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29 provisions
Art. 1 Scopo
1La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle
professioni di ingegnere e di architetto.
2Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel
Cantone.
Art. 2 Autorizzazione
L’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall’Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).
Art. 3 Principio
1Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei
campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone
che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa
autorizzazione rilasciata dall’OTIA.
2In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o
ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti
dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
3Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone
rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
4Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e
degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.
Art. 4 Requisiti per l’autorizzazione
1L’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone
viene rilasciata se il richiedente:
a) è in possesso dei requisiti professionali e
b) adempie le condizioni personali.
2Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.
3Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio,
l’autorizzazione viene revocata.
Art. 5 Requisiti professionali
1Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:
a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale
o da una scuola svizzera o estera equivalente;
b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria
professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).
2Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in
base ad un diritto acquisito.
Requisiti personali
705.400
Art. 6
Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel
Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità
professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni,
dichiarato in fallimento;
e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad
esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Art. 7 Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone
1Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare
la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.
2Per coloro che provengono da Stati esteri l’esercizio delle professioni, riservati gli accordi
internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla
dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla
presente legge.
3L’esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel
Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA.
Capitolo II
Contenuto dell’autorizzazione e tenuta dell’albo
Art. 8 Autorizzazione e struttura dell’Albo
1Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone
sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.
2Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.
Art. 9 Tenuta dell’Albo
1L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede:
a) alla sua tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e
rinunce;
c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell’elenco degli iscritti all’Albo con
l’indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.
2Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, l’anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;
b) la data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione con l’indicazione del titolo
di studio o del tipo di REG;
c) la forma giuridica nella quale l’attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
d) il o gli indirizzi professionali.
Capitolo III
Ordine degli ingegneri e degli architetti
Art. 10 Ordine
L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione
di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad
esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.
Art. 11 Compiti
L’OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi
membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i
regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.
Art. 12 Responsabilità
L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei
suoi membri.
Art. 13 Organi
Gli organi dell’OTIA sono:
705.400
a) l’Assemblea dei titolari dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di
architetto nel Cantone;
b) il Consiglio.
Art. 14 Assemblea
1L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.
2Essa è competente per:
a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di
Stato;
b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell’OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i
contributi annui;
d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall’OTIA,
vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.
3Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
Art. 15 Consiglio
1Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.
2Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.
3Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:
a) prepara gli oggetti da sottoporre all’Assemblea e ne esegue le decisioni;
b) rappresenta I’OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto nel Cantone;
d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione
di vigilanza;
e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le
infrazioni alla presente legge;
f) designa un segretario, che può anche essere esterno all’OTIA.
Art. 16 Organizzazione
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l’OTIA si
organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.
Capitolo IV
Obblighi professionali
Art. 17 Obblighi professionali
1Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:
a) svolgere l’attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
b) osservare l’obbligo di discrezione e il segreto professionale e d’ufficio;
c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo
su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
d) adempiere al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD, alla LAINF ed alle istituzioni
sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d’imposta
alla fonte;
e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare
ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
g) non prestarsi a fare da prestanome;
h) comunicare all’OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell’Albo.
2Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche
dai suoi collaboratori.
Capitolo V
Vigilanza e potere disciplinare
Art. 18 Commissione di vigilanza
1La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che
esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una
Commissione di vigilanza (Commissione).
705.400
2La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente,
e da 3 ulteriori membri, proposti dall’OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato
e rieleggibili.
3Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della
Commissione.
Art. 19 Procedimenti disciplinari
1Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo
regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 20'000.--;
c) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la
sanzione di cui alla lett. b).
2In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
3La revoca dell’autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso,
comunicata all’autorità competente del Cantone nel quale l’ingegnere o architetto ha il proprio
domicilio professionale principale.
4L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.
Art. 20 Punibilità
1La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.
2La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Art. 21 Procedura
1Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’autore della
segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.
2Il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Alla
Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento
di perizie e di sentire testimoni.1
3Prima della decisione, all’interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di
consultare gli atti.
4Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.2
Art. 22 Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti
1Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla
Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.
2Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri
compiti.
Art. 23 Sospensione provvisionale
Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali
ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di
pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la
Commissione può decretare in via provvisionale la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare
le professioni nel Cantone.
Capitolo VI
Disposizioni penali e rimedi giuridici
Art. 24 Abuso di qualifica
1Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei
titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare
dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come
iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere
tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.
2In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.
705.400
Art. 25 Rimedi giuridici
1Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà
di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 26 Commesse pubbliche
1Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati,
prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
2Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA.
Capitolo VII
Disposizioni esecutive, finali e transitorie
Art. 27 Norma transitoria
1La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua
entrata in vigore.
2Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.
3l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’Autorità istituita dal
diritto previgente.
Art. 28 Abrogazione di norme
La Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e
dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.
Art. 29 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5
Pubblicata nel BU 2004, 231.
3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
4 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
5 Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.