22 provisions
Art. 1 Autorità
Sono competenti per l’applicazione della LADI e della L-rilocc:
a) la Divisione dell'economia;
b) la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l’Ufficio delle misure
attive (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG);
c) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di
disoccupazione private riconosciute dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la
disoccupazione;
d) le Commissioni tripartite.
Competenze della Divisione dell'economia
Art. 1a3 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:
a) rappresentare l'autorità cantonale in seno all'Associazione Svizzera degli Uffici del Lavoro
(AUSL);
b) stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;
c) decidere la rappresentanza nelle sottocommissioni dell'AUSL.
Art. 2 Competenze della Sezione del lavoro4
I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro:5
a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione
delle unità a lei subordinate;6
b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art.
85 cpv. 1 lett. k LADI);7
c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in materia di
disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità;8
d) preavvisare gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione a carico dell'autorità cantonale;9
1 Titolo modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
2 Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003,
281 e 513; BU 2008, 37.
3 Art. introdotto dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
4 Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche:
BU 2003, 281 e 513.
5 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003,
281 e 513.
6 Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
7 Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
8 Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
9 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
e) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale in materia di
disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;
f) aggiudicare mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e
28 cpv. 5 LADI;10
g) decidere in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc;11
h) decidere ed effettuare il pagamento della quota di membro dell’AUSL.12
Competenze degli Uffici regionali di collocamento13
Art. 2a14 1I seguenti compiti sono delegati agli Uffici regionali di collocamento:15
a) la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);
b) decidere in merito all’assegnazione dei partecipanti ai provvedimenti di formazione e di
occupazione ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);16
c) assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);
d) eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);
e) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al
mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un
massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);
f) ricevere l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI);17
g) ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv.
5 LADI.18
1bisLa delega di cui al cpv. 1 lett. e non si applica all’Ufficio regionale di collocamento di Locarno per
un periodo di prova fino al 31 dicembre 2028.19
2Sono costituiti quattro URC: Bellinzona e Valli, Chiasso, Locarno e Lugano. I comprensori dei
singoli URC sono determinati mediante l’allegato 2.20
Competenze dell'Ufficio delle misure attive21
Art. 2b22 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio delle misure attive:23
a) approntare i provvedimenti del mercato del lavoro;
b) preavvisare, oppure decidere entro i limiti finanziari fissati dall’autorità di vigilanza federale (art.
81e cpv. 4 OADI), le domande di sussidio relative ai provvedimenti collettivi del mercato del
lavoro (art. 85 cpv. 1 lett. h LADI);24
c) decidere in merito all’attribuzione dei sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti
settimanali (art. 68 LADI), degli assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI), degli
assegni di formazione (art. 66a LADI), del sostegno al promovimento dell’attività lucrativa
indipendente (art. 71a LADI) e dei provvedimenti di formazione ad esso connessi;25
d) rendere periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione in merito alla propria attività (art.
85 cpv. 1 lett. j LADI);
e) attribuire tramite decisioni individuali le misure cantonali di rilancio dell'occupazione previste
dagli art. 3, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 7, 11 e 13 L-rilocc;26
10 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
11 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
12 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
13 Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica:
BU 2008, 37.
14 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003,
281 e 513.
15 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
16 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
17 Lett. introdotta dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
18 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
19 Cpv introdotto dal R 27.5.2026; in vigore dal 28.8.2026 - BU 2026, 293.
20 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253.
21 Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica:
BU 2008, 37.
22 Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
23 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
24 Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
25 Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
26 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
f) impartire istruzioni generali d’esecuzione, vigilare sulla qualità d’esecuzione e sul
raggiungimento degli obiettivi dei provvedimenti del mercato del lavoro.27
Competenze dell'Ufficio giuridico28
Art. 2c29 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio giuridico:30
a) decidere in merito all’idoneità al collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI);31
b) decidere i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI);
c) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in
cui tale competenza non è delegata ad un'altra autorità;32
d) ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv.
