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Regolamento di applicazione della legge edilizia

Ticino · 705.110 · regulation

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Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Licenza di costruzione; definizione
  2. Art. 2 Autorità competenti
  3. Art. 3 Lavori non soggetti a licenza
  4. Art. 4 Lavori soggetti a licenza
  5. Art. 5 a) procedura ordinaria
  6. Art. 6 b) procedura della notifica
  7. Art. 7 Elaborazione progetti
  8. Art. 8 a) forma
  9. Art. 9 b) contenuto
  10. Art. 10 Piano di situazione
  11. Art. 11 a) in generale
  12. Art. 12 b) per gli edifici
  13. Art. 13 c) per le canalizzazioni
  14. Art. 14 d) per serbatoi di carburanti e oli combustibili
  15. Art. 15 e) per l'apertura di cave, scavi e colmate
  16. Art. 16 Numero delle copie; formato
  17. Art. 17 Avviso di pubblicazione
  18. Art. 18 Trasmissione atti al Dipartimento
  19. Art. 19 Sospensione dei termini
  20. Art. 20 Diritto di opposizione delle organizzazioni
  21. Art. 21 Rinnovo della licenza
  22. Art. 22 Contestazioni di natura civile
  23. Art. 23
  24. Art. 24 b) revoca
  25. Art. 25 c) eccezioni: lavori urgenti
  26. Art. 26 Licenza preliminare
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Conservazione degli atti
  29. Art. 29 Tasse e spese
  30. Art. 30 Sicurezza e igiene degli edifici e impianti
  31. Art. 31 Sicurezza sui cantieri
  32. Art. 33 Calcoli statici
  33. Art. 34
  34. Art. 35 Altezza dei locali d'abitazione
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Rumori di cantiere
  37. Art. 38 Manutenzione delle opere
  38. Art. 39
  39. Art. 40 Indici di sfruttamento e di occupazione
  40. Art. 41 Modo di misurare le distanze
  41. Art. 42 Edifici e impianti sotterranei
  42. Art. 43 Attici
  43. Art. 44 Numero dei piani
  44. Art. 45 a) sospensione dei lavori
  45. Art. 46 b) violazioni formali
  46. Art. 47 c) violazioni materiali
  47. Art. 48 d) richiesta di aiuto
  48. Art. 49 Restrizioni della proprietà
  49. Art. 50 Ritrovamenti archeologici
  50. Art. 51 Notifica delle decisioni al Dipartimento
  51. Art. 52 Vigilanza
  52. Art. 53 Disposizioni finali

52 provisions

Art. 42 Edifici e impianti sotterranei

1Se il regolamento edilizio o il piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50. 2Ove non sia altrimenti disposto, le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua devono invece essere osservate anche nelle opere sotterranee.

Art. 43 Attici

Gli attici sono computati nell'altezza degli edifici.

Art. 44 Numero dei piani

I piani semi-interrati, sporgenti più di m 1.50 dal terreno sistemato almeno su una facciata, e sottotetti sono computati come piano quando la loro superficie supera i due terzi della superficie di un piano intero. CAPITOLO IV …51 Art. 44a-44i …52 CAPITOLO IVa53 Abitazioni secondarie Competenze Art. 44l54 1I municipi sono competenti per l’applicazione della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec) nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, riservato il cpv. 2. 2La Sezione dello sviluppo territoriale attesta l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 9 LASec (nuove abitazioni in edifici protetti); essa può emanare delle linee guida riguardanti le modalità di applicazione della LASec. 49 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183; precedenti modifiche: BU 2010, 53; BU 2023, 389. 50 Art. introdotto dal R 13.11.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 377. 51 Capitolo abrogato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 357. 52 Art. abrogati dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 357; precedenti modifiche: BU 1996, 377; BU 2002, 355; BU 2007, 70; BU 2012, 97; BU 2015, 208; BU 2017, 174. 53 Capitolo introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334. 54 Art. introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334. 3L’Ufficio di statistica è il servizio cantonale di riferimento per la gestione del Registro edifici e abitazioni (REA) ed è competente per i contatti con la Confederazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 LASec. 4Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della LASec (art. 15 LASec). Nelle procedure edilizie essa è esercitata secondo i disposti dell’art. 52. 5L’Ufficio del registro fondiario notifica al Municipio le iscrizioni ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LASec con i dati dell’acquirente conformemente all’art. 970 cpv. 2 del Codice civile svizzero. Nuove abitazioni secondarie in edifici protetti o tipici del sito Art. 44m55 1Ai sensi dell’art. 9 LASec sono protetti tutti gli edifici tutelati quali beni culturali cantonali o locali in base alla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997. 2Per edifici tipici ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LASec e dell’art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015 (OASec) si intendono le costruzioni tradizionali meritevoli di essere conservate nella loro identità in quanto, per tipologia costruttiva, caratteristiche architettoniche, materiali e posizione nel tessuto insediativo, contribuiscono in maniera essenziale a determinare e a qualificare il carattere del sito in cui si collocano. 3La tipicità e la relazione dell’edificio rispetto al sito è verificata nell’ambito della procedura edilizia. A tale scopo l’istante è tenuto a produrre la documentazione (rapporto, piani, fotografie) che descriva: a) le caratteristiche e il valore dell’insediamento in cui si colloca l’edificio; b) l’edificio stesso, la sua tipologia costruttiva, le caratteristiche architettoniche, il suo stato di conservazione; c) le relazioni tra l’edificio, gli spazi liberi e le altre costruzioni presenti nei suoi dintorni. CAPITOLO V Opere abusive e contravvenzioni Opere abusive

