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Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

Ticino · 343.540 · intercantonal agreement

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Principi
  3. Art. 3 Scopi
  4. Art. 4 e di un congruo compenso
  5. Art. 5 e del congruo compenso
  6. Art. 6 Importo della retribuzione e del congruo consenso
  7. Art. 7 Calcolo delle retribuzioni e del compenso
  8. Art. 8 e dei supplementi da parte della persona detenuta
  9. Art. 9 del congruo compenso
  10. Art. 10 della stessa
  11. Art. 11 Disposizioni finali

11 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

1Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone minorenni nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione preventiva oppure eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento. 2Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiori di 18 anni che sono sottoposte a detenzione preventiva, o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorquando sono diventati maggiorenni.

Art. 2 Principi

1Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento. 343.540 2Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano. 3Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.

Art. 3 Scopi

La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi: a) valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un’attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo; b) permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d’effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione; c) familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale. Determinazione di una retribuzione

Art. 4 e di un congruo compenso

1La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze. 2La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi). Soppressione o riduzione della retribuzione

Art. 5 e del congruo compenso

1La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa. 2La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di: a) incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico; b) dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile. Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità. 3Non sono versati né retribuzioni né compensi: a) durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall’entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l’integrazione della persona detenuta nello stabilimento; b) durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato; c) quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente; d) se la malattia è simulata o quando la malattia o l’incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta. 4Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

Art. 6 Importo della retribuzione e del congruo consenso

La Conferenza decide periodicamente l’importo massimo per giorno di lavoro e per persona detenuta. Questo importo è fissato come segue: 1. fra CHF 5.– e CHF 15.– in caso di detenzione provvisoria e di esecuzione di una pena o di una misura; 2. da CHF 8.– (Fase I) a un massimo di CHF 28.– (Fase IV) in caso di misura di protezione.

Art. 7 Calcolo delle retribuzioni e del compenso

1La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento. 2Le stesse sono suddivise in 3 parti: – disponibile (50%); – riservata (35%); 343.540 – bloccata (15%). Utilizzo della retribuzione, del compenso

Art. 8 e dei supplementi da parte della persona detenuta

1La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per: a) gli acquisti personali per bisogni quotidiani (articoli d’uso corrente, derrate, bibite, tabacco, ecc.), gli abbonamenti a dei giornali, il materiale di divertimento, ecc. Lo stesso vale per l’aiuto alla famiglia, ai prossimi ed i rimborsi; b) i costi e le spese per le autorizzazioni d’uscita; c) le tasse per l’utilizzo della radio, della televisione ed i mezzi di comunicazione; d) i costi dovuti a dei danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza. 2Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, la parte riservata (35%) deve essere utilizzata per: a) i pagamenti per le indennità assegnate a titolo di riparazione; b) la riparazione dei danni causati allo stabilimento o durante le uscite autorizzate; c) il pagamento delle multe; d) i trasporti connessi alle uscite autorizzate; e) i contributi alle assicurazioni sociali (per es. AVS/AI) e le altre assicurazioni. 3La parte bloccata (15%) per la preparazione alla liberazione condizionale o definitiva o per la partenza dalla Svizzera non può essere intaccata dalla persona detenuta. Tale importo, al momento dell’alleggerimento, è messo a disposizione: a) della persona designata all’art. 29 cpv. 3 DPMin quando l’autorità di collocamento impartisce al minore liberato condizionalmente un periodo di prova; b) dell’autorità di collocamento; c) dei rappresentanti legali. 4I montanti destinati a coprire i costi di formazione o i costi connessi al reinserimento professionale, possono essere prelevati sui conti riservati e bloccati. Con l’accordo del minore, può essere utilizzato anche il conto disponibile. Versamento delle retribuzioni o

Art. 9 del congruo compenso

1Gli importi sono versati dalla direzione dello stabilimento ogni due settimane su un conto aperto a favore della persona collocata o detenuta. 2A dipendenza della durata della detenzione o delle particolarità della persona collocata o detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente. 3La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato. Denaro o valori in possesso della persona collocata o detenuta all’inizio della detenzione o nel corso

Art. 10 della stessa

1La persona collocata o detenuta che giunge in un luogo di detenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un’attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di collocamento o detenzione, deve depositarlo su un conto bloccato con deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile. 2Lo stesso principio si applica anche alle somme di denaro che la persona interessata riceve durante il collocamento o la detenzione. 3Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un’attività esercitata in tale stabilimento, è ripartito sui conti previsti all’articolo 7. 4Gli altri valori di proprietà della persona collocata o detenuta, sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata.

Art. 11 Disposizioni finali

1La Conferenza invita i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla retribuzione e al compenso versate alle persone minori collocate o detenute negli stabilimenti concordatari. 2La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014. 3È pubblicata sul sito internet della Conferenza. 343.540 Pubblicato nel BU 2013, 567.

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