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1.2.7 Ordinanza municipale per il personale sull'indennità oraria per il servizio di custodia alle palestre e agli impianti sportivi del 23 dicembre 2020

Lugano · 16176662 · communal act

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

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8 provisions

Art. 1

Campo di applicazione 1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento delle indennità per servizio di custodia alle palestre e agli impianti sportivi. 2 Tutte le designazioni di persone o funzioni nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

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Art. 2

Beneficiari 1 Gli addetti alla custodia delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, in occasione dell'occupazione degli stessi da parte delle società, ricevono un'indennità oraria per servizio di presenza (servizio prestato oltre gli orari dei turni settimanali). Non si esige dagli addetti alla custodia la presenza continuata, bensì soltanto l'intervento all'inizio e alla fine dell'occupazione. 2 Eventuali ore di presenza richieste dovranno essere compensate prioritariamente in tempo libero, senza maggiorazioni e previo accordo con la propria Direzione. 3 L'eventuale riconoscimento di rimborsi per l'utilizzo di veicoli privati è regolato secondo i disposti dell'apposita Ordinanza municipale.

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Art. 3

Giorni feriali 1 Indennità oraria per servizio di presenza durante i giorni feriali CHF 7.40.

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Art. 4

Giorni festivi e sabato 2 1 Indennità oraria per servizio di presenza durante il sabato e i giorni festivi CHF 14.75. 1- 7 y P. 2 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.2.7 2 Per giorni festivi, oltre al sabato, si intendono pure i giorni di congedo speciali concessi dal Municipio e i giorni di festa riconosciuti dal Cantone.

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Art. 5

Indicizzazione 3 Gli importi previsti dalla presente Ordinanza vengono adeguati ogni volta che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta del 5% rispetto all'adeguamento precedente (stato novembre 2025 / indice di base di riferimento dicembre 2020).

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Art. 6

Pagamento e termine 1 Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari unitamente alla retribuzione. 2 La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al rimborso.

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Art. 7

Norma transitoria Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.

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Art. 8

Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'indennità oraria per servizio di presenza dei custodi addetti alle palestre e agli impianti sportivi, del 25 novembre 2004 ed entra in vigore il 1° del mese successivo al periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio Il Sindaco Avv. M. Borradori Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 23 dicembre 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 7 gennaio e l'8 r va y P. 3 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.2.7 febbraio 2021. 1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. 2 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. 3 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. Note r va y

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