Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 70ebf777feceffac2a7e7b1250991cafe63d69df76fba57b34d01bb4db057121
15 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
Riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti, il presente regolamento
si applica:
a) ai magistrati dell’ordine giudiziario;
b) ai dipendenti dello Stato secondo l’art. 1 LORD;
c) al personale ausiliario secondo l’art. 20 LORD.
Art. 2 Principio e competenze
1I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità
e di economicità. In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte particolari o in zone
discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l’assunzione di spese straordinarie, il
dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario
dirigente.3
2I funzionari dirigenti assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto del
presente regolamento e vegliano ad una corretta applicazione dello stesso nelle loro unità
amministrative.
3La Sezione delle risorse umane (per gli impiegati) e la Sezione amministrativa del DECS (per i
docenti), garantiscono la necessaria consulenza e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme.
Eventuali abusi riscontrati nell’ambito delle usuali revisioni, svolte dal Controllo cantonale delle
finanze, saranno segnalati alle istanze interessate.
4Le indennità previste dal presente regolamento sono rimborsate unicamente previa presentazione
dei giustificativi (pasti esclusi) e non sono versate allorquando sono già rimborsate da altri enti
oppure quando sono state sopportate direttamente dallo Stato.
5I giustificativi devono essere conservati per un periodo di 10 anni presso i servizi preposti
all’introduzione dei dati nel sistema informativo.
6Per il Cancelliere dello Stato il Consiglio di Stato può definire un importo forfetario annuo per generi
di spese da non giustificare singolarmente ed un elenco di questi generi.4
Capitolo secondo
Indennità e rimborsi spesa
Art. 3 Principio
1Per i viaggi di servizio il dipendente deve favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto
e i veicoli di servizio presso il pool dell’Ufficio degli automezzi e delle macchine dello stato.
2Le spese di viaggio dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate.
3In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte ordinate a carattere istituzionale o
rappresentativo), nei giorni di chiusura degli uffici, è riconosciuta la spesa di viaggio dal domicilio
privato al luogo della missione.
4Per il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio
privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene
1 Ingresso modificato dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.
2 Art. modificato dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.
3 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
4 Cpv. introdotto dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.
173.450
riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto
per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
5A titolo eccezionale i possessori di abbonamenti arcobaleno acquistati per recarsi dal domicilio
privato alla sede di servizio, che sono costretti a utilizzare il veicolo privato per missioni d’ufficio,
possono esporre le spese relative alla trasferta tra il domicilio privato e il luogo di missione.
6Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato fa stato l’indicatore chilometrico a cura di
ViaMichelin che tiene conto del percorso più breve.5
7Nel caso di spostamenti all’interno di un comune o per le distanze difficilmente rilevabili
dall’indicatore delle distanze chilometriche fa stato il conta chilometri del veicolo; in tal caso sul
formulario va indicato il dettaglio degli spostamenti.
Art. 4 Viaggi di servizio
Secondo i seguenti mezzi di trasporto utilizzati, ai dipendenti è riconosciuto il rimborso
delle spese per:
a) Trasporti pubblici
1 carte giornaliere FFS in 1a o 2a classe,
2 biglietti FFS in 1a o 2a classe,
3 abbonamenti FFS personali (abbonamenti metà prezzo, abbonamenti Arcobaleno) se nel
periodo di validità la spesa è compensata dai minori costi dell’acquisto di biglietti singoli,
4 biglietti per altri mezzi di trasporto pubblici,
5 biglietti aerei in classe economica.
I biglietti aerei possono esser richiesti alla Sezione delle risorse umane.6
b) Veicoli di servizio dello Stato
Spese di carburante.
c) Veicolo privato
Fr. –.55 al km, incluse le spese di carburante, manutenzione, riparazione e coperture
assicurative; durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura a copertura il casco totale
con il massimale di fr. 50’000.– per veicolo con la franchigia di fr. 500.– a carico del dipendente.7
d) Parcheggi e altre spese
Se documentate, le spese di parcheggio e di viaggio sostenute.
Art. 5 Pasti e pernottamenti
1Per i pasti principali viene riconosciuto un indennizzo forfetario per i seguenti importi:
nel Cantone: fr. 18.– fuori Cantone: fr. 25.–.8
2Per i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per un
massimo di fr. 150.– per persona. Per importi superiori è richiesto il preavviso scritto dei Servizi
centrali del personale che ne verificano la congruità.9
3Non sono riconosciute le indennità dei cpv. 1 e 2 qualora dal dipendente possa venir
ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio o alla sede di servizio per il consumo dei pasti
e il rientro al domicilio per il pernottamento.10
4L’indennità per pernottamento comprende la prima colazione. In caso di partecipazione a corsi e/o,
manifestazioni organizzate, le maggiori spese documentate possono essere riconosciute, se
preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente. In altri casi occorre il preavviso scritto della
Sezione delle risorse umane.