Art. 45 a) sospensione dei lavori

1Il Municipio ordina la sospensione dei lavori e delle utilizzazioni non autorizzati o eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione; l'ordine può essere impartito anche dal Dipartimento se il Municipio non interviene con la necessaria sollecitudine, specialmente quando sono violate disposizioni di competenza cantonale.56 2L'ordine non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (i lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati. 3I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione. 4L'ordine di sospensione deve indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme alla legge, assegnando ove occorra al proprietario un termine per il deposito di una domanda di variante. 5La decisione di sospensione dei lavori è immediatamente esecutiva. 6La sospensione dell’utilizzazione è ordinata immediatamente ed eseguita entro i termini dell’art 43b cpv. 1 lett. a OPT.57

Art. 46 b) violazioni formali

Le violazioni formali della legge sono sanate mediante licenza posteriore, riservata la procedura di contravvenzione.

Art. 47 c) violazioni materiali

1Prima di ordinare la demolizione o la rettifica di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il Municipio deve chiedere l'avviso al Dipartimento; l'avviso riguarda il diritto di competenza cantonale. 1bisIn presenza di una violazione materiale non autorizzabile a posteriori il Municipio trasmette al Dipartimento, entro 60 giorni dall’accertamento, una proposta di ordine di ripristino della legalità. 55 Art. introdotto dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334. 56 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 57 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. Ricevuto l’avviso cantonale vincolante, il Municipio emana l’ordine di ripristino nel termine di 30 giorni.58 1terIn presenza di una domanda di costruzione a posteriori la proposta di ordine di ripristino della legalità dev’essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione dell’opposizione cantonale. Si applica per il rimanente il cpv. 1bis.59 1quaterLa proposta di decisione di cui ai capoversi precedenti deve indicare le modalità di ripristino ed il termine di esecuzione, che non potrà in ogni caso essere superiore a quello prescritto dall’art. 43c cpv. 1 OPT.60 2La demolizione non esclude la procedura di contravvenzione.

Art. 48 d) richiesta di aiuto

Il Municipio può chiedere l'intervento della polizia cantonale quando, in determinati casi, non disponga di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni (art. 108 LOC). CAPITOLO VI Applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 49 Restrizioni della proprietà

1Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà non possono essere soppresse o modificate per accordo delle parti, nemmeno col consenso dell'autorità, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, dai piani o dai regolamenti. 2Le restrizioni di diritto pubblico sussistono anche senza iscrizione nel registro fondiario.

Art. 50 Ritrovamenti archeologici

Chiunque, scavando nel proprio terreno o nell’altrui terreno, scopre oggetti archeologici, reliquie o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata notizia al Municipio e all’Ufficio dei beni culturali.

Art. 51 Notifica delle decisioni al Dipartimento

Tutte le decisioni di concessione della licenza edilizia, siano esse nella forma della procedura ordinaria (art. 4 ss. LE), di sospensione lavori (art. 42 cpv. 1 LE), di demolizione (art. 43 LE) e di sanzione pecuniaria (art. 44 LE) devono essere notificate anche all’UDC. Vidimazione dei piani Art. 51a63 Nell’ambito delle procedure riguardanti edifici o impianti situati fuori zona edificabile, l’UDC vidima con un timbro i piani della domanda di costruzione che sono stati oggetto di un esame sfociato in un preavviso favorevole.

