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26 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione3
1La presente legge si applica alle scuole professionali, segnatamente:
a) alle scuole professionali contemplate dalla legge federale sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002;
b) alle scuole specializzate contemplate dal diritto intercantonale;
c) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale.
2La Scuola cantonale di commercio è disciplinata dalla legge sulle scuole medie superiori del 26
maggio 1982.
3Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e
al femminile.
Art. 2 Organizzazione
1Le scuole professionali si suddividono in:
a) scuole professionali di base, di grado secondario II, successive all’obbligo scolastico;
b) scuole specializzate superiori, di grado terziario non universitario, successive alla formazione
professionale di base o alla maturità professionale o assimilabili.
2Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti
scolastici unici, denominati centri professionali, per una gestione più razionale.
3A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione
professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.
Art. 3
…6
Art. 4 Vigilanza
1La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d’istituto ai sensi della legge
della scuola del 1° febbraio 1990.7
2Il Consiglio di Stato può istituire commissioni di vigilanza per singole professioni, gruppi di
professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle organizzazioni del mondo
del lavoro.8
Regolamenti
1 Titolo modifico dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
2 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
3 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
4 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
5 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
6 Art. abrogato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
7 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
8 Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
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Art. 5
1Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione e le regolamentazioni delegate
dal diritto federale in materia di formazione professionale, con facoltà di delega delle proprie
competenze alle istanze ad esso subordinate.
2I regolamenti precisano segnatamente l’organizzazione delle scuole, la vigilanza, l’ammissione
degli allievi, la frequenza, le misure disciplinari, le materie, le opzioni e i programmi d’insegnamento,
la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati, nonché le deleghe di alcune di queste
competenze ad atti inferiori, fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l’approvazione
degli organi di vigilanza.
3I regolamenti devono attenersi alle disposizioni federali, intercantonali o convenzionali, e per il resto
perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali
rilasciati.
4…
Art. 6 Corsi
1Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle organizzazioni
del mondo del lavoro e con il prelievo di tasse di frequenza, corsi di aggiornamento, di
perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle
unità capitalizzabili.
2Presso ogni istituto possono essere organizzati, a tempo pieno o parallelamente a un’attività
professionale, corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici, segnatamente in presenza di una
sufficiente domanda di allievi provenienti da curricoli non coordinati e interessati a conseguire i
requisiti d’ammissione.
Art. 7
…11
Art. 8 Ammissioni limitate per numero12
Se il numero dei candidati a una scuola professionale con un numero definito di posti di
formazione, segnatamente a tempo pieno, supera quello dei posti di formazione disponibili, il
Consiglio di Stato può decidere di regolare l’ammissione con esami o altre procedure di graduatoria.
Art. 9 Condizioni particolari per scuole sanitarie e sociali
1L’ammissione e la frequenza delle scuole professionali sanitarie e sociali possono
essere subordinate al controllo della salute dell’allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle
misure di prevenzione sanitaria.15
2I regolamenti interni e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell’allievo, segnatamente
in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.
3Il titolo rilasciato da una scuola professionale sanitaria o sociale abilita all’esercizio della rispettiva
professione nel Cantone e nella Confederazione, riservate le disposizioni in materia d’esercizio
indipendente delle professioni sanitarie.
4Gli allievi delle scuole sanitarie e sociali ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una
retribuzione fissata dal Consiglio di Stato d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro.
Art. 10 Scuole professionali private
1Il Consiglio di Stato può riconoscere gli esami rispettivamente proporre alla
Confederazione il riconoscimento degli esami di scuole private che offrono il conseguimento di titoli
o di abilitazioni riconosciuti dal Cantone o dalla Confederazione quando lo giustifichino l’utilità
pubblica, l’ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la
qualità dei programmi e della formazione pratica e la qualificazione degli insegnanti.
2Il Dipartimento disciplina nel regolamento le modalità di riconoscimento o di proposta di
riconoscimento.
9 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
10 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
11 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 245; precedente modifica: BU 2009,
12 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
13 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
14 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
15 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
16 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
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3Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame
finale non è riconosciuto dall’autorità federale.
Art. 11 Squilibri nel mercato della formazione professionale di base17
1Nel caso di carenza di un’adeguata offerta di posti di tirocinio in settori d’interesse
generale per il mondo del lavoro, il Consiglio di Stato può adottare provvedimenti temporanei,
segnatamente:
a) l’istituzione di anni di base del tirocinio o il collocamento di giovani in quelli esistenti;
b) l’istituzione di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno.
2Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.
Art. 12 Sostegno individuale19
1Il Consiglio di Stato organizza un servizio di sostegno individuale.
2Il servizio svolge la sua opera:
a) prevalentemente nella formazione professionale di base su due anni in collaborazione con le
scuole professionali;
b) sovrintendendo al pretirocinio nelle sue varie forme.
3Il Consiglio di Stato può delegare a terzi che ne fanno richiesta parte del servizio di sostegno
individuale.
Capitolo secondo21
Scuole professionali di base
Art. 13 Tipologia delle scuole professionali di base22
1Nel Cantone sono scuole professionali del secondario II:
a) le scuole per apprendisti con contratto di tirocinio con un’azienda che si concludono con il
rilascio dell’attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica;
b) le scuole, di regola a tempo pieno, per persone in formazione con contratto di tirocinio con la
scuola stessa che si concludono con il rilascio dell’attestato federale di capacità o del certificato
federale di formazione pratica e le scuole che si concludono con il rilascio della maturità
specializzata;
c) le scuole che si concludono con il rilascio della maturità professionale integrate nel tirocinio e
successive alla formazione di base;
d) le scuole che si concludono con il rilascio di titoli cantonali;
e) le scuole di preparazione alla formazione di base.