Capitolo terzo
Indennità speciali
Art. 6 Prestazioni sui cantieri
Ai dipendenti del Dipartimento del territorio, che lavorano nella costruzione e nella
manutenzione delle strade, sono riconosciute le seguenti indennità:
a) per i giorni di lavoro effettivamente prestati dal personale degli Uffici della direzione lavori delle
Aree operative fr. 6.60 al giorno;
5 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
6 Lett. modificata dal R 14.6.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 253.
7 Lett. modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
8 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
9 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
10 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
173.450
b) per i giorni completi di lavoro effettivamente prestati sui cantieri dagli altri dipendenti della
Divisione delle costruzioni (esclusi quelli degli Uffici della direzione lavori delle Aree operative)
fr. 6.60 al giorno;
c) per il tempo effettivamente prestato in galleria durante i lavori di scavo e di rivestimento fr. 3.30
all’ora;11
d) per il tempo effettivamente prestato durante i lavori di costruzione in galleria rivestita e durante
i lavori di manutenzione nei vani di circolazione e di ventilazione in condizioni disagiate fr. 2.–
all’ora;12
e) per il tempo effettivamente prestato in alta montagna, zona III, sopra i 1500 metri s/m o in casi
eccezionali in zona di montagna in condizioni disagiate fr. 1.10 all’ora.13
Art. 7 Lavoro festivo
1Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente
prestano servizio durante la chiusura degli uffici, di cui all’articolo 73 LORD, è riconosciuta per il
tempo effettivamente prestato una indennità di fr. 5.– all’ora.14
2L’indennità per lavoro festivo non è cumulabile con l’indennità per lavoro notturno, sia regolare che
irregolare.
Art. 8 Lavoro notturno
1Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente
prestano regolarmente servizio durante la notte dalle ore 20.00 alle ore 06.00, è riconosciuta per il
tempo effettivamente prestato una indennità di fr. 5.90 all’ora.15
2Nel caso di servizio notturno a turni, svolto a ritmo regolare, l’indennità può venir alternativamente
convertita in tempo libero, nella misura di una ora di tempo libero supplementare ogni 10 ore di
lavoro notturno prestato.
Picchetto
Art. 9 a) Principio
Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non da diritto a recupero
in tempo libero. In caso d’intervento durante il picchetto, il tempo d’intervento è considerato tempo
di lavoro a tutti gli effetti.
Art. 10 b) A domicilio
1Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la
disponibilità d’intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine
prestabilito dal rispettivo funzionario dirigente.
2In caso di intervento durante il tempo di picchetto sono riconosciute le spese di trasferta.
3Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del
rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute per il tempo effettivamente prestato le seguenti
indennità:
a) in giorni feriali: fr. 1.70 all’ora,
b) in giorni festivi: fr. 3.30 all’ora.16
4Il dipendente può essere chiamato a restare di picchetto al proprio domicilio durante i giorni di
congedo ordinario fino ad un massimo di venti giorni all’anno. Questo limite può essere superato
solo con il suo esplicito consenso. Sono riservate specifiche disposizioni settoriali del Consiglio di
Stato.17
Art. 11 c) Presso la sede di servizio o in altro luogo
1Il picchetto presso la sede di servizio o in altro luogo ordinato, presuppone la prontezza
di intervento immediata durante il tempo di riposo fra due turni di lavoro.
2Il picchetto presso la sede di servizio non può essere effettuato nei giorni di congedo ordinario.
L’alloggio per propria scelta presso la sede di servizio, così come il pernottamento fuori domicilio
durante corsi, missioni o scuole non è considerato tempo di picchetto.
11 Lett. modificata dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
12 Lett. modificata dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
13 Lett. modificata dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
14 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
15 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
16 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
17 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
173.450
3Per i membri del Corpo di polizia l’indennità è riconosciuta durante i corsi di formazione a
programma intenso con tempo libero regolare, per i quali è escluso il recupero delle ore
supplementari (corsi di tipo militare).
4Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del
rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute per il tempo effettivamente prestato le seguenti
indennità:
a) in giorni feriali: fr. 3.30 all’ora,
b) in giorni festivi: fr. 6.60 all’ora.18
Capitolo quarto
Procedura ed esecuzione
Art. 12 Termine e pagamento
1Le distinte per il pagamento delle indennità provviste della validazione del funzionario
dirigente, del Direttore del Dipartimento, del Cancelliere del Tribunale d’appello, del Procuratore
generale, del Presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, del Presidente della Pretura penale, del Presidente della Pretura di Lugano, dei Pretori
degli altri distretti, del Magistrato dei minorenni e i giustificativi devono essere trasmessi ai servizi
preposti all’esecuzione.19
2Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura dell’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni per le
spese di trasferta e della Sezione delle finanze per le altre indennità.
3Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo
di sei mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate pena la perdita del diritto al rimborso.
Capitolo quinto
Norme finali
Art. 13 Norma transitoria
Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.
Art. 14 Abrogazione
Il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997 è
abrogato.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi, ed entra in vigore con effetto immediato.20
Pubblicato nel BU 2011, 497.
18 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 10.7.2026 - BU 2026, 238.
19 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
20 Entrata in vigore: 30 settembre 2011 - BU 2011, 497.