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11 provisions
Art. 1 Definizione: Ottica
L’ottica ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione degli esami oggettivi
e soggettivi della vista, nell’adattamento di lenti per correzioni visive e di lenti a contatto, nella
preparazione e nella vendita al pubblico di lenti oftalmiche, occhiali e apparecchi atti a correggere
manchevolezze di carattere oftalmico.
Qualifiche e competenze:
Art. 2 a) Ottico diplomato federale e optometrista1
1L’ottico con diploma federale e l’optometrista con bachelor della Hochschule für Technik
FHNW o con diploma equivalente riconosciuto dalla competente autorità sono autorizzati a svolgere
le seguenti attività:
– adattamento professionale di lenti a contatto;
– esecuzione di esami della vista (refrazione oggettiva e soggettiva) atti a correggere un difetto
visivo eventualmente riscontrato;
– vendita di mezzi ausiliari e consulenza ai clienti;
– esecuzione delle ricette del medico oculista.2
2L’ottico diplomato non può fare diagnosi, ma deve indirizzare il cliente presso un medico oculista.
3Egli non è autorizzato a correggere casi patologici o in sospetto degli stessi.
Art. 3 b) Ottico con attestato federale di capacità3
L’ottico con attestato federale di capacità o certificato equivalente è autorizzato a
svolgere le seguenti attività:
– vendita di occhiali oftalmici e consulenza ai clienti;
– esecuzione delle ricette del medico oculista e dell’ottico diplomato federale o dell’optometrista.
Art. 4 Autorizzazione
1Per esercitare professionalmente l’ottica sotto la propria responsabilità professionale è
necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di sanità.5
2L’autorizzazione è concessa ai richiedenti in possesso dei titoli di studio previsti agli art. 2 e 3.
Art. 5
…6
1 Nota marginale modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.
2 Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293; precedente modifica: BU 2002,
76.
3 Nota marginale modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.
4 Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.
5 Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293; precedente modifica: BU 2003,
338.
6 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.
813.610
Art. 6 Locali
1Le attività di ottica possono essere svolte esclusivamente in un negozio con locali
adeguati e forniti di attrezzature idonee (art. 7).
2Il negozio di ottica è diretto da un ottico ammesso al libero esercizio che deve essere
costantemente presente nel negozio.
3Le prestazioni di competenza dell’ottico diplomato e dell’optometrista (art. 2) possono essere date
solo in sua presenza.7
Art. 7 Negozio di ottica
1Il negozio di ottica deve disporre di almeno un locale per la vendita e di un laboratorio
attrezzato secondo le direttive del Dipartimento.
2Prima dell’apertura i locali devono essere approvati dall’ispettore del Dipartimento.
Art. 8 Denominazione
1All’esterno di ogni negozio d’ottica deve figurare in modo chiaro e visibile il nome
dell’ottico responsabile.
2Ogni ottico può essere responsabile di un solo negozio.
Art. 9 Norma transitoria
1L’ottico con certificato di capacità professionale (art. 3), in possesso dell’abilitazione per
l’esecuzione di test visivi per l’ottenimento delle licenze di condurre (esame “S”), conseguita prima
dell’entrata in vigore di questo regolamento, è pure autorizzato all’esecuzione di esami della vista.
2L’ottico con certificato di capacità professionale (art. 3), che ha esercitato la professione per
almeno quattro anni prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato ad eseguire
l’esame della vista dopo aver superato l’esame “S”.
3L’iscrizione all’esame deve avvenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4In caso di insuccesso il candidato può ripresentarsi una sola volta non prima di sei mesi.
Art. 10 Norma abrogativa
Il regolamento concernente l’esercizio dell’ottica del 17 settembre 1968 è abrogato.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.8
Pubblicato nel BU 1994, 83.
7 Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 281.
8 Entrata in vigore: 15 marzo 1994 - BU 1994, 83.