Law

2.1.3 Ordinanza municipale concernente le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri del 7 febbraio 2005

Lugano · 16176703 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 a9239d5152ff2a9f0c576c9ee17e58891e8884666f9988e0d0e2d2d6fb5e777c

Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

7 provisions

Art. 1

Scopo La presente Ordinanza disciplina le tasse di occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri.

Propose a change

Art. 2

Suddivisione Il territorio del Comune di Lugano è suddiviso in due zone. 1 La zona 1 (centro città) è delimitata da viale Cattori, via Calloni, via Maraini, via S. Gottardo, salita dei Frati, via Massagno, via S. Gottardo, via Zurigo, via Madonnetta, via la Santa, via Bottogno, via Guggirolo, via Pico, piazza Emilio Bossi. 2 La zona 2 comprende la parte rimanente del territorio comunale.

Propose a change

Art. 3

Ammontare Le tasse applicate nelle singole zone sono le seguenti: zona 1: CHF 15.-- al mq zona 2: CHF 13.-- al mq per ogni mese di occupazione o frazione di mese. Per le strade che sono a confine tra due zone viene applicata la tariffa maggiore su entrambi i lati.

Propose a change

Art. 4

Riduzione Le tasse di cui all'art. 3 vengono ridotte del 50%, qualora la costruzione di ponteggi o di piattaforme aeree permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare.

Propose a change

Art. 5

Aumento P. 2 di 2 - L w w w . l u g a n o . c h Città di Lugano Ordinanza 2.1.3 y Le tasse della zona 1 sono aumentate del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di occupazione e successivamente dello stesso importo di sei mesi in sei mesi.

Propose a change

Art. 6

Inconvenienti Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico dei pedoni o dei veicoli dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre aziende interessate e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico dell'impresa, rispettivamente del richiedente.

Propose a change

Art. 7

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra il vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi de[['art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco [[ Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, lic. oec. HSG Approvata dal Municipio il 7 febbraio 2005. Pubblicata agli albi comunali dal 14 al 28 febbraio 2005. Note 1 Art. 3 cpv. 1 modificato dal Municipio con ris. del 12 dicembre 2013, esposto agli albi comunali dal 19 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014.

Propose a change

← Find another law