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Legge cantonale sulle foreste

Ticino · 921.100 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Scopo (art. 1 LFo)
  2. Art. 2 Servizio forestale (art. 51 LFo)
  3. Art. 3 Definizione di bosco (art. 2 LFo)
  4. Art. 4 Accertamento (art. 10 LFo)
  5. Art. 5 Dissodamento (art. 4 LFo)
  6. Art. 6 Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)
  7. Art. 7 (art. 7 cpv. 2 LFo)3
  8. Art. 8 (art. 7 LFo)5
  9. Art. 9 Contributo di compensazione (art. 9 LFo)
  10. Art. 10 Accessibilità (art. 14 LFo)
  11. Art. 11 (art. 14 cpv. 2 lett. b LFo)
  12. Art. 12 Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)
  13. Art. 13 Circolazione con veicoli a motore (art. 15 LFo)
  14. Art. 14 Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo)
  15. Art. 15 Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)
  16. Art. 16 Misure di prevenzione (art. 19 LFo)
  17. Art. 17 Interventi urgenti
  18. Art. 18 Responsabilità (art. 19 LFo)
  19. Art. 19 Principi della gestione (art. 20 LFo)
  20. Art. 20 Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo)
  21. Art. 21 Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo)
  22. Art. 22 Gestione (art. 20 LFo)
  23. Art. 23 Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo)
  24. Art. 24 Bosco di particolare pregio
  25. Art. 25 Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)
  26. Art. 26 Formazione (art. 30 LFo)
  27. Art. 27 Indagine, ricerca e informazione
  28. Art. 28 Uso del legno
  29. Art. 29 Competenze10
  30. Art. 30 Provvedimenti sussidiabili13
  31. Art. 31 Fornitori di prestazioni15
  32. Art. 32 Mutuo di investimento (art. 40 LFo)
  33. Art. 33 Fondo cantonale per la conservazione della foresta
  34. Art. 34 Collaborazione e delega
  35. Art. 35 Espropriazione
  36. Art. 36 Demanio forestale
  37. Art. 37 Prestazioni a terzi
  38. Art. 38 Contravvenzioni (art. 43 LFo)
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Esecuzione coattiva e sostitutiva
  41. Art. 41 Ripristino e risarcimento
  42. Art. 42 Ricorsi
  43. Art. 43 Applicazione diretta (art. 50 cpv. 1 LFo)
  44. Art. 44 orme transitorie
  45. Art. 45 Entrata in vigore

45 provisions

Art. 41 Ripristino e risarcimento

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato. TITOLO VIII Rimedi giuridici

Art. 42 Ricorsi

1Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso. TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 Applicazione diretta (art. 50 cpv. 1 LFo)

Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.

Art. 44 orme transitorie

1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore. 2I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 45 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.24 Pubblicata nel BU 1999, 67. 22 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 23 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU 2006, 435. 24 Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75. Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.

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