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Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali

Ticino · 120.200 · intercantonal agreement

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Costituzione e scopo della Conferenza dei Governi cantonali
  2. Art. 2 Membri
  3. Art. 3 Collaborazione con le autorità federali
  4. Art. 4 Collaborazione con le Conferenze dei Direttori
  5. Art. 5 Organi
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 III. Segretariato
  14. Art. 14 Finanziamento
  15. Art. 15 Entrata in vigore
  16. Art. 16 Notificazione al Consiglio federale
  17. Art. 17 Denuncia
  18. Art. 18

18 provisions

Art. 1 Costituzione e scopo della Conferenza dei Governi cantonali

1I Governi dei Cantoni costituiscono una Conferenza permanente dei Governi cantonali. 2Essa ha lo scopo di favorire la collaborazione tra i Cantoni nelle rispettive sfere di competenza e di garantire, nelle questioni federali concernenti i Cantoni, l’indispensabile coordinamento e l’informazione dei Cantoni, in particolare nei settori: - del rinnovamento e dell’ulteriore sviluppo del federalismo; - della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni; - dell’elaborazione e della preparazione delle decisioni a livello federale; - dell’esecuzione delle competenze federali da parte dei Cantoni; - della politica estera e della politica dell’integrazione.

Art. 2 Membri

1I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i Governi dei Cantoni stessi. 2Ogni Governo cantonale ha diritto ad un seggio in seno alla Conferenza; la scelta del rappresentante e la determinazione della durata del mandato spettano al rispettivo Governo cantonale. 3I Governi cantonali possono inviare alla Conferenza anche rappresentanti supplementari, a condizione di rispettare il principio della parità dei voti dei singoli Cantoni. Inoltre i rappresentanti dei Cantoni possono eccezionalmente farsi accompagnare da collaboratori o da esperti.

Art. 3 Collaborazione con le autorità federali

1Il Consiglio federale viene invitato a partecipare alle sedute della Conferenza dei Governi cantonali. 2Esso può chiedere alla Conferenza di discutere e di prendere una decisione in merito a questioni inerenti agli interessi dei Cantoni. 3La Conferenza dei Governi cantonali provvede ad un adeguato coordinamento con le altre istituzioni della cooperazione verticale.

Art. 4 Collaborazione con le Conferenze dei Direttori

La Conferenza dei Governi cantonali collabora con le Conferenze dei Direttori e con le altre Conferenze intercantonali.

Art. 5 Organi

La Conferenza dei Governi cantonali è costituita dagli organi seguenti: - la Conferenza plenaria, composta dai rappresentanti dei Governi di tutti i Cantoni; - il Comitato direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri; - un segretariato permanente, subordinato al Comitato direttivo. I. Conferenza plenaria 1. Competenze

Art. 6

1La Conferenza plenaria elegge per la durata di due anni (esiste la possibilità di una rielezione): - il presidente; - il Comitato direttivo. 2Essa designa il segretariato. 3Inoltre essa prende tutte le decisioni che non sono di competenza di un altro organo. 2. Assemblee ordinarie

Art. 7

1La Conferenza plenaria si riunisce in generale due volte all’anno. Le date delle assemblee ordinarie vengono fissate anticipatamente dalla Conferenza plenaria. 2I membri della Conferenza vengono convocati per iscritto al minimo dieci giorni prima dell’assemblea ordinaria. 3Hanno il diritto di inserire delle trattande all’ordine del giorno: - il Comitato direttivo; 120.200 - ogni Governo cantonale; - le Conferenze dei Direttori. 3. Assemblee straordinarie

Art. 8

1Il presidente può convocare la Conferenza plenaria in assemblea straordinaria su richiesta: - del Comitato direttivo oppure - di almeno tre Cantoni. 2In caso di urgenza particolare: - i termini di convocazione, secondo l’art. 7 cpv. 2, possono essere accorciati; - la forma della convocazione può essere semplificata; - le risoluzioni possono essere prese per via di circolazione, applicando per analogia l’art. 9 l’art. 10 della presente Convenzione. 4. Deliberazione e voto

Art. 9

1La Conferenza plenaria è in grado di deliberare regolarmente se sono presenti i rappresentanti di almeno diciotto Cantoni. 2Ogni Governo cantonale ha diritto ad un voto. 3La Conferenza plenaria può stabilire altre questioni procedurali nell’ambito del proprio regolamento. 5. Prese di posizione

Art. 10

1Se la Conferenza plenaria prende una decisione appoggiata dalla maggioranza di diciotto Cantoni, si ritiene che tale decisione costituisca la presa di posizione della Conferenza dei Governi cantonali. 2I Cantoni mantengono comunque il diritto di esprimere le proprie opinioni. II. Comitato direttivo 1. Competenze

Art. 11

1Il Comitato direttivo è il più alto organo esecutivo e di gestione della Conferenza dei Governi cantonali. Esso tratta gli affari correnti e prepara le assemblee della Conferenza plenaria. 2Allo scopo di trattare progetti particolari o di elaborare le questioni di maggiore importanza, il Comitato direttivo può istituire delle Commissioni di specialisti, sia permanenti che non permanenti, oppure designare dei mandatari. 2. Convocazioni

Art. 12

Il presidente convoca il Comitato direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario oppure su richiesta di un membro.

Art. 13 III. Segretariato

1Il segretariato è responsabile della preparazione delle sedute della Conferenza plenaria e del Comitato direttivo, come pure della stesura dei verbali. 2Esso si impegna a garantire un’informazione adeguata e continua, oltre che a distribuire la documentazione agli organi della Conferenza, ai Cantoni e ad altri interessati.

Art. 14 Finanziamento

Le spese della Conferenza dei Governi cantonali vengono ripartite in proporzione al numero degli abitanti dei singoli Cantoni.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tutti i Governi cantonali l’hanno ratificata per iscritto. Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna ne sarà il depositario.

Art. 16 Notificazione al Consiglio federale

Immediatamente dopo aver esaminato tutti gli strumenti della ratifica, il Consiglio di Stato del Cantone di Berna porta la Convenzione a conoscenza del Consiglio federale.

Art. 17 Denuncia

1La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Cantone con un preavviso di sei mesi, prima della fine dell’anno civile, inviando una comunicazione al presidente. 2Dopo una denuncia la Conferenza esamina le possibilità di mantenere in vigore la presente Convenzione. Pubblicazione 120.200

Art. 18

1La presente Convenzione viene redatta in lingua tedesca, francese e italiana. 2I Governi cantonali provvedono a pubblicare in modo conveniente la presente Convenzione. Pubblicata nel BU 1993, 423.

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