33 provisions
Art. 1 Scopo
Conformemente all’art. 8e della legge cantonale sull’energia (LEn), il presente
regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER)
e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al
finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Art. 2 Prelievo sul consumo
1I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono
direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto
che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti
fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.
2Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano,
entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento)
relativi:
– ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi
dell’art. 5 e dell’allegato RLA-LAEl, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
– al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di
energia elettrica loro fatturata.
3Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al
cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.
Art. 3 Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali
1I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul
consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali
sono così suddivisi:3
20% Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)
70% Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV) ed eventuali rimborsi per la
rimunerazione minima FER
6% Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza
e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000.– annui
4% Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui
2Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione
della situazione e delle effettive esigenze.
1 Ingresso modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
2 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,
175.
3 Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
3…4
Art. 4 Finanziamento ai Comuni
1I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul
consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 LEn sono destinati al finanziamento delle
attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave
di riparto:
(K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot)
dove:
– K1 = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000;
– kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai
0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);
– pop è la popolazione residente permanente;
– mq è la superficie edificabile in metri quadrati;
– edi è il numero di edifici;
– i è il valore corrispondente del comune considerato;
– tot è il valore cantonale totale.5
2I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio
dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.6
3La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno
ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.
Capitolo secondo
Autorità competenti
Art. 5 Incentivi cantonali
1La competenza per la gestione delle richieste di remunerazione a copertura dei costi
per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI) è dell’Ufficio dell’energia (UEn).
1bisLa competenza per la concessione dei contributi unici per impianti è:
– dell’UEn sino a fr. 50’000.–
– della Divisione delle risorse (DR) sino a fr. 100’000.–
– del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000.–.
2La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in
ambito di efficienza e risparmio energetico è:
– della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50’000.–
– della Divisione dell’ambiente (DA) sino a fr. 100’000.–
– del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000.–.
3…
4L’autorità competente emana la decisione di concessione del contributo unico entro
3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 6 Finanziamento ai Comuni
1Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui
all’art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell’attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni
singolo Comune.
2Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni
sempre in base alla chiave di riparto.
3Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati
di consumo globale di cui all’art. 2.
4L’anno successivo al riversamento dell’acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce
gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai
Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli.8
4 Cpv. abrogato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedente modifica: BU 2021,
267.
5 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
6 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
7 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2016,
175; BU 2017, 417.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
Art. 7 Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali
1La Commissione consultiva (CC-FER) valuta:
a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione
dell’autorità decisionale;
b) l’attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla
chiave di riparto;
c) gli studi e le ricerche.9
2La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati:
– l’UEn (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori;
– l’Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro);
– l’Associazione TicinoEnergia (un membro);
– l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro);
– l’Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri);
– i Comuni (due membri).10
3La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno
quattro volte l’anno.
4Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno
testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi
di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Art. 8 Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali
1L’analisi tecnica delle richieste per il contributo unico è compito di AET, che la sottopone
all’attenzione della CC-FER.11
2L’analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la
consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell’Associazione TicinoEnergia,
che la sottopone all’attenzione della CC-FER.
Capitolo terzo
Incentivi cantonali
Art. 9 Definizione di impianti
Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di
impianti:
a) fotovoltaici;
b) idroelettrici;
c) eolici;
d) geotermici di profondità;
e) a biomassa.
Art. 10 Richiesta di finanziamento
1Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate
all’UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.
2Le richieste di incentivo per impianti delle tipologie b–e ai sensi dell’art. 9 necessitano di una
richiesta preliminare (art. 22). Per gli impianti fotovoltaici, invece, è sufficiente la notifica di messa in
esercizio dell’impianto (art. 24).14
Art. 11 Esame della richiesta
1Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati
prima dell’inizio dei lavori in forma cartacea oppure elettronica. La priorità per la valutazione e
l’evasione delle richieste d’incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse: per i
9 Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
10 Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU
2017, 417; BU 2019, 388.
11 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
12 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,
417.
13 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
14 Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
15 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,
175.
formulari cartacei fa stato il timbro postale, mentre per la procedura elettronica fa stato la data di
invio. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.16
2Per quanto riguarda le richieste di contributo unico, a parità di data d’inoltro, la priorità della loro
valutazione ed evasione verrà data agli impianti di maggior potenza.17
3Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole
dell’arte.
