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20 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di:
a) garantire il diritto all’educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano
bisogni educativi particolari;
b) privilegiare e sostenere l’integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del
lavoro.
Art. 2 Campo di applicazione
La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla legge
della scuola o da altre leggi speciali.
Art. 3 Autorità competente
1Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative
proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista
dalla presente legge.
2L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del
Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).
3Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri
servizi cantonali.
Art. 4 Beneficiari
I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano
dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:
a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o
compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola
regolare senza un sostegno specifico, oppure
b) durante la frequenza della scuola dell’obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati
nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire
l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato
un altro bisogno educativo particolare, oppure
c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno
di età si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione
professionale o generale di grado secondario.
Art. 5 Collaborazione con l’autorità parentale
1I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi
particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione
speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.
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3Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può
richiedere un ulteriore parere a prestatari riconosciuti a spese dello Stato.
4Il Regolamento stabilisce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di
scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente
grave disaccordo.
Art. 6 Finanziamento e gratuità delle misure
1Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i
costi sono a carico del Cantone.
2Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i
costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv.
2.
3Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti,
per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne
organizzate dall’istituto scolastico.
Capitolo secondo
Provvedimenti
A. Generali
Art. 7 Misure di pedagogia speciale
Le misure di pedagogia speciale sono:
a) l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e
l’accompagnamento delle famiglie;
b) la logopedia e la psicomotricità;
c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola;
d) la scolarizzazione speciale;
e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.
Art. 8 Definizione dell’offerta
1I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure
supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e
incidenza sulla vita del bambino o del giovane.
2Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e
supplementari.
Art. 9 Attribuzione delle misure
1Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e
dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.
3Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti
dai prestatari.
B. Particolari
Art. 10 Altre forme di scolarizzazione
1Qualora le condizioni di salute dell’allievo che necessita di misure di pedagogia
speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il
domicilio dell’allievo in conformità dei disposti della legge della scuola.
2Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel
Cantone.
Art. 11 Prestazioni fuori Cantone
Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare
l’adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in
casi eccezionali, presso istituti all’estero.
Art. 12 Procedura
Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste
forme di scolarizzazione.
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Capitolo terzo
Prestatari
Art. 13 Pianificazione
Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni
esistenti, definisce l’ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al
fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione
dei prestatari sul territorio.
Art. 14 Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato
I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:
a) i centri di competenza;
b) le scuole speciali in esternato o internato;
c) i professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale.
Art. 15 Autorizzazione per le scuole speciali private
1L’apertura e l’esercizio di scuole speciali private sono subordinati all’autorizzazione del
Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della legge della scuola sono
applicabili.
2Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione quando i requisiti non sono più
adempiuti.
Art. 16 Riconoscimento dei prestatari privati
1Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:
a) rispondono a un bisogno ai sensi dell’art. 13;
b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;
c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.
2Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15.
3Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più
adempiuti.
Art. 17 Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti
1Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili
delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di
prestazione.
2Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un
contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.
3Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato
con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
4Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.
Art. 18 Collaborazioni con i comuni
I comuni sono tenuti a collaborare con l’autorità cantonale nell’attuazione dei
provvedimenti di pedagogia speciale.
Capitolo quarto
Rimedi giuridici
Art. 19 Rimedi giuridici
1Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di
Stato.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Capitolo quinto
Norme finali
Entrata in vigore
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
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Art. 20
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo
allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.2
Pubblicata nel BU 2012, 260.
2 Entrata in vigore: 1° agosto 2012 - BU 2012, 264.