1La presente legge disciplina la procedura per l’assegnazione di commesse pubbliche e
ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:
a) la parità di trattamento tra gli offerenti;
b) una concorrenza efficace;
c) la trasparenza;
d) la qualità;
e) l’impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
2Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio
domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali
della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
CAPITOLO II
Campo d’applicazione3
Art. 2 Committenti
Alla presente legge sono assoggettati:
a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano
esclusivamente carattere commerciale o industriale;
b) altri committenti che sono:
– preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure
– sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile
o a un milione di franchi;
c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua,
dell’energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali
limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell’ambito di queste attività
e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).
Art. 2a
…5
Art. 3 Commesse
1Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati
e adeguati secondo l’allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:
– fr. 8’700’000.– per commessa edile;
– fr. 350’000.– per fornitura o prestazione di servizio;
– fr. 700’000.– per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all’art. 2 lett. c.
1 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
2 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
3 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
4 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72; BU 2008, 648.
5 Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
6 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
2Sono definite:
a) commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l’esecuzione di opera di edilizia o del genio
civile;
b) commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante
compra–vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
c) commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.
3Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite
nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.
Art. 4 Eccezioni
1La presente legge non si applica:
a) alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al
Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme;
b) alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive
nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari.8
2Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:
a) sono minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza;
b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;
c) sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.
3Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente
nazionale soddisfa i criteri d’idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.
4La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all’art. 3 cpv. 1,
nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.
CAPITOLO III
Procedure9
Art. 5 Principi procedurali
Nelle procedure si devono garantire:
a) l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del
riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti
nazionali mantello;
b) la parità di trattamento tra uomo e donna;
c) il rispetto delle norme ambientali;
d) il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione;
e) la tutela dei dati confidenziali comunicati dall’offerente.
Art. 6 Procedure
1Sono definite:
a) procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la
commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;
b) procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa
prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione.
Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare
un’offerta. Nell’avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare
un’offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l’aggiudicazione della commessa non
potrebbe svolgersi in modo efficiente;
c) procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare
un’offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;
d) incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di
mercato, senza bando di concorso.
2Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel
bando o nell’invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.
7 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
8 Lett. modificata dalla L 14.12.2021; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 47.
9 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
10 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
11 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Art. 7 Scelta della procedura
1Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.
2È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul
valore aggiunto, è inferiore a:
– fr. 500’000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
– fr. 250’000.– per commesse edili di altro genere e artigianali;
– fr. 250’000.– per commesse di fornitura;
– fr. 250’000.– per prestazioni di servizio.13
3La procedura d’incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi):
a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure
se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;
b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà
intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate
alternative;
c) all’offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o
ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il
cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli
difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate
nell’ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste
dal committente stesso;
e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l’esperimento di una
procedura;
f) il committente acquista beni ad una borsa merci;
g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per
realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell’ambito
di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:
– la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;
– le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;
– il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico
diretto la progettazione successiva o il coordinamento;
h) il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:
– fr. 300’000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
– fr. 150’000.– per commesse edili di altro genere e artigianali;
– fr. 100’000.– per commesse di fornitura;
– fr. 150’000.– per prestazioni di servizio;14
i) se – in riferimento all’art. 2 lett. b) – il sussidio è inferiore al 50% della spesa computabile e si
situa in una forchetta tra 1 milione di franchi e 3 milioni di franchi.15
4Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di
tre offerte.
5I committenti entro il mese di aprile redigono in forma elettronica la lista delle commesse che
superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l’anno precedente. La lista è accessibile
su richiesta. Entro lo stesso termine Cantone e Comuni pubblicano la lista per la durata di un anno.16
6Il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo di pubblicazione ad altri soggetti con un numero
rilevante di commesse su invito o incarico diretto.17
Art. 8-14 …18
CAPITOLO IV
12 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2015,
89.
13 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
14 Lett. modificata dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
15 Lett. introdotta dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
16 Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 131; precedente modifica: BU
2019, 397.
17 Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 131; precedente modifica: BU
2019, 397.
18 Art. abrogati dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
Norme comuni di procedura19
Art. 15 Elementi del bando
Gli elementi del bando sono:
a) l’avviso di gara;
b) le prescrizioni generali d’appalto;
c) la descrizione dell’oggetto della gara, il luogo d’esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
d) il modulo d’offerta.