4Le richieste vengono rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico
risultasse inferiore ai requisiti minimi seguenti:
– 850 ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione inferiore a 75° rispetto al piano
orizzontale
– 500 ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione maggiore a 75° rispetto al piano
orizzontale (realizzati ad esempio in facciata)
Nel caso in cui un impianto fotovoltaico sia composto da più parti con angolo di inclinazione e/o
orientamento diversi che complessivamente non raggiungono le ore minime di funzionamento
previste, è data la possibilità di considerare separatamente le parti dell’impianto che
complessivamente permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti. In caso di dubbio sarà
richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.18
5La CC-FER stabilisce i requisiti minimi e i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie,
aggiornando regolarmente i valori in base all’evoluzione della tecnica.19
6La SPAAS, l’UEn, l’AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante
oppure a terzi, delle informazioni supplementari.
7La SPAAS o l’UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, l’ubicazione degli impianti
al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza
finanziati.
Capitolo quarto
RIC-TI
Art. 12 Condizioni di accettazione
1La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla
rete a partire dal 1° aprile 2014, per i quali l’UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva
prima del 31 dicembre 2020.
2Possono beneficiare della RIC-TI gli impianti realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico
ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da
uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza
installata non superiore a 50 kW.
3Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.
4Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.
5…
6Gli impianti per i quali è stata richiesta la rimunerazione unica federale, il contributo unico cantonale
o altri contributi, l’importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi
d’investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.
6bis…21
7È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello
cantonale (RIC-TI), ma all’ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere,
entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto
11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un
determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione.
8Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo
rinunciando a quella federale.
9…
16 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2020,
407.
17 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
18 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
19 Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
20 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417.
21 Cpv. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
10Una lista d’attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi
necessari non fossero sufficienti.
11Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50
kW, su proposta della CC-FER che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità
finanziaria del fondo cantonale, l’accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di
massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.
12Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono
eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione
da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In
caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.22
Art. 13
…23
Art. 14
…24
Art. 15 Allacciamento alla rete
1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l’effettivo
allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare
la mancata rimunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la
revoca della promessa di rimunerazione ed il rigetto del finanziamento.
2Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.
Art. 16 Rimunerazione
1L’importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa
eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una
decurtazione se per l’impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell’art. 12 cpv. 6 del
presente regolamento.
2La durata della rimunerazione inizia al momento dell’allacciamento alla rete e termina il 31
dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione.
3La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l’elettricità fisicamente immessa in rete.
Art. 17 Immissione in rete dell’energia elettrica
1In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle
garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio
della RIC-TI e lo trasmette all’UEn, che procede al versamento dell’indennizzo al proprietario
dell’impianto.
2L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie
d’origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa
raggiungere l’obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte
minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.
Art. 18 Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI
1Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio della RIC-TI, compresi i trapassi di
proprietà, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2La mancata notifica comporta la sospensione della rimunerazione a partire dall’intervenuta
modifica, con la facoltà dell’autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente
percepiti.
3…
22 Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.
23 Art. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2017, 417.
24 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
25 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014,
401.
26 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,
175.
27 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
28 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016,
175.
4Gli impianti a beneficio della RIC-TI possono essere ampliati. Nel caso in cui l’energia elettrica
prodotta dall’ampliamento confluisca nel medesimo conteggio dell’impianto originario, il tasso di
rimunerazione RIC-TI verrà ricalcolato come tasso misto in modo analogo a quanto avviene a livello
federale. Il tasso di rimunerazione per l’ampliamento o il rinnovo ammonta a 0 cts./kWh. La durata
della rimunerazione non viene modificata.29
5Gli impianti al beneficio della RIC-TI possono far parte di un raggruppamento ai fini del consumo
proprio (RCP), ai sensi dell’art. 17 LEne.30
6Gli impianti al beneficio della RIC-TI non possono far parte di una comunità locale di energia
elettrica (CLE) ai sensi degli art. 17d e 17e della legge federale sull’approvvigionamento elettrico
del 23 marzo 2007 (LAEl). Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la sospensione della
rimunerazione a partire dall’intervenuta adesione ad una CLE, con la facoltà dell’autorità decisionale
di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.31
Art. 19 Cessazione della rimunerazione
1La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di rimunerazione.
