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Legge sul servizio medico nelle zone di montagna

Ticino · 805.100 · statute

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Scopo e campo di applicazione
  2. Art. 2 a) convenzione
  3. Art. 3 della convenzione e verifica alla sua scadenza
  4. Art. 4 a) compiti
  5. Art. 5 b) indennità di picchetto
  6. Art. 6 Fatturazione del medico
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Contestazioni tra medici e comuni
  9. Art. 9 Rimedi di diritto2
  10. Art. 10 Contravvenzioni
  11. Art. 11 Convenzioni in atto
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato. 2Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge. Servizio medico di montagna

Art. 2 a) convenzione

1Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici. 2Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato. 3Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno. b) condizioni, circoscrizione, effetto

Art. 3 della convenzione e verifica alla sua scadenza

1Il Consiglio di Stato: a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio; b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino; c) definisce la circoscrizione. 2La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta. 3Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento. CAPITOLO II Medico contraente, indennità e fatturazione Medico contraente:

Art. 4 a) compiti

Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

Art. 5 b) indennità di picchetto

1Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato. 2L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

Art. 6 Fatturazione del medico

Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale. Spesa sociale cantonale 805.100

Art. 7

1Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali. 2Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal). CAPITOLO III Contenzioso e mezzi di impugnazione

Art. 8 Contestazioni tra medici e comuni

Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

Art. 9 Rimedi di diritto2

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. CAPITOLO IV Disposizioni penali, transitorie e finali

Art. 10 Contravvenzioni

È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

Art. 11 Convenzioni in atto

Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

Art. 12 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.4 Pubblicata nel BU 1998, 51. 1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 2 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30. 3 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30. 4 Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.

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