Art. 41 Ripristino e risarcimento
Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato. TITOLO VIII Rimedi giuridici
Ticino · 921.100 · statute
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Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato. TITOLO VIII Rimedi giuridici
1Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso. TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie
Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.
1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore. 2I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.24 Pubblicata nel BU 1999, 67. 22 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 23 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU 2006, 435. 24 Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75. Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.