2Ogni proprietario d’impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone
comunicazione scritta all’UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30
giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.
3Qualora l’impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla rimunerazione.
Capitolo quinto
Contributo unico per la costruzione di impianti
Art. 20 Condizioni di accettazione
1I contributi unici sono concessi ai nuovi impianti di potenza nominale di almeno 2 kW
per impianti fotovoltaici, rispettivamente 2 kVA per impianti di altre tecnologie, realizzati in Ticino ed
allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014. Non vengono concessi contributi unici per impianti
liberamente innestabili (cosiddetti impianti plug & play).33
2Gli impianti realizzati in Ticino da AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico
ticinese o enti con sede sociale in Ticino il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da
uno o più enti di diritto pubblico ticinese, possono percepire un contributo ai sensi dell’art. 25 cpv. 2
per impianti fotovoltaici e dell’art. 25a cpv. 4 per gli altri impianti.34
3Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della RIC federale non possono ottenere il
contributo unico cantonale, né possono farvi capo rinunciando alla rimunerazione federale.
4Una lista d’attesa può essere introdotta qualora i fondi necessari non fossero sufficienti.35
5Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono
eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione
da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In
caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.
6L’energia elettrica prodotta al netto dell’eventuale autoconsumo e i relativi certificati di origine
devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica
pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili. In caso di disdetta delle condizioni
applicate da AET sarà richiesta la restituzione completa dei contributi percepiti. Un nuovo accesso
agli incentivi FER per lo stesso impianto non è consentito.36
6bisGli impianti al beneficio del CU-FER possono far parte di un raggruppamento ai fini del consumo
proprio (RCP) e/o di una comunità locale di energia elettrica (CLE). Per l’esubero di energia elettrica
immessa in rete all’esterno di queste entità sono applicate le condizioni di cui al cpv. 6.37
29 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
30 Cpv. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383.
31 Cpv. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383.
32 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2018, 178.
33 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2022,
326.
34 Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
35 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
36 Cpv. modificato dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383; precedenti modifiche: BU
2022, 326: BU 2023, 412.
37 Cpv. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383.
7I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l’energia elettrica prodotta e
i relativi certificati solo alla scadenza delle condizioni di cui al cpv. 6.
8Qualora l’impianto da realizzare benefici di ulteriori sussidi, il CU FER verrà ridotto di conseguenza.
L’ammontare complessivo dei sussidi cantonali percepiti non può superare il 50% dei costi
d’investimento riconosciuti. Il presente capoverso viene applicato in relazione con l’art. 12 della
legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.38
Art. 21 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti
1Un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER deve garantire un esercizio
regolare per almeno la durata prevista dalle condizioni AET applicate all’acquisto di energia elettrica
pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.40
2Eventuali interruzioni prolungate d’esercizio di un impianto devono essere tempestivamente
notificate e motivate all’UEn.
3L’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei
contributi erogati, se i requisiti relativi all’esercizio degli impianti ai sensi del cpv. 1 non dovessero
essere rispettati.
Art. 22 Promessa di concessione del contributo unico
1Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell’inizio dei
lavori di costruzione dell’impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al
prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta. Sono esclusi gli impianti
fotovoltaici.42
2La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari
che necessitano di più tempo per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica
verranno valutati di caso in caso dall’autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del
proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.
3…43
Art. 23
…44
Art. 24 Allacciamento alla rete
1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 12 mesi dopo l’effettivo
allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente comportano per gli
impianti fotovoltaici la mancata accettazione della richiesta per gli incentivi cantonali FER; per gli
altri impianti la revoca del contributo unico e di conseguenza, in entrambi i casi, anche il mancato
acquisto da parte di AET dell’energia elettrica prodotta ed immessa in rete.
2Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, ad eccezione di quelli realizzati su terreno o al di fuori delle
zone edificabili.
