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Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero

Ticino · 213.310 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 Domanda d’autorizzazione
  3. Art. 3 Modifica delle condizioni
  4. Art. 4 Ammontare della cauzione
  5. Art. 5 Spese amministrative
  6. Art. 6 Ammonimento
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 Autorità competente

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero.

Art. 2 Domanda d’autorizzazione

La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).

Art. 3 Modifica delle condizioni

La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova richiesta.

Art. 4 Ammontare della cauzione

1Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi: a) paesi dell’Unione europea, fr. 1000.-- b) altri paesi europei, fr. 3000.-- c) per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--. 2Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.

Art. 5 Spese amministrative

L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.--

Art. 6 Ammonimento

Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.

Art. 7 Entrata in vigore

1Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato. 2Ottenuta l’approvazione della Confederazione2 il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.3 Pubblicato nel BU 2003, 423. 1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 456. 2 Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424. 3 Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.

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