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8 provisions
Art. 1
Campo di applicazione
1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento delle indennità
per servizio di custodia alle palestre e agli impianti sportivi.
2 Tutte le designazioni di persone o funzioni nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
Propose a changeArt. 2
Beneficiari
1 Gli addetti alla custodia delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi,
in occasione dell'occupazione degli stessi da parte delle società, ricevono
un'indennità oraria per servizio di presenza (servizio prestato oltre gli orari
dei turni settimanali). Non si esige dagli addetti alla custodia la presenza
continuata, bensì soltanto l'intervento all'inizio e alla fine
dell'occupazione.
2 Eventuali ore di presenza richieste dovranno essere compensate
prioritariamente in tempo libero, senza maggiorazioni e previo accordo
con la propria Direzione.
3 L'eventuale riconoscimento di rimborsi per l'utilizzo di veicoli privati è
regolato secondo i disposti dell'apposita Ordinanza municipale.
Propose a changeArt. 3
Giorni feriali 1
Indennità oraria per servizio di presenza durante i giorni feriali CHF 7.40.
Propose a changeArt. 4
Giorni festivi e sabato 2
1 Indennità oraria per servizio di presenza durante il sabato e i giorni festivi
CHF 14.75.
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Città di Lugano
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Ordinanza 1.2.7
2 Per giorni festivi, oltre al sabato, si intendono pure i giorni di congedo
speciali concessi dal Municipio e i giorni di festa riconosciuti dal Cantone.
Propose a changeArt. 5
Indicizzazione 3
Gli importi previsti dalla presente Ordinanza vengono adeguati ogni volta
che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta del 5% rispetto
all'adeguamento precedente (stato novembre 2025 / indice di base di
riferimento dicembre 2020).
Propose a changeArt. 6
Pagamento e termine
1 Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari
unitamente alla retribuzione.
2 La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla
Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento
in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al rimborso.
Propose a changeArt. 7
Norma transitoria
Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in
vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al
momento di tali eventi.
Propose a changeArt. 8
Abrogazioni ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'indennità oraria
per servizio di presenza dei custodi addetti alle palestre e agli impianti
sportivi, del 25 novembre 2004 ed entra in vigore il 1° del mese successivo al
periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 23 dicembre 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 gennaio e l'8
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Città di Lugano
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Ordinanza 1.2.7
febbraio 2021.
1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
2 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
3 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
Note
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Propose a change