5 LADI;33
e) assolvere, nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi
cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);
f) decidere le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);
g) trasmette gli atti al Ministero pubblico in caso di infrazioni all'art. 105 LADI e di contravvenzioni
di cui all'art. 106 LADI se commesse da impiegati di un organo d'esecuzione cantonale o di una
cassa di disoccupazione privata;34
h) svolgere i compiti assegnati all’autorità cantonale nell’ambito della sorveglianza del
collocamento privato e della fornitura di personale a prestito giusta la legge federale sul
collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC), segnatamente riguardo all’esame
delle domande, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni secondo la legislazione federale
applicabile in materia.35
Cassa cantonale contro la disoccupazione
Art. 3 a) organizzazione e vigilanza36
1La CCAD è subordinata, quanto alla sua organizzazione e al suo funzionamento, alla
Cassa cantonale di compensazione AVS.
2La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la
vigilanza sulla CCAD.37
Art. 4 b) compiti
1La CCAD esercita le competenze conferitele dalla legislazione federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.
2La CCAD provvede inoltre alla trattenuta dei premi assicurativi contro il rischio di perdita delle
indennità di disoccupazione, per malattia, maternità o infortunio durante il periodo di
indennizzazione della LADI. Per l’esercizio di questo compito deve essere tenuta una contabilità
separata.
Art. 5 Beneficiari
1Possono beneficiare delle prestazioni cantonali previste dalla L-rilocc:
a) i cittadini svizzeri e stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in Svizzera in modo duraturo
(dimora, domicilio), residenti da almeno un anno nel Cantone;
b) i datori di lavoro (con stabilimenti nel Cantone) che occupano manodopera domiciliata o
residente da almeno un anno nel Canton Ticino.
2I limiti di età previsti nel presente regolamento sono determinati in base agli anni compiuti al
momento dell’inizio del periodo sussidiato.
27 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
28 Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
29 Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
30 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
31 Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
32 Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
33 Lett. reintrodotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU
2008, 37; BU 2009, 492.
34 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
35 Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2008,
37.
36 Nota marginale modificata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.
37 Cpv. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.
38 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2008, 37; BU 2009, 167.
3…
Domanda
Art. 5a39 La domanda per l’ottenimento degli aiuti di cui agli art. 3, 4a, 5, 5a e 6 L-rilocc deve
essere presentata all’autorità competente entro 30 giorni dall’inizio del rapporto d’impiego, del
periodo di pratica professionale, rispettivamente dell’attività indipendente.
Art. 5b
…40
Capitolo II
Misure cantonali
Sezione 1
Rilancio dell’occupazione
Incentivo all’assunzione
(art. 3 L-rilocc)
Art. 6 a) nuovi posti di lavoro
1Viene considerato nuovo posto di lavoro:
a) ogni unità supplementare rispetto all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno
civile precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base delle copie
consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a
contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l’indicazione del grado di
occupazione;
b) ogni posto di lavoro creato da nuove aziende.
2Non possono essere considerati nuovi posti di lavoro:
a) quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende;
b) quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali;
c) quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni dell’azienda;
d) quelli occupati da lavoratori confinanti.
b) aiuto finanziario
3L’aiuto finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a
carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il
versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 del presente
regolamento, venga comprovato l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro
non sia stato sciolto per motivi economici.
c) eccezioni
4L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante
l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi
precedenti l’assunzione, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.42
d) termini
5La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, viene inoltrata
dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi
dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo.43
e) Limitazione dell’incentivo
(art. 3 cpv. 3 e 6 L-rilocc)
Art. 6a44 1L’incentivo è limitato a aziende attive nei settori economici indicati nell’allegato 1 e
stabilimenti d’impresa siti nelle regioni definite nell’allegato 1a.
2Sono considerati disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca di impiego da oltre 12 mesi
(disoccupati di lunga durata).
39 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2003, 281 e 513; BU 2008, 37.
40 Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2003, 281 e 513; BU 2009, 167.
41 Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.
42 Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
43 Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
44 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
3Il tasso di disoccupazione di riferimento per la concessione dell’incentivo all’assunzione è fissato
al 4%. Per l’incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego il tasso di disoccupazione di
riferimento è definito per distretto nell’allegato 1a.45
4Per l’esame delle domande di sussidio è determinante la data d’inizio del rapporto di lavoro.
Art. 7
…46
Incentivo per periodi di pratica professionale
(art. 4a cpv. 1 L-rilocc)
a) condizioni relative al datore di lavoro47
Art. 7a48 1I periodi di pratica professionale sussidiati sono limitati a sei mesi al massimo per ogni
anno civile.
