Law

Decreto legislativo concernente l’introduzione di una misura di sostegno transitoria per i disoccupati over 50

Ticino · 857.200 · decree

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4188eb68e940959693d818a352fa8d89bbb1f6af628e74f18a58f61d485e69cc

Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1

In risposta alla crisi dettata dalla pandemia di COVID-19 è introdotta una misura transitoria di sostegno per i disoccupati iscritti agli Uffici regionali di collocamento di età uguale o superiore ai 50 anni.

Art. 2

L’assegno di inserimento professionale previsto dall’art. 5 della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc) ammonta a un massimo del 60% del salario d’uso per una durata fino a 18 mesi per tutti i beneficiari di età uguale o superiore ai 50 anni.

Art. 3

Restano valide tutte le altre disposizioni di applicazione già previste dall’art. 5 L-rilocc e relativo regolamento.

Art. 4

Viene iscritto un credito supplementare complessivo di 2’375’000 franchi per gli anni 2023, 2024 e 2025 ai conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione del lavoro.

Art. 5

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione (art. 61b LOGA e art. 113 cpv. 1 LADI), il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra immediatamente in vigore1 e si applica a richieste inoltrate a partire dal 1° luglio 2021. 2Il Consiglio di Stato, tre anni dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sottopone al Gran Consiglio un rapporto in merito agli effetti delle misure previste dal presente decreto sulla disoccupazione delle persone di età uguale o superiore a 50 anni. Pubblicato nel BU 2022, 173. 1 Entrata in vigore: 1° luglio 2022 - BU 2022, 175.

← Find another law