Art. 16 Premi e penalità
Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.
Art. 17 Pubblicazioni
1Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.
2Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.
Art. 18 Termini
Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione
delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la
documentazione ed elaborare la domanda o l’offerta.
CAPITOLO V
Offerente20
Art. 19 Sede o domicilio
L’offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.
Art. 20 Requisiti degli offerenti
1Il committente esige dall’offerente la prova dell’idoneità finanziaria, economica e
tecnica.
2Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall’offerente
l’adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.
3Il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità.23
Portale offerenti
Art. 20a24 1La piattaforma internet «Portale offerenti» mette a disposizione degli interessati la
valutazione dell’idoneità degli offerenti ai sensi della presente legge, in particolare degli art. 5 lett.
a–b e 20 cpv. 3. L’uso del portale è facoltativo. Il Consiglio di Stato designa il servizio che lo gestisce.
2L’offerente resta responsabile delle informazioni sul suo conto.
3Sono autorizzati a inserire nel portale:
a) l’Istituto delle assicurazioni sociali, i dati inerenti il pagamento AVS/AI/IPG/AD;
b) l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, i dati inerenti il pagamento dell’imposta alla fonte;
c) l’Ufficio esazione e condoni, i dati inerenti il pagamento delle imposte federali e cantonali.
4La procedura è soggetta a tassa.
Art. 21 Capacità economica finanziaria
Il committente può chiedere all’offerente, a comprova della capacità economica e
finanziaria, le seguenti referenze:
a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l’erogazione dei crediti in caso di
assegnazione della commessa;
b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell’organo di revisione;
c) dichiarazione concernente la cifra d’affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall’offerente negli
ultimi esercizi.
19 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
20 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
21 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
22 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
23 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
24 Art. introdotto dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
Art. 22 Capacità tecniche
Il committente può chiedere all’offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità
tecniche:
a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori
professionali dell’offerente ed in particolare delle persone responsabili dell’esecuzione della
commessa;
b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello
svolgimento della commessa;
c) l’elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l’appalto, corredato dai certificati di buona
esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione; il
bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;25
d) attestati sull’esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili
dell’esecuzione della commessa;
f) l’importanza dei lavori che l’offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della
ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.
Art. 23 Consorzio d’offerenti
1Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.
2Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.
3Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di
regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.
4Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata
di ogni suo membro verso il committente per l’esecuzione della prestazione oggetto della commessa
e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.
Art. 24 Subappalto
1È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto
di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l’impiego di lavoratori indipendenti o
autonomi.28
2Il subappalto è di principio vietato.
3Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle seguenti condizioni minime:
a) il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;
b) la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente
dall’offerente;
c) l’offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il
committente per l’esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei
requisiti di legge e di contratto;
d) la sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e
consentita solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore
iniziale;
e) l’offerente deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria;
f) l’offerente ha l’obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera.
Solo dopo che gli URC hanno attestato l’impossibilità di reperire manodopera presso i propri
uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.29
Art. 25 Esclusione e revoca30
Il committente esclude dalla procedura o revoca l’aggiudicazione e può sciogliere il
contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l’aggiudicazione e
sino al termine dell’esecuzione della prestazione contrattuale:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
25 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
26 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
27 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211 e 377, BU 2021, 142.
28 Cpv. modificato dalla sentenza del 17 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 30.4.2021 - BU
2019, 377 e BU 2021, 142.
29 Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore
dal 30.4.2021 - BU 2019, 377 e BU 2021, 142.
30 Nota marginale modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;31
c) non rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. a) e b);32
d) hanno comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo
rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell’art. 5 o sono controllati
dalle stesse persone;33
g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi
per sanzione.34
CAPITOLO VI
Offerte35
Art. 26 Offerta
1Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo
e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.
2Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti.
Art. 27
…37
Art. 28 Indennità
1Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l’elaborazione delle
offerte.
2Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai
documenti di gara.
Art. 29 Varianti
Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di
esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell’avviso di gara.
Art. 30 Validità delle offerte
Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data
fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.
Art. 31 Apertura delle offerte
1Le offerte sono aperte in seduta pubblica o in altre forme equivalenti annunciate nella
documentazione di gara.39
2Il committente tiene un verbale d’apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli
importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già
manifestatesi al momento dell’apertura.
3Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione
del verbale.
