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Legge sulla tariffa giudiziaria

Ticino · 178.200 · statute

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Contents: 34 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Tassa di giustizia
  3. Art. 3 Competenza dell’incasso
  4. Art. 4 Destinazione delle spese processuali
  5. Art. 5 Procedura di conciliazione
  6. Art. 6 Giudice di pace
  7. Art. 7 Procedura ordinaria
  8. Art. 8 Procedura semplificata
  9. Art. 9 Procedura sommaria
  10. Art. 10 Provvedimenti cautelari
  11. Art. 11 Altre procedure
  12. Art. 12 Istanza unica
  13. Art. 13 Appello
  14. Art. 14 Reclamo
  15. Art. 15 Ricorso
  16. Art. 16 Provvedimenti cautelari
  17. Art. 17 Altre procedure
  18. Art. 18 Foro prorogato
  19. Art. 19 Revisione
  20. Art. 20 Interpretazione
  21. Art. 21 Fine del procedimento senza decisione del giudice
  22. Art. 22 Processi
  23. Art. 23 Ministero pubblico
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Corte dei reclami penali
  26. Art. 26 Giudice dell’applicazione della pena
  27. Art. 27 Revisione
  28. Art. 28 Giudice di pace e testimone
  29. Art. 29 Autorità comunale
  30. Art. 30 Perito, interprete e traduttore
  31. Art. 31 Prestazioni delle autorità di perseguimento penale9
  32. Art. 32 Regolamento sulle spese
  33. Art. 33 Norma transitoria
  34. Art. 34 Entrata in vigore

34 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

1La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l’amministrazione della giustizia civile e penale. 2Sono riservate le leggi speciali.

Art. 2 Tassa di giustizia

1La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa. 2Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

Art. 3 Competenza dell’incasso

1Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il cpv. 2. 2Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

Art. 4 Destinazione delle spese processuali

1Le spese processuali spettano allo Stato. 2Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo. TITOLO II Giustizia civile Capitolo primo

Art. 5 Procedura di conciliazione

1Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi fino a 2'000 50 - 150 2'000 - 5'000 100 - 300 5'000 - 30'000 200 - 1'500 30'000 - 100'000 500 - 3'000 100'000 - 1'000'000 1'000 - 5'000 oltre 1'000'000 3'000 - 0,5% 2Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi. 3L’autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione. Capitolo secondo

Art. 6 Giudice di pace

La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi. Capitolo terzo 178.200 Pretore

Art. 7 Procedura ordinaria

1La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:1 Valore litigioso in franchi Tassa di giustizia in franchi fino a 30’000 500 - 4’000 30’000 - 50’000 2’500 - 5’000 50’000 - 100’000 3’000 - 8’000 100’000 - 200’000 5’000 - 12’000 200’000 - 500’000 8’000 - 20’000 500’000 - 1’000’000 15’000 - 40’000 1’000’000 - 2’000’000 25’000 - 60’000 2’000’000 - 5’000’000 35’000 - 80’000 5’000’000 - 10’000’000 55’000 - 100’000 oltre 10’000’000 75’000 a 1% del valore 2Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi. 3È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

Art. 8 Procedura semplificata

1La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.2 2Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

Art. 9 Procedura sommaria

1La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria. 2Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20’000 franchi. 3Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

Art. 10 Provvedimenti cautelari

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20’000 franchi.

Art. 11 Altre procedure

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi. Capitolo quarto Tribunale di appello

Art. 12 Istanza unica

La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

Art. 13 Appello

La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria. 1 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 2 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 3 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. 4 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 5 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 178.200

Art. 14 Reclamo

La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Art. 15 Ricorso

La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

Art. 16 Provvedimenti cautelari

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 17 Altre procedure

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi. Capitolo quinto Norme comuni

Art. 18 Foro prorogato

La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

Art. 19 Revisione

La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Art. 20 Interpretazione

1La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria. 2Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

Art. 21 Fine del procedimento senza decisione del giudice

In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti. TITOLO III Giustizia penale

Art. 22 Processi

1Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti: a. nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10'000 franchi; b. nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20'000 franchi; c. nei processi davanti alla Corte criminale da 1000 a 100'000 franchi; d. nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100'000 franchi. 2Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20'000 franchi. 3Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi. 4Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata. 5In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.6

Art. 23 Ministero pubblico

Per il decreto d’accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi. Giudice dei provvedimenti coercitivi 6 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 178.200

Art. 24

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5’000 franchi.

Art. 25 Corte dei reclami penali

La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 26 Giudice dell’applicazione della pena

1Nelle decisioni del giudice dell’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 10 lett. a-c della legge del 20 aprile 2010 sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1000 franchi. 2Nelle altre decisioni, il giudice dell’applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1000 franchi.

Art. 27 Revisione

La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria. Sospensione e condono Art. 27a8 1Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese. 2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa. TITOLO IV Spese

Art. 28 Giudice di pace e testimone

1Al testimone è versata un’indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera. 2Il giudice fissa un’indennità equa per la cooperazione dei terzi. 3Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

Art. 29 Autorità comunale

Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un’indennità conformemente all’art. 28.

Art. 30 Perito, interprete e traduttore

1L’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro. 2Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d’onorario per scritto.

Art. 31 Prestazioni delle autorità di perseguimento penale9

1L’autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia. 2Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare: a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell’inchiesta, quando non rientrano nell’attività normale degli organi inquirenti; b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento; c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media.10

Art. 32 Regolamento sulle spese

Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese. TITOLO V 7 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. 8 Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 487. 9 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 10 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38. 178.200 Disposizioni finali

Art. 33 Norma transitoria

Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.

Art. 34 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011. Pubblicata nel BU 2011, 38.

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