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10 provisions
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 23
dicembre 1999 (ORNI) nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nella misura in
cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
Art. 2
…2
TITOLO II
Autorità competenti
Art. 3 Dipartimento
1Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) è l’autorità incaricata
dell’attuazione delle norme di cui all’art. 1.
2Esso vigila sulla loro corretta applicazione e coordina i rapporti con l’autorità federale.
3In particolare:
a) ordina, fatta riserva dei casi di cui all’art. 8 cpv. 3, il risanamento degli impianti che non
soddisfano le esigenze poste dalle normative in materia di protezione da radiazioni non
ionizzanti e accorda le deroghe di cui all’art. 9 cpv. 2 ORNI;
b) sottoscrive le convenzioni per il coordinamento dei siti destinati all’installazione degli impianti
di telecomunicazione di cui all’art. 5 cpv. 5.
Art. 4 Sezione protezione aria e acqua
1La Sezione protezione aria e acqua (in seguito: SPAA) coadiuva il Dipartimento nello
svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso attribuiti.
2La SPAA, in generale, esegue in questo settore i compiti d’attuazione e prende le decisioni non
altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità. Esso è in particolare l’autorità competente a:
a) determinare o far determinare le immissioni di radiazioni non ionizzanti provocate dagli
impianti;
b) allestire ed aggiornare il catasto degli impianti e definire il contenuto delle relative schede;
c) esaminare la conformità con le norme della LPAmb e dell’ORNI degli impianti vecchi e nuovi;
d) esaminare le proposte di risanamento e le eventuali domande di deroga (art. 9 cpv. 2 ORNI);
e) fissare le priorità ed i termini di risanamento;
1 Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
2 Art. abrogato dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore dal 13.6.2002 - FU 2002,
5512.
837.110
f) promuovere il coordinamento dei siti.
TITOLO III
Impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo
Art. 5 Pianificazione e coordinamento
1La scelta dei siti per l’installazione degli impianti deve essere di principio coordinata,
per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.
1bisGli impianti ubicati al di fuori della zona edificabile necessitano di un’autorizzazione
eccezionale giusta l’art. 24 della Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del
territorio (LPT). In tal senso, gli operatori di una concessione federale (in seguito: operatori)
devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le
giustificazioni delle scelte effettuate.
2…4
3…
4…
5Il coordinamento dei siti per l’installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione
tra il Dipartimento e gli operatori.
Art. 6 Autorizzazione e procedura
1Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d’immissione devono
essere autorizzati.
2È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. …5
3Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente
irradiata (ERP) inferiore a 6 W non necessitano di un’autorizzazione ai sensi del presente
regolamento.
4Sono riservate le procedure di competenza dell’autorità federale.
TITOLO IV
Informazione e risanamenti
Art. 7 Obbligo di informare e notificare
1Gli operatori sono tenuti a fornire alla SPAA tutte le informazioni necessarie relative
agli impianti esistenti ed a quelli pianificati soggetti all’ORNI. In particolare essi devono presentare:
a) un esemplare del formulario di calcolo elaborato dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP);
b) una scheda con i dati specifici relativi all’impianto, nella quale, oltre alle eventuali altre
informazioni che la SPAA ritenesse necessarie, vanno indicati:
- il nome ed il codice del sito, l’indirizzo e le coordinate secondo la carta nazionale;
- l’altezza delle antenne sopra il livello del mare;
- le bande di frequenza;
- lo stato del sito (in esercizio, autorizzato, pendente, pianificato);
2Essi aggiornano regolarmente i dati di cui al cpv.1 e notificano, senza indugio, tutte le modifiche
degli impianti, segnatamente le costruzioni, gli spostamenti o i cambiamenti di potenza o di
direzione.
Art. 8 Risanamento degli impianti esistenti
1Le priorità d’intervento sono fissate in funzione del pregiudizio potenziale e
dell’importanza delle misure tecniche da adottare.
2Al titolare dell’impianto oggetto di un ordine di risanamento deve essere garantita la possibilità di
presentare delle proposte entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni.
3Nella misura in cui le proposte sono esaminate nell’ambito di una procedura regolata da altre
leggi, l’autorità decisionale da queste designata tiene conto dell’avviso formulato dalla SPAA.
TITOLO V
Tasse e spese
3 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 5.11.2013 - BU 2013, 439.
4 Cpv. abrogato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 13.
5 La seconda frase del cpv. 2 è stata abrogata dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore
dal 13.6.2002 - FU 2002, 5512.
837.110
Art. 9-10 …6
TITOLO VI
Art. 11 Disposizioni finali e transitorie
…7
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.8
Pubblicato nel BU 2001, 172.
6 Art. abrogati dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
7 Art. abrogato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
8 Entrata in vigore: 3 luglio 2001 - BU 2001, 175.
Approvazione federale: 2 aprile 2001 - BU 2001, 175.