2Il numero massimo di periodi di pratica professionale sussidiati durante ogni anno civile deve
rispettare la seguente proporzione in ragione del personale normalmente occupato presso il
richiedente:
- uno ogni dieci dipendenti;
- uno per ditte con meno di dieci dipendenti.
b) condizioni relative al partecipante
Art. 7b49 1L’incentivo può essere concesso solo in relazione all’assunzione di disoccupati che:
- sono in possesso di un attestato federale di capacità o di una formazione equivalente o di un
diploma superiore,
- hanno concluso la formazione di cui sopra da meno di 12 mesi e
- hanno 25 anni al massimo.50
c) versamento
2Il sussidio è erogato dopo la conclusione del periodo di pratica professionale e la determinazione
dell’ammontare a carico del datore di lavoro da parte della cassa di disoccupazione competente.
3Il sussidio ammonta al 50% dell’importo a carico del datore di lavoro.51
Incentivo al termine di un apprendistato o di una formazione professionale
(art. 4a cpv. 2 e 3 L-rilocc)
a) condizioni relative al datore di lavoro
Art. 7c52 1L’incentivo di cui all’art. 4a cpv. 2 L-rilocc è concesso:
a) a aziende attive nei settori economici indicati nell’allegato 1 e stabilimenti di impresa siti nelle
regioni definite nell’allegato 1a;
b) per assunzioni a tempo indeterminato nella professione in cui il disoccupato si è formato;
c) per occupazioni con una retribuzione conforme ai contratti collettivi di lavoro, ai contratti normali
di lavoro, o in loro assenza, ai salari d’uso.
b) condizioni relative al partecipante
2L’incentivo è concesso in relazione all’assunzione di disoccupati che:
a) sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un posto di lavoro;
b) sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di
capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore;
c) hanno concluso la propria formazione da meno di 24 mesi e hanno 30 anni al massimo.
3Sono considerati giovani disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca d’impiego da oltre 3 mesi.
c) domanda
Art. 7d53 La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, deve
essere inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma
non oltre 30 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo.
45 Cpv. modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114.
46 Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2009, 167.
47 Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
48 Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
49 Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
50 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 352.
51 Cpv. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
52 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
53 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
Assegno di formazione professionale
(art. 4c L-rilocc)
a) condizioni relative al partecipante
Art. 7e54 1L’assegno è concesso a disoccupati che:
a) sono iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un impiego;
b) sono in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di
capacità, di una formazione equivalente o di un diploma superiore, oppure hanno almeno 25
anni o figli a carico;
c) accettano di prendere parte a progetti di riqualifica professionale proposti dall’autorità
competente;
d) possiedono le attitudini e le competenze necessarie.
b) condizioni relative alla formazione
2L’assegno è concesso in relazione a formazioni:
a) promosse dal servizio pubblico di collocamento e orientate a settori in cui esistono concrete
opportunità d’occupazione;
b) regolate da un contratto di tirocinio o di formazione equivalente;
c) riconosciute dall’autorità cantonale per la formazione professionale.
3Per la valutazione delle opportunità di lavoro l’autorità può avvalersi della collaborazione di altri
servizi dell’amministrazione cantonale o associazioni di categoria. L’interessato è tenuto a
collaborare alla determinazione delle attitudini professionali e alle prospettive di successo della
formazione.
d) ammontare
Art. 7f55 1La situazione economica del richiedente è valutata annualmente secondo le modalità
di calcolo applicate dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (determinazione fabbisogno
finanziario) applicabili all’assegno di riqualifica professionale (art. 22 e seg. LASt).
2L’importo mensile dell’assegno corrisponde alla differenza tra il salario di formazione lordo versato
dal datore di lavoro e l’importo determinante giusta i cpv. 3 e 4.
3Per i richiedenti a cui è riconosciuto un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a:
a) 2’000 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;
b) 2’500 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni;
c) 3’500 franchi per persone di età superiore ai 30 anni.
4Per i richiedenti senza un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a:
a) 350 franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni;
b) 1’200 franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni.56
e) durata e versamento del sussidio
Art. 7g57 1L’assegno è riconosciuto per il periodo usualmente necessario al conseguimento del
diploma.
2L’assegno è anticipato dal datore di lavoro e versato congiuntamente al salario. Alla domanda di
rimborso devono essere allegati tutti i giustificativi richiesti dall’autorità competente.
