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Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato

Ticino · 172.400 · statute

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Onorario
  2. Art. 2 Spese
  3. Art. 3 Diritto applicabile
  4. Art. 4 Affiliazione all’IPCT
  5. Art. 5 Prestazioni dopo la cessazione della carica
  6. Art. 6 Indennità di uscita
  7. Art. 7 a) principio
  8. Art. 8 b) casi di riduzione
  9. Art. 9 Anni computabili
  10. Art. 10 Finanziamento
  11. Art. 11
  12. Art. 12 membri del Consiglio di Stato
  13. Art. 13 Abrogazione
  14. Art. 14 Entrata in vigore

14 provisions

Art. 1 Onorario

1L’onorario lordo annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 125% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti nella classe 20 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip). 2Il presidente riceve un supplemento unico di 2’000 franchi; il vicepresidente di 1’000 franchi. 3Il diritto all’onorario nasce il giorno dell’entrata in carica (giorno della dichiarazione di fedeltà) e si estingue alla fine del mese della cessazione della carica. 4Nel caso di decesso in carica si applica per analogia l’articolo 29 LStip.

Art. 2 Spese

1Le spese inerenti all’esercizio della carica dei membri del Consiglio di Stato sono rimborsate singolarmente, riservato il capoverso 2. 2Il Consiglio di Stato propone un importo per il rimborso forfetario delle spese e un elenco delle voci di spesa coperte da tale rimborso e li sottopone all’approvazione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Art. 3 Diritto applicabile

Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della LStip riguardanti: a) il diritto all’onorario in caso di assenza; b) gli assegni per i figli e le prestazioni ai superstiti; c) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali e il pagamento dei relativi premi; d) le modalità di pagamento dell’onorario; e) l’adeguamento al rincaro.

Art. 4 Affiliazione all’IPCT

1I membri del Consiglio di Stato sono affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) secondo le disposizioni del suo regolamento di previdenza. 2Gli ex membri del Consiglio di Stato sono affiliati all’IPCT secondo il regolamento di previdenza nel caso in cui percepiscano un reddito ponte secondo la presente legge.

Art. 5 Prestazioni dopo la cessazione della carica

1Al momento della cessazione della carica a causa del termine del periodo di elezione, della mancata rielezione o delle dimissioni, i membri uscenti del Consiglio di Stato maturano il diritto all’indennità di uscita o al versamento di un reddito ponte. 172.400 2L’indennità di uscita è versata al membro uscente che lascia la carica prima dell’anno del compimento di 55 anni di età. 3Il reddito ponte è versato al membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni di età e che non ha ancora maturato il diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS). 4Il membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni ma prima dell’anno del compimento di 59 anni di età ha il diritto di optare per il versamento di un’indennità di uscita anziché di un reddito ponte; il diritto di opzione si estingue alla fine del mese successivo al momento della cessazione della carica. 5In caso di destituzione conseguente alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica le prestazioni degli articoli 6 e 7 possono essere ridotte al massimo di un terzo.

Art. 6 Indennità di uscita

1L’indennità di uscita ammonta al 25% dell’onorario lordo annuo per ciascuno dei primi quattro anni di carica, al 22,5% per ciascun anno tra il quinto e l’ottavo anno di carica e al 20% per ciascun anno dal nono anno di carica in poi, ritenuto che sono computati al minimo uno e al massimo dodici anni. 2L’indennità di uscita sottostà al prelievo degli oneri sociali, esclusi quelli della previdenza professionale. Reddito ponte

Art. 7 a) principio

1Il reddito ponte ammonta al 4% dell’onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell’8% e un massimo del 48%. 2Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all’onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso. 3Nel caso di decesso si applica per analogia l’articolo 29 LStip. 4Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale.

Art. 8 b) casi di riduzione

1Il beneficiario perde totalmente o parzialmente il diritto al reddito ponte nella misura in cui e fino a quando percepisce un reddito, comprensivo del reddito ponte e delle prestazioni sociali, superiore all’importo dell’onorario annuo lordo di un membro del Consiglio di Stato in carica dedotta la quota di coordinamento (onorario coordinato). 2Nel reddito sono computati i redditi lordi da attività lucrativa, gli onorari per partecipazione in consigli di amministrazione e gli altri redditi o rendite analoghi. 3È determinante il reddito accertato dall’autorità fiscale.

Art. 9 Anni computabili

Sono computabili gli anni effettivi di carica, ritenuto che le frazioni di almeno sei mesi contano come un anno intero.

Art. 10 Finanziamento

Le prestazioni degli articoli 5-8 sono finanziate dallo Stato e iscritte nel bilancio dello Stato. Disposizione transitoria concernente l’applicabilità del diritto anteriore

Art. 11

1Per la determinazione del diritto alle prestazioni successive alla cessazione della carica dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore. 2Agli ex membri del Consiglio di Stato e ai loro superstiti che hanno maturato un diritto secondo il diritto anteriore, continua ad applicarsi quest’ultimo. 3L’onorario dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiace a un prelievo di un importo accreditato nel bilancio dello Stato corrispondente a quello effettuato dall’IPCT sull’onorario dei membri del Consiglio di Stato affiliati all’IPCT. 4Se un membro del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge lascia la carica prima di aver maturato il diritto a una rendita secondo il diritto anteriore, riceve una 172.400 prestazione d’uscita ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 costituita dal prelievo secondo il capoverso precedente; negli altri casi il prelievo rimane allo Stato Disposizione transitoria concernente lo scioglimento del Fondo previdenza professionale dei

Art. 12 membri del Consiglio di Stato

1Il Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato è sciolto. 2Allo Stato e ai membri ed ex membri del Consiglio di Stato che hanno contribuito al finanziamento del fondo sono restituite le trattenute effettuate in applicazione del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015. 3Le eccedenze risultanti dopo la restituzione sono accreditate nel bilancio dello Stato.

Art. 13 Abrogazione

Sono abrogati: a) la legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; b) il decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.

Art. 14 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Pubblicata nel BU 2021, 256.

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