispettori degli apiari
Art. 5 a) Nomine
1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni:
a. gli ispettori del bestiame e i loro supplenti;
b. gli ispettori delle carni e i loro supplenti;
c. gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.
2Esso ne stabilisce i circondari.
3Gli ispettori del bestiame svolgono anche le mansioni di affossatori delle carcasse secondo la
legislazione federale, riservato l’art. 18, secondo capoverso, dell’ordinanza federale concernente
l’ispezione delle carni dell’11 ottobre 1957.
4Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato interpella i Comuni interessati.
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5Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all’agricoltura, e
segnatamente alla tenuta e all’allevamento del bestiame.
Art. 6 b) Retribuzione
1Il Cantone versa a ogni ispettore del bestiame un’indennità da fr. 50.-- a fr. 100.--
all’anno.
2All’ispettore del bestiame e all’ispettore degli apiari spetta la quota parte del provento dei certificati
di trasloco.
3Agli ispettori delle carni che non siano già funzionari stipendiati di un macello pubblico spetta la
quota parte del provento delle tasse d’ispezione delle carni, dei certificati d’ispezione e delle
bollette di scorta.
4I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per
incarico del Cantone sono retribuiti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio di Stato.
4. Municipi
Art. 7
1I Municipi vigilano sull’osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti
in materia ordinati dalle Autorità competenti nel comprensorio comunale.
2Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall’ordinanza federale.
3In particolare:
a. assistono il veterinario cantonale, od ufficiale;
b. vigilano sull’igiene del suolo, dell’abitato, delle stalle, delle acque, per quanto ha riferimento
alla polizia epizootica;
c. mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che
fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall’Autorità.
5. Veterinari ufficiali
Art. 8
Il Consiglio di Stato designa i veterinari ufficiali secondo l’art. 3 della legge federale e
l’art. 4 dell’ordinanza federale.
Indennità per perdita di animali
Art. 9 a) Generalità
Oltre ai casi fissati dall’art. 32 della legge federale, il Cantone versa al proprietario una
indennità:
a. per la perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti per una delle epizoozie
menzionate all’art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale;
b. per la perdita di animali che devono essere macellati o distrutti per ordine dell’Autorità a
seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi
dei suini.
Art. 10 b) Percentuale e calcolo
1Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la percentuale d’indennità nei limiti
stabiliti dall’art. 36 della legge federale.
2Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell’Ufficio veterinario federale.
Spese di lotta
Art. 11 a) Assunzione da parte dello Stato
1Lo Stato assume interamente le spese dei provvedimenti ordinati dall’Autorità per la
lotta contro:
a. la peste bovina;
b. la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
c. l’afta epizootica;
d. la tubercolosi;
e. la brucellosi;
f. la morva;
g. la rabbia, escluse le spese di vaccinazione;
h. la peste suina africana da virus;
i. l’acariosi delle api;
l. la peste americana delle api;
m. la peste europea delle api.
2Lo Stato assume, inoltre, le spese per l’analisi batteriologica delle carni.
b) Sussidi
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Art. 12
1Lo Stato sussidia nella misura del 40% le spese per la prevenzione:
a. del carbonchio ematico;
b. del carbonchio sintomatico;
c. della peste suina classica da virus;
d. della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti;
e. dell’agalassia contagiosa delle pecore e delle capre;
f. del colera aviare;
g. della peste e della pseudopeste aviarie;
h. della mixomatosi dei conigli;
i. delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell’ordinanza federale);
l. delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell’ordinanza federale);
m. dell’ornitosi-psittacosi;
n. della salmonellosi dei bovini.
2In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore.
Esclusione o limitazione dell’obbligo di indennità
Art. 13 e dei sussidi
Le indennità e i sussidi possono essere esclusi o limitati, in ogni caso, in applicazione
della norma dell’art. 34 della legge federale.
Art. 14 Medicinali
Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o
alla cura di malattie epizootiche, quando ciò sia d’interesse pubblico.
Art. 15-17 ...1
Art. 18 Fiere e mercati
1Per la tenuta di fiere e di mercati di bestiame è necessario il permesso del
Dipartimento competente. Questi predispone i provvedimenti di polizia epizootica e designa i
veterinari competenti.
2Il permesso è dato al Comune. Il Municipio prende i provvedimenti d’organizzazione; esso può
chiedere, quando non disponga di forze sufficienti, la collaborazione della polizia cantonale.
Art. 19 Commercio del bestiame
Il Consiglio di Stato fissa le prescrizioni per la vigilanza di polizia epizootica nel
commercio del bestiame in applicazione dell’art. 17 dell’ordinanza federale.
Art. 20 Alpeggio; svernamento e transumanza degli ovini
Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l’alpeggio,
e se la situazione sanitaria lo richiede, analoghe prescrizioni per lo svernamento.
Art. 21 Tasse
1Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse:
a) per il commercio del bestiame;
b) dei certificati di trasloco, d’ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette
di scorta.
2Il Consiglio di Stato fissa la quota parte spettante allo Stato sulle tasse e i certificati di cui alla
lettera b) del primo capoverso.
Art. 22 Reclami
Contro l’operato dei funzionari di cui all’art. 5 o dei veterinari ufficiali può essere
interposto in ogni tempo reclamo al veterinario cantonale.
Art. 23 Ricorsi
1Contro le decisioni del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al
Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
1 Art. abrogati dalla L 8.3.1995; in vigore dal 1.6.1995 - BU 1995, 231.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU
1997, 216.
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Art. 24 Delitti e contravvenzioni; procedura
1I delitti e le contravvenzioni previsti dall’art. 47 della legge federale sono perseguiti e
giudicati dall’Autorità giudiziaria competente in virtù delle norme della legge organica giudiziaria.
2Le contravvenzioni previste dall’art. 48 della legge federale sono perseguite e giudicate dal
Dipartimento competente.
3Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d’applicazione, quando non
si configuri un delitto o una contravvenzione punibile secondo la legge federale, può esser punito
dal Dipartimento competente con una multa sino a franchi 1000.--.
4Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla legge del 20
aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.3
Art. 25 Norma transitoria
Il saldo del Fondo epizoozie attualmente risultante nei conti dello Stato va iscritto nel
bilancio ordinario.
Art. 26 Norma abrogativa
Sono abrogati:
a. la Legge del 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizoozie;
b. la Legge dell’8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini;
c. il Decreto legislativo del 6 marzo 1944 concernente la tassa di licenza professionale di
macellaio e salumiere;
d. il Decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull’assicurazione obbligatoria degli alveari contro i
danni causati dalla marciaia, e ogni norma legislativa ed esecutiva contraria o incompatibile
con la presente legge.
Art. 27 Approvazione ed entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del
Consiglio federale4, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.5
Pubblicato nel BU 1970, 14.
3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU
2004, 389.
4 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
5 Entrata in vigore: 1.1.1970 - BU 1970, 9.