Art. 25 Ammontare del contributo unico per impianti fotovoltaici
1Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, il contributo unico CU-
FV ammonta ai seguenti importi definiti in base alla data di messa in esercizio e calcolati sulla base
delle tariffe definite a livello federale per impianti con autoconsumo (RU-CH) fino ad un massimo di
fr. 250’000.–:
a) CU-FV per impianti messi in esercizio fino al 31 marzo 2022:
– 1/3 della RU-CH;
b) CU-FV per impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2022:
38 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
39 Art. reintrodotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326; precedenti modifiche: BU
2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
40 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
41 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
42 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.
43 Cpv. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
44 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
45 Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2014,
401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267.
46 Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2016,
175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 91 e 326.
– impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH;
– impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza
nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell’impianto.
Nel caso in cui i requisiti minimi ai sensi dell’art. 11 cpv. 4 non vengano adempiuti è data la possibilità
di considerare separatamente e/o parzialmente le parti dell’impianto che complessivamente
permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti.
2Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30%
dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione
di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 250’000.–.
3Per il calcolo del contributo unico cantonale non vengono riconosciuti eventuali ulteriori bonus
applicati a livello federale (come ad esempio per inclinazione, altitudine, remunerazione unica
elevata per impianti senza autoconsumo, ecc.).
4…
Ammontare del contributo unico per altre tecnologie
Art. 25a47 1Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, il
contributo unico CU ammonta al 20% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal
sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo
di fr. 500’000.–.
2L’ammontare definitivo del contributo unico ai sensi del cpv. 1 viene determinato sulla base della
produzione netta annuale nei primi 5 anni d’esercizio dell’impianto. Dopo il quinto anno d’esercizio
occorre notificare all’UEn la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
3Se la produzione netta annuale di un impianto realizzato ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 è inferiore
rispetto alla produzione indicata nella notifica di messa in esercizio, il contributo unico può essere
ridotto di conseguenza. In questi casi l’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o
parzialmente la restituzione dei contributi già erogati.
4Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo
calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
(SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.
Modalità di versamento del contributo unico
Art. 25b48 1Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 è versato
al richiedente, se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state
adempiute, dopo la crescita in giudicato della decisione finale rilasciata dall’UEn.
2Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti
fotovoltaici, avviene secondo le modalità seguenti:
– un acconto pari all'80% per impianti idroelettrici, rispettivamente al 60% per altre tecnologie,
calcolato sulla base dei dati contenuti nella notifica di messa in esercizio;
– il saldo calcolato sulla base dei dati definitivi trasmessi in ottemperanza all'art. 25a cpv. 2.
3L’autorità decisionale ha la facoltà di modificare l’importo dell’acconto di cui al cpv. 2, nel caso in
cui i dati forniti con la notifica di messa in esercizio dell’impianto risultassero inattendibili.
Rimunerazione minima FER
Art. 25c49 1È prevista una rimunerazione minima FER per l'energia elettrica immessa in rete da
impianti che hanno beneficiato del contributo unico CU-FER fintanto che sono in vigore le
rimunerazioni minime stabilite dal Consiglio federale per impianti di produzione con una potenza
inferiore a 150kW ai sensi dell’art. 12 cpv. 1bis dell’ordinanza federale sull’energia del 1° novembre
2017 (OEn).
2La rimunerazione minima FER è definita in base alla rimunerazione minima prevista a livello
federale ai sensi dell’art. 12 cpv. 1bis OEn, applicando una riduzione in considerazione del CU-FER
percepito. Essa viene pubblicata nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.
3Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, la rimunerazione minima trimestrale
FER per l’energia elettrica (escluse le garanzie di origine) immessa in rete nel 2026 ammonta a:
- impianti di potenza inferiore a 30kW: 4.0 cts./kWh
- impianti di potenza tra 30 e 150kW (senza autoconsumo): 5.0 cts./kWh
47 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
48 Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
49 Art. introdotto dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 383.
- impianti di potenza tra 30 e 150kW (con autoconsumo): univoca per la categoria, corrisponde
a 4.0 cts./kWh per la quota di potenza inferiore a 30 kW e a 0.0 cts./kWh per la restante quota
di potenza media della categoria.
4Per gli impianti idroelettrici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, con una potenza inferiore a 150
kW, la rimunerazione minima trimestrale FER per l’energia elettrica (escluse le garanzie di origine)
immessa in rete nel 2026 ammonta a: 10.0 cts./kWh.