3Il diritto al rimborso si estingue se non è fatto valere dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla
conclusione della formazione autorizzata.
Assegno d’inserimento professionale
(art. 5 L-rilocc)
Art. 8 a) beneficiari
1L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 5 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui,
nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici
nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e
2 del presente regolamento.
2Il datore di lavoro elabora e presenta all’autorità competente un piano d’inserimento che precisi le
fasi dell’introduzione, la loro durata, i contenuti principali e gli obiettivi, i compiti e le attività affidate
al neo dipendente e alla persona o alle persone responsabili dell’introduzione.
54 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
55 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
56 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 352.
57 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
58 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000,
288.
b) piano d’inserimento59
3La durata del periodo sussidiato è fissata tenendo conto del profilo e dell’esperienza professionale
del neo assunto, del piano d’introduzione e della struttura aziendale.
c) ammontare, durata e versamento del sussidio60
4Il salario d’uso determinante per la calcolazione del contributo (art. 5 cpv. 2 L-rilocc) non può
superare il guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI.
5Il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi
richiesti dall’autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi
economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo
sussidiato.
Misure di sostegno alla ricerca d’impiego
(art. 4b e 5b L-rilocc)61
Art. 8a62 1La partecipazione alle misure di sostegno è possibile se:
- il partecipante è iscritto al servizio pubblico di collocamento e soddisfa le prescrizioni di
controllo,
- l’Ufficio regionale di collocamento ha preavvisato favorevolmente la partecipazione alla misura.
2Sono ammesse quali misure di sostegno ai sensi degli art. 4b e 5b L-rilocc le misure di sostegno
alla ricerca d’impiego e al collocamento predisposte dall’Ufficio delle misure attive (art. 2b lett. a).63
3Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi, escluse le spese di vitto e di viaggio.
Sostegno alla assunzione di persone di età uguale o superiore ai 55 anni
(art. 5a L-rilocc)
Art. 8b64 1La durata del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona assunta ed è
di:
a) 24 mesi per persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni;
b) 48 mesi per persone di età compresa tra i 61 e i 65 anni.
2Il contributo finanziario è versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità
cantonale. Tali documenti vanno inoltrati entro i primi 6 mesi dell’anno successivo a quello per il
quale è richiesto il rimborso.
Incentivi per nuove attività indipendenti
(art. 6 L-rilocc)
Art. 9 a) presupposti del diritto
1Possono chiedere il sostegno di cui all’art. 6 L-rilocc le persone che desiderano avviare
una nuova attività indipendente o rilevare un’attività esistente se:
a) hanno almeno 20 anni, oppure almeno 18 anni e una formazione professionale conclusa e66
b) non hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque anni precedenti la
domanda.
2Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi di formazione solo per i partecipanti che non
sono al beneficio di prestazioni di sostegno all’attività indipendente previste dalla LADI.
b) …
Art. 10 c) domanda
1La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, completa
della documentazione richiesta dall'autorità competente (art. 6 cpv. 2 L-rilocc).
2Per l'esame della domanda l'autorità competente può avvalersi del supporto di altri uffici
dell'amministrazione cantonale o di enti esterni.
59 Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente
modifica: BU 2000, 288.
60 Nota marginale introdotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
61 Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
62 Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.
63 Cpv. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
64 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
65 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2008, 37; BU 2011, 336.
66 Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.
67 Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2008,
37; BU 2015, 550.
Art. 11 d) rimborso degli oneri sociali
1Se è comprovato il pagamento degli oneri sociali, il sussidio viene versato annualmente
sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati
entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.
2I salari massimi di riferimento corrispondono al salario determinante per l’assicurazione contro la
disoccupazione (guadagno assicurato).
e) fideiussione
Art. 11a69 1L’aiuto cantonale può essere concesso solo in relazione a fideiussioni accordate da
organizzazioni che beneficiano degli aiuti previsti dalla legge federale sugli aiuti finanziari alle
organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006.
2I costi relativi all’esame della pratica da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni può
essere messa a carico del richiedente sino ad un massimo del 50%.
3La garanzia concessa in base alla L-rilocc non può essere cumulata con altre garanzie previste dal
diritto cantonale.