CAPITOLO VII
Aggiudicazione40
Aggiudicazione
31 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
32 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
33 Lett. modificata dalla L 19.10.2011; in vigore dal 13.12.2011 - BU 2011, 582.
34 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
35 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
36 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
37 Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
38 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
39 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
40 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Art. 32
1Il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta complessivamente più
vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua
attendibilità, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione,
l’estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento
degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.
2I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
3Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire
anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.
Art. 33 Decisione
1La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai
concorrenti.
2Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all’esclusione di determinati offerenti
o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha,
per principio, effetto sospensivo.
Art. 34 Annullamento e rinuncia
1In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la
commessa sulla base delle offerte ricevute.
2Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni
obbligo di risarcimento.
Art. 35 Conclusione del contratto
1Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine
di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso abbia concesso l’effetto sospensivo.
2Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente
all’istanza di ricorso la conclusione del contratto.
CAPITOLO VIII
Rimedi giuridici42
Art. 36 Ricorso
1Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale
amministrativo nel termine di 10 giorni.
2Non vi sono ferie giudiziarie.44
Art. 37 Decisioni impugnabili
Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo:
a) gli elementi del bando;
b) l’esclusione dell’offerente;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva;
d) l’aggiudicazione, la revoca, l’interruzione o l’annullamento della procedura.45
Art. 38 Motivi di ricorso
1Il ricorso è proponibile contro:
a) le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.
3Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate
mediante impugnazione del bando.
Art. 39 Garanzie processuali
Chiunque adisce l’autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per
le spese processuali presunte.
41 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
42 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
43 Art. modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24, 72 e 101.
44 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
45 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Art. 40 Effetto sospensivo
1Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d’ufficio o su istanza
di una parte.
2La concessione dell’effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un’adeguata
garanzia.
3In materia di misure provvisionali sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.46
Art. 41 Decisione
1In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la
decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione.
Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.
2In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla
stipulazione del contratto, l’autorità di ricorso si limita ad accertarne l’illiceità.
Art. 42 Risarcimento dei danni
1Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dall’offerente per la
partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.
2La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l’azione si prescrive in un
anno dalla costatazione giudiziaria dell’illecita decisione.
CAPITOLO IX
Contratto e sue condizioni48
Art. 43 Contratto
1Operata l’aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.
2Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.
Art. 44 Divieto di cessione
1L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.
2Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non
autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.
3Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il
contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte,
sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.
Archiviazione
Art. 44a49 1Sono da conservare per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura:
a) l’avviso di gara;
b) la documentazione di gara;
c) il verbale d’apertura delle offerte;
d) la corrispondenza sulla procedura d’aggiudicazione;
e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell’ambito della procedura
d’aggiudicazione;
f) l’offerta considerata.
2I documenti inseriti nel Portale offerenti sono conservati per 5 anni.
CAPITOLO X
Sussidi, sanzioni e vigilanza50
Committenti assoggettati per sussidio
46 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
47 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
48 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
49 Art. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
50 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Art. 45
1L’art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti
ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L’esigibilità del
saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto
da parte degli aggiudicatari.
2L’art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della
presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.
Sanzioni amministrative
Art. 45a52 1In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il
contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della
commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo
di 5 anni.
2Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al
massimo fr. 20’000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge.
3Sono considerate gravi violazioni, segnatamente:
a) rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni
richieste dalla legge, dal bando o dal committente;
b) disattendere le procedure richieste dalla legge per l’assegnazione di commesse o i relativi ordini
delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;
c) disattendere il requisito di sede o domicilio;
d) eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;
e) disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di
consorzi;
f) disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall’art. 24 cpv. 1 della
presente legge;
g) avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;
h) omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione
amministrativa o penale ai sensi della presente legge.
4Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale o tramite
altri mezzi destinati al medesimo scopo.
5Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha
l’obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione ai
sensi della presente legge e di collaborare agli accertamenti necessari, segnatamente da parte
dell’autorità di vigilanza.53
Sanzioni penali
Art. 45b54 1È punito con la multa sino a fr. 50’000.– chiunque intenzionalmente:
a) omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione;
b) fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su
fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l’aggiudicazione di commesse
pubbliche;
c) procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non
propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito
profitto;
d) viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di
conseguire un indebito profitto.
2Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di
competenza del Consiglio di Stato.
Art. 46 Vigilanza
Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.
CAPITOLO XI
51 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
52 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
53 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
54 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
Disposizioni finali55