5In funzione della disponibilità finanziaria del FER e qualora la rimunerazione minima FER sia
superiore al prezzo di mercato medio di riferimento, a richiesta di AET, una parte o la totalità dei
costi supplementari derivanti può esserle rimborsata tramite il Fondo FER.
Art. 26 Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico
1Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i
trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d’uso o di dominio, deve essere
notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.
2In caso di mancata notifica l’autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi
erogati.
3L’ampliamento degli impianti è consentito. Per ampliamenti di almeno 2 kW, rispettivamente 2 kVA,
è possibile richiedere un contributo ai sensi degli art. 25 e 25a. Il calcolo del contributo viene
effettuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto. Il contributo complessivo dopo
l’ampliamento non può però superare i limiti massimi previsti ai sensi degli art. 25 e 25a.
L’ottenimento del contributo unico cantonale per l’ampliamento di un impianto originario il quale non
ne aveva beneficiato, comporta l’obbligo di vendere ad AET tutta l’energia elettrica
complessivamente prodotta ed immessa in rete dall’impianto (originario e ampliamento) e le relative
garanzie d’origine secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate
nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.50
4L’ampliamento di un impianto deve essere notificato all’UEn con gli appositi formulari seguendo lo
stesso iter procedurale di un nuovo impianto.51
5La richiesta di contributo unico per un ampliamento d’impianto può essere rifiutata qualora
l’ampliamento previsto, oggetto di notifica all’UEn con gli appositi formulari, non dovesse rispettare
i requisiti tecnici e progettuali minimi previsti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3-4.52
Capitolo sesto
Incentivi per progetti di ricerca e consulenza
Art. 27 Condizioni particolari
1Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti
presentati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
2Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio
energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica.53
3Gli incentivi per la consulenza sono concessi per lo sviluppo di modelli di consulenza nell’ambito
dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati
all’energia elettrica.54
4Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in
Ticino.
5Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.
Art. 28 Incentivi per progetti di ricerca e studi
1L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello
studio, ritenuto un massimo di fr. 150’000.–. L’autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o
rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.55
2Il versamento dell’incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.
Incentivi per la consulenza
50 Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU
2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 326.
51 Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.
52 Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.
53 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
54 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.
55 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
Art. 29
L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto
un massimo di fr. 50’000.–.
Capitolo settimo
Finanziamento ai Comuni
Sostegno alle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico
Art. 30
1Ai Comuni, per l’ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:
a) risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;
b) costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
c) interventi sulle proprie infrastrutture;
d) realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
e) implementazione di reti intelligenti (smartgrid);
f) incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e
degli enti pubblici;
g) altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale
dell’energia elettrica.
2Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d’opera, attivati a bilancio
dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.
3I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili
stabilite dalla Sezione degli enti locali.
4Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto
consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell’anno precedente e la pianificazione
di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla
chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali
Art. 31 Disposizioni suppletive
1Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto
stabilito a livello federale.57
2L’autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato
in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall’istante.
3In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario
dei finanziamenti, l’autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione
di quanto percepito.
4Rimane riservata l’applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.
5Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e
riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea
sottoscritta di proprio pugno.58
6Il richiedente che sceglie di utilizzare la procedura elettronica di invio della documentazione deve
allegare alla richiesta la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d’identità o
passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia
cartacea sottoscritta di proprio pugno.59
7Con l’inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi
dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.60
Art. 32 Norma transitoria
1I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 10 passeranno automaticamente al
contributo unico secondo le disposizioni presenti nel capitolo quinto.
56 Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014,
401.
57 Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.
58 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
59 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
60 Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.
61 Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017,
417.
2I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 11 passeranno automaticamente al contributo unico
secondo le disposizioni presenti nell’art. 25 cpv. 2 al netto di eventuali contributi già versati.
3Gli impianti che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020 ma
che non sono ancora stati accettati definitivamente nel programma cantonale, potranno ricevere la
RIC-TI unicamente se la potenza del generatore elettrico è inferiore o uguale a 100 kVA.
Art. 33 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° aprile 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 211.