4La Divisione dell’economia decide in merito alle domande di garanzia e tiene una contabilità
separata dei rischi di perdita.
f) Corsi di formazione
Art. 11b70 1Sono ammesse quali misure di sostegno esclusivamente i corsi di formazione in
rapporto diretto con lo sviluppo delle competenze necessarie alla progettazione e alla gestione delle
nuove attività indipendenti.
2Sono espressamente escluse dalle misure finanziabili le formazioni di base, di perfezionamento o
di riqualifica professionale, nonché le formazioni di lunga durata.
3Il rimborso dei costi di partecipazione è ammesso solo per i provvedimenti di formazione approvati
dall’Ufficio delle misure attive.
Indennità di trasloco
(art. 7 L-rilocc)
Art. 12 a) domanda
1Assieme alla domanda d’indennità il richiedente deve presentare:
a) …;
b) il contratto di lavoro e di locazione nella regione di destinazione;
c) tutti i documenti giustificativi comprovanti le spese di trasporto sostenute a causa del trasloco.
b) termini72
2La domanda d’indennità deve essere presentata all’autorità competente entro 6 mesi dall’inizio
dell’attività lavorativa.
c) decisione73
3L’autorità competente determina l’importo riconosciuto e procede al rimborso direttamente al
beneficiario.
Sezione 2
Sostegno ai disoccupati
Indennità straordinarie
Art. 13 (art. 10 e 11 L-rilocc)
1…74
2L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera.
Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.
3Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace
alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI.
68 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
69 Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
70 Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.
71 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
72 Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
73 Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
74 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45; precedente modifica: BU 2002,
288.
4…75
5…76
6…77
Contributo ai premi assicurativi
Art. 14 (art. 13 L-rilocc)
La domanda per l’ottenimento del sussidio deve essere presentata entro 6 mesi
dall’ultima indennità federale o cantonale percepita.
Capitolo III
Art. 15 Disposizioni diverse
…79
Obblighi del datore di lavoro
(art. 21 L-rilocc)
Art. 16 a) segnalazioni
1Sottostanno all’obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone.
Nei casi di cui all’art. 21 lett. b) e d) L-rilocc la segnalazione deve avvenire al più tardi con
l’intimazione della lettera di licenziamento.
b) annuncio di licenziamenti
2In caso di licenziamento l’annuncio deve contenere:
a) la lista nominativa dei lavoratori licenziati con i dati concernenti lo stato civile (cognome, nome,
sesso, età, nazionalità, residenza), la professione appresa e quella esercitata, gli anni di
servizio nell’azienda e l’ultimo salario percepito;
b) le eventuali disposizioni previste dall’azienda per favorire il ricollocamento del personale
licenziato.
Prestito di personale - impiego della cauzione
(art. 14 LC)
Art. 17 a) determinazione dei crediti salariali
1L’autorità competente, in caso d’impiego di una cauzione ai sensi dell’art. 39 cpv. 4
ordinanza sul collocamento e il personale a prestito del 16 gennaio 1991 (OC), procede alla
pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale di un avviso per l’insinuazione dei crediti salariali e dei
relativi mezzi di prova.81
2Il termine per l’insinuazione dei crediti è di 30 giorni.
3Scaduto il termine di cui al capoverso 1 l’autorità sottopone al prestatore e al garante i crediti
insinuati e fissa un termine per pronunciarsi in merito agli stessi.
4I crediti insinuati tardivamente sono ammessi sino al momento della ripartizione. Il creditore deve
pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
b) piano di ripartizione
Art. 17a82 1L’autorità si determina in merito ad ogni credito insinuato e redige un piano di
ripartizione.
2Il piano di ripartizione è intimato ai lavoratori che hanno insinuato un credito salariale, al garante e
alla cassa cantonale di disoccupazione. Se è pendente una procedura di fallimento nei confronti del
prestatore, il piano di ripartizione è trasmesso per informazione anche al competente Ufficio
d’esecuzione e fallimenti.
75 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.
76 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.
77 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.
78 Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,
37.
79 Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
80 Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,
37.
81 Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.
82 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,
37.
3Dalla cauzione sono innanzitutto prelevate le spese vive, segnatamente le spese postali e di
pubblicazione, sopportate per l’impiego della cauzione.
4Dopo la crescita in giudicato del piano di ripartizione l’autorità competente dispone il pagamento
dei crediti ammessi nei limiti di copertura della cauzione. L’eventuale eccedenza è riversata al
garante.