Art. 52 Vigilanza

Il Dipartimento vigila sull'osservanza della legge nei Comuni, facendone rapporto al Consiglio di Stato nei casi in cui si giustifichi l'intervento d'ufficio previsto dall'art. 48 cpv. 2 LE. Prestazioni del Dipartimento ai Comuni e nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani64 Art. 52a65 1Le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi a favore dei Comuni conformemente all’art. 3 cpv. 2 della legge sono remunerate in funzione della classe di stipendio dei funzionari coinvolti e secondo il seguente tariffario:66 Classe stipendio Tariffa oraria (franchi) 1 - 3 fr. 60.-- 58 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 59 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 60 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 61 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70. 62 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 70; precedente modifica: BU 1996, 377. 63 Art. introdotto dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 174. 64 Nota marginale modificata dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 65 Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391. 66 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 4 - 5 fr. 75.-- 6 - 7 fr. 85.-- 8 - 9 fr. 100.-- 10 - 11 fr. 115.-- 12 - 13 fr. 130.-- 14 - 15 fr. 145.-- 16 - 17 fr. 165.-- 18 - 20 fr. 185.-- 1bisPer le prestazioni fornite dal Dipartimento o dai suoi servizi nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani conformemente all’art. 19a della legge, l’emolumento è fissato in 105 franchi/ora.67 2I Comuni e gli enti richiedenti ai sensi dei precedenti capoversi sono inoltre tenuti a rifondere al Dipartimento le eventuali spese per perizie, trasferte ed altri costi.68 3Le tasse e le spese di cui al presente articolo sono addebitate direttamente sul conto Stato- Comune. Tassa per l’esame delle notifiche Art. 52b69 1Per l’esame delle notifiche ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 la tassa cantonale ammonta a fr. 50.-- per ogni preavviso. 2Essa è prelevata dal Municipio ed è successivamente accreditata al Cantone sul conto Stato- Comune a cura del servizio cantonale che ha rilasciato il preavviso. Rappresentanza Art. 52c70 L’UDC rappresenta il Cantone per tutto quanto attiene la gestione di procedure edilizie secondo la legislazione edilizia cantonale e federale, incluse le relative vertenze.

Art. 53 Disposizioni finali

1Il regolamento di applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974 è abrogato. 2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993. Pubblicato nel BU 1993, 10. Allegato 171 Elenco della legislazione che prevede competenze cantonali 1. Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) Regolamento sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) 2. Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA; RS 814.011) Ordinanza sulla protezione contro gli incendi rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR; RS 814.012) Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR; RS 814.600) Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O suolo; RS 814.12) 67 Cpv. introdotto dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 68 Cpv. modificato dal R 17.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 183. 69 Art. introdotto dal R 17.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 391. 70 Art. introdotto dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 381. 71 Allegato modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 305; precedenti modifiche: BU 1996, 384; BU 2001, 175; BU 2024, 82. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim; RS 814.81) Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 837.110) Legge federale sulla protezione contro le sostanze chimiche e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000 (LPChim; RS 813.1) Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0) Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01) Legge cantonale sull’energia del 8 febbraio 1994 (Len; RL 740.100) Regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 15 marzo 2023 (RUEn; RL 740.110) 3. Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1) 4. Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 921.100) 5. Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (RL 833.100) 6. Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 21 dicembre 2006 (OIFT; RS 743.011) Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 (RL 770.200) Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 14 dicembre 1982 (RLFun; RL 770.310) 7. Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1) Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (RL 482.100) Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987 (RL 482.110) 8. Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 835.100) 9. Legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (RL 701.400) 10. Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (RL 445.100) Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RL 445.110) 11. Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100) 12. Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN; RL 725.200) Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (RL 725.100) Regolamento sulle strade del 13 dicembre 2023 (RStr; RL 725.110) 13. Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (RL 943.100) 14. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR; RL 942.100) 15. Legge sul cinema del 9 novembre 2005 (RL 443.100) 16. Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (RL 702.100) 17. Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi; RL 520.100) 18. Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978 (RL 722.300) Regolamento della legge sulle acque sotterranee del 19 gennaio 1979 (RL 722.310) Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (RL 721.100) Regolamento sull’utilizzazione delle acque del 29 aprile 2003 (RL 721.110) Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (RL 722.100) 19. Legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat; RL 701.500) 20. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 801.100) Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RL 831.350) Regolamento sull'igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali del 12 luglio 2011 (RL 825.150) 21. … 22. Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11) Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (RL 843.100) Allegato 272 Elenco delle competenze delegate ai Municipi a) applicazione della legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) del 20 marzo 2015, riservato l’art. 44l; b) applicazione dell’art. 6 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970, previo avviso del geometra assuntore. Allegato 3 …73 72 Allegato modificato dal R 6.7.2016; in vigore dal 8.7.2016 - BU 2016, 334; precedente modifica: BU 2012, 616. 73 Allegato abrogato dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedenti modifiche: BU 1996, 384; BU 2015, 208. Allegato 4 …74 74 Allegato abrogato dal R 20.3.2024; in vigore dal 22.3.2024 - BU 2024, 82; precedente modifica: BU 2015, 208;

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