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Regolamento sulla mediazione penale minorile

Ticino · 314.150 · regulation

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Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Organi della mediazione
  3. Art. 3 Qualifiche personali
  4. Art. 4 Retribuzione
  5. Art. 5 Principio
  6. Art. 6 Criteri della mediazione
  7. Art. 7 Informazione alle parti
  8. Art. 8 a favore della mediazione
  9. Art. 9 Principi
  10. Art. 10 Svolgimento della mediazione
  11. Art. 11 Garanzie per le parti
  12. Art. 12 Esito della mediazione e esecuzione dell’accordo
  13. Art. 13 Fine della mediazione
  14. Art. 14 Conseguenze sulla procedura penale
  15. Art. 15 Prove
  16. Art. 16 Gratuità della procedura
  17. Art. 17 Entrata in vigore

17 provisions

Art. 1 Definizione

La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Tribunale dei minorenni incarica un’organizzazione o una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per fatti suscettibili di costituire un’infrazione penale.

Art. 2 Organi della mediazione

La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall’autorità competente. II. Mediatori

Art. 3 Qualifiche personali

1Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali: a) essere al beneficio di una licenza universitaria o di una formazione equivalente; b) avere delle conoscenze di diritto penale e di procedura penale; c) disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione penale; d) non essere gravato da attestati di carenza beni; e) non essere oggetto di iscrizione al casellario giudiziale. 1bisA seconda della specificità del caso e nell’interesse del minore imputato, la scelta del mediatore può essere orientata ampliando i requisiti di cui al capoverso 1.3 2Per poter svolgere l’attività di mediatori penali, i mediatori devono presentare al Magistrato dei minorenni un’autocertificazione attestante l’adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la relativa documentazione; resta riservata per il Magistrato dei minorenni la facoltà di richiedere i documenti originali. 3I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione.4

Art. 4 Retribuzione

La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato. L’indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici. III. Rapporti con la giurisdizione penale minorile 1 Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440. 2 Art. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010, 440. 3 Cpv. introdotto dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339. 4 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440. 314.150

Art. 5 Principio

La mediazione può essere avviata dall’autorità competente ad ogni stadio della procedura, sia durante l’istruzione, durante la fase del giudizio come pure nell’ambito dell’esecuzione della decisione.

Art. 6 Criteri della mediazione

1L’autorità competente può ricorrere alla mediazione quando sono adempiute le condizioni previste dalla legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.5 2In casi particolari l’autorità competente, prima di ricorrere alla mediazione, può chiedere l’avviso del mediatore.

Art. 7 Informazione alle parti

Quando l’autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale. Sospensione del procedimento

Art. 8 a favore della mediazione

1L’autorità competente, verificati i requisiti, decreta la sospensione dell’azione penale, designa il mediatore e stabilisce le modalità dell’esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata e il luogo, tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell’infrazione e della situazione personale delle parti. 2La mediazione inizia formalmente con la trasmissione al mediatore degli atti rilevanti ai fini del procedimento penale. IV. Procedura di mediazione

Art. 9 Principi

1Il mediatore rispetta la dignità delle parti, vigila affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad un ritmo confacente alle parti.6 2La mediazione si svolge in un luogo confortevole, indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile. 3La mediazione può essere promossa una sola volta nell’ambito del medesimo procedimento penale.

Art. 10 Svolgimento della mediazione

1La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio tramite incontri tra le parti. 2Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico. 3In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione. Il mediatore ne deve essere informato senza indugio per iscritto o nel corso di un incontro organizzato. 4Parimenti il mediatore può per motivi validi interrompere la mediazione in ogni momento, segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.

Art. 11 Garanzie per le parti

1In materia di mediazione le parti hanno gli stessi diritti loro garantiti dalle leggi di procedura. 2Il mediatore designato accetta l’incarico dall’autorità competente se può garantire l’imparzialità. In caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore. 3Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato. 4Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito. 5L’incarto costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro. 5 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010, 440. 6 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339. 314.150

Art. 12 Esito della mediazione e esecuzione dell’accordo

1Se la mediazione sfocia in un accordo, quest’ultimo viene firmato da ciascuna delle parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali. 2In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo. 3Le parti sono responsabili dell’esecuzione dell’accordo che hanno concluso.

Art. 13 Fine della mediazione

1Il mediatore dà immediata comunicazione all’autorità competente del risultato della mediazione mediante la trasmissione dell’accordo raggiunto dalle parti. 2Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell’interruzione della mediazione. 3Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione, precedentemente approvato da queste ultime.

Art. 14 Conseguenze sulla procedura penale

1Se la mediazione ha esito positivo, l’autorità competente abbandona la procedura penale dopo aver constatato l’avvenuta esecuzione dell’accordo. 2Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso dopo la comunicazione del mediatore. 3In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l’esito della mediazione non avrà alcuna influenza su queste ultime.

Art. 15 Prove

Qualunque sia il risultato della mediazione, nessuno può prevalersi presso un’autorità penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la mediazione.

Art. 16 Gratuità della procedura

La mediazione è gratuita. V.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2007, 29.

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