2La Scuola cantonale di commercio, scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale
che rilascia un attestato di maturità cantonale che consente l’accesso agli studi universitari, è
considerata assimilabile alle scuole professionali di base commerciali nella misura in cui rilascia
anche l’attestato federale di capacità per impiegati di commercio.
Art. 14 Persona di riferimento24
1Il docente di classe è la persona di riferimento per le persone in formazione in una
scuola professionale del secondario II.
2Il docente di classe coordina eventuali provvedimenti all’indirizzo delle persone in formazione con
gli altri operatori della formazione, segnatamente con l’ispettore del tirocinio, con il docente di
sostegno individuale o con il docente mediatore dell’istituto.
17 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
18 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
19 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
20 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedenti modifiche: BU 1997,
403; BU 2009, 241.
21 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
22 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente
modifica: BU 2009, 241.
23 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedenti modifiche: BU 2009,
241; BU 2014, 312.
24 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
25 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
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Art. 15 Gratuità delle scuole secondarie
1L’insegnamento è gratuito per gli allievi delle scuole professionali del secondario II
domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel
Cantone.27
2I libri di testo e il materiale scolastico individuale o altre prestazioni non d’insegnamento messi a
disposizione dalla scuola sono a carico degli allievi, avuto riguardo che questo sia equilibrato.
3Per le scuole di cui all’art. 13 lett. b e d il Consiglio di Stato può adottare una tassa di frequenza.
Art. 16 Delega dell’insegnamento per apprendisti
Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni del mondo del lavoro
l’insegnamento obbligatorio e facoltativo agli apprendisti, segnatamente nell’ambito di corsi
specializzati intercantonali.
Art. 17 Scuole professionali di base a tempo pieno
1Di regola, fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale
dell’allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio.
2La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un’azienda idonea,
concordato tra quest’ultima e la direzione della scuola, oppure presso un’azienda di pratica.
Art. 18 Maturità di diritto cantonale
Il Consiglio di Stato può istituire percorsi di maturità cantonale, segnatamente di maturità
professionale analoga alla maturità professionale di diritto federale per le professioni non regolate
dalla legislazione federale.
Ammissione alle scuole professionali di base a tempo pieno e alle scuole di maturità professionale
Art. 19
1Alle scuole di cui all’art. 13 lett. b e c sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola
media che soddisfano le condizioni di ammissione alle scuole medie superiori o che raggiungono
una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.
2Impiegati e operai qualificati o persone maggiorenni sono ammessi alle stesse scuole con una nota
complessiva d’esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di altre
loro qualifiche.
Capitolo terzo32
Scuole specializzate superiori
Art. 20 Tipologia delle scuole specializzate superiori
1Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori:
a) della tecnica;
b) dell’albergheria, della ristorazione e del turismo;
c) dell’economia;
d) delle professioni sanitarie;
e) del lavoro sociale e della formazione degli adulti;
f) delle arti, delle arti applicate e del design.
2L’istituto cantonale che si occupa della formazione continua, segnatamente nel settore degli
operatori della formazione professionale, della pubblica amministrazione e dei corsi per adulti, è
assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.
3Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo
pieno o parallela all’esercizio di un’attività professionale.
26 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
27 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
28 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
29 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
30 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
31 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
32 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
33 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
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Art. 21 Tasse34
Per la frequenza di scuole specializzate superiori i regolamenti possono prevedere tasse
scolastiche a parziale copertura dei costi, dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati
intercantonalmente.
Capitolo quarto36
Formazione dei docenti delle scuole professionali
Art. 22 Docenti37
1I docenti delle scuole professionali sono di regola abilitati dall’Istituto universitario
federale per la formazione professionale39, il quale organizza anche attività di formazione continua.
2Durante l’abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.
3In caso di cessazione volontaria o per colpa propria dell’insegnamento prima di sei anni dal termine
dell’abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la
medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.
Altre collaborazioni con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale40
Art. 23
1Il Cantone collabora con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale42
nell’ambito della ricerca, di studi e di progetti pilota relativi alle scuole professionali.
2Il Consiglio di Stato può affidare all’istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni
nella scuola.
Capitolo quinto43
Commissioni
Art. 24 Commissione cantonale di maturità professionale
1Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione cantonale di maturità professionale.
2La Commissione è organo consultivo del Dipartimento per le questioni inerenti alla maturità
professionale.
Capitolo quintobis45
Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
Art. 24a46 Per i rimedi di diritto si applica l’articolo 38 della legge sull’orientamento scolastico e
professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998.
Capitolo sesto47
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
34 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
35 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedenti
modifiche: BU 1997, 226 e 326; BU 2002, 32.
36 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
37 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
38 Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205; precedente modifica: BU 2009,
39 Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.
40 Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.
41 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
42 Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.
43 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
44 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
45 Capitolo introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
46 Art. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
47 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
415.100
Art. 25
I cicli di studio delle scuole professionali di base e specializzate superiori che hanno
iniziato secondo il diritto previgente si concludono secondo lo stesso, segnatamente i cicli di studio:
a) delle scuole specializzate superiori;
b) della scuola superiore per le formazioni sanitarie.
Capitolo settimo49
Disposizioni finali
Art. 26 Entrata in vigore
1Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge,
unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore51.
Pubblicata nel BU 1996, 461.
48 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
49 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
50 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
51 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 461.