Capitolo IV
Restituzione delle prestazioni
Art. 18 Privazione e restituzione
La privazione e la restituzione delle prestazioni o indennità previste dalla L-rilocc, sono
decise dalle autorità competenti per la loro concessione.
Capitolo V
Norme transitorie e finali
Art. 19 Abrogazione
È abrogato il regolamento della legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del
9 marzo 1994.
Art. 20 Norma transitoria
Possono beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione per gli ex dipendenti
solo i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni LADI successivamente all’entrata in
vigore del modificato art. 10 L-rilocc.
Art. 21 Entrata in vigore
Questo regolamento, ottenuta l’approvazione della Confederazione giusta l’art. 113 cpv.
1 LADI, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra
in vigore il 1° marzo 1998.
Pubblicato nel BU 1998, 37.
Allegato 184
I settori economici che possono beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) sono*:
B 05-09 Attività estrattive
C 10-12 Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco
C 13-14 Tessili e abbigliamento
C 15 Industria del cuoio e delle scarpe
C 16 Articoli in legno, sughero, paglia e intreccio
C 17-18 Industria della carta, stampa
C 22 Articoli in gomma e materie plastiche
C 23 Prodotti in vetro, in ceramica e in cemento
C 24-25 Metallurgia e prodotti in metallo
C 26-27 Elettrotecnica, elettronica, orologi e ottica
C 29-30 Fabbricazione di veicoli
C 31-33 Mobili, riparazione di macchine
F 41-43 Costruzioni
G 45-47 Commercio, riparazione di auto, settore auto
I 55-56 Alloggio e ristorazione
R 90-93 Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
* La suddivisione delle attività segue la sistematica della nomenclatura generale delle attività
economiche (NOGA) dell’Ufficio federale di statistica, Berna (Ed. 2008).85
83 Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,
37.
84 Allegato modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114; precedenti modifiche: BU
2000, 290 e 312; BU 2003, 240; BU 2004, 332; BU 2011, 366; BU 2015, 550; BU 2017, 93.
85 Frase modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2022,
34.
Allegato 1a86
Nessun distretto può beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) e dell’incentivo
all’assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a cpv. 3 L-rilocc).
Allegato 287
Comprensori di competenza degli Uffici regionali di collocamento (art. 2a cpv. 2).
La competenza territoriale degli Uffici regionali di collocamento è stabilita come segue:
Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona e Valli
Acquarossa Bodio Pollegio
Airolo Cadenazzo Prato Leventina
Arbedo-Castione Dalpe Quinto
Bedretto Faido Riviera
Bellinzona Giornico Sant’Antonino
Biasca Lumino Serravalle
Blenio Personico
Ufficio regionale di collocamento di Chiasso
Balerna Coldrerio Riva San Vitale
Breggia Mendrisio Stabio
Castel San Pietro Morbio Inferiore Vacallo
Chiasso Novazzano
Ufficio regionale di collocamento di Locarno
Ascona Cugnasco-Gerra Mergoscia
Avegno Gordevio Gambarogno Minusio
Bosco Gurin Gordola Muralto
Brione Sopra Minusio Lavertezzo Onsernone
Brissago Lavizzara Orselina
Campo (Vallemaggia) Linescio Ronco Sopra Ascona
Centovalli Locarno Tenero-Contra
Cerentino Losone Terre di Pedemonte
Cevio Maggia Verzasca
Ufficio regionale di collocamento di Lugano
Agno Comano Muzzano
Alto Malcantone Cureglia Neggio
Aranno Curio Novaggio
Arogno Grancia Origlio
Astano Gravesano Paradiso
Bedano Isone Ponte Capriasca
Bedigliora Lamone Porza
Bioggio Lugano Pura
Bissone Magliaso Savosa
Brusino Arsizio Manno Sorengo
Cademario Massagno Torricella-Taverne
Cadempino Melide Tresa
Canobbio Mezzovico-Vira Valmara
Capriasca Miglieglia Vernate
Caslano Monteceneri Vezia
Collina d’Oro Morcote Vico Morcote
86 Allegato modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedenti modifiche: BU
2015, 550; BU 2017, 93; BU 2019, 143; BU 2021, 114; BU 2022, 34.
87 Allegato modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253; precedenti modifiche: BU
2008, 37; BU 2017, 93.