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13 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
1Il presente regolamento si applica alle persone minorenni che eseguono una pena
privativa di libertà o una misura di collocamento.
2Si applica pure alle persone con età maggiore ai 18 anni nei confronti dei quali è stata ordinata la
detenzione preventiva, una pena o una misura pronunciata dalla giurisdizione dei minorenni o diventati
maggiorenni in corso di esecuzione (art. cpv. 2 del Concordato).
Art. 2 Principi
1L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di
prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica.
2Rimangono riservate le uscite a scopo socio-educativo fuori dall’istituto e previste nel programma
educativo.
3Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona minorenne
collocata o detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale, esclusivamente con
l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
Art. 3 Autorizzazioni di uscita
1Le autorizzazioni di uscita si riferiscono:
a) all’accompagnamento, che è un’uscita accompagnata, accordata in ragione di un motivo
particolare. Lo stesso può in particolare aver luogo in gruppo o individualmente per
partecipare a delle attività individuali culturali o sportive o per effettuare degli acquisti;
b) al permesso, che è accordato alla persona collocata o detenuta per occuparsi delle sue
pratiche personali, professionali o giudiziarie che non possono essere rimandate e per le quali
la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile;
c) Il congedo, che è uno dei mezzi di cui dispone l’autorità competente per permettere alla
persona collocata o detenuta di mantenere delle relazioni con il mondo esterno e di preparare
la sua liberazione.
2Non è considerata un’uscita il fatto che la persona collocata o detenuta sia accompagnata per
interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico, trasferimenti ecc.
3In regola generale, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede
l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra
necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione.
Art. 4 Autorità competenti
1L’autorità di collocamento designata dal cantone che ha emanato la sentenza,
statuisce sulla prima domanda di congedo.
2La direzione dello stabilimento statuisce sulle domande di autorizzazione di uscita presentate
dopo un primo congedo riuscito, salvo decisione contraria dell’autorità di collocamento designata
sopra. Quest’ultima riceve immediatamente copia di tutte le decisioni.
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3Nel fissare le condizioni per l’autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono
particolarmente conto degli interessi delle vittime e delle circostanze nelle quali l’infrazione è stata
commessa.
Art. 5 Preavvisi ed accordi
1La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande di autorizzazione di uscita
di competenza del giudice o del procuratore dei minorenni del cantone che ha emanato la
sentenza.
2Si assicura che le persone detenute o collocate siano accolte dalla loro famiglia o da terzi.
II. Condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione di uscita
Art. 6 In generale
1Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso,
la persona detenuta o collocata deve:
a) richiedere formalmente un’autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno
un mese nello stesso stabilimento;
b) sostanziare di aver preso parte attiva agli obiettivi del suo programma educativo
individualizzato;
c) dimostrare che la sua attitudine nel corso dell’esecuzione della misura o della pena lo rende
degno della fiducia accresciuta richiesta;
d) disporre di una somma sufficiente, in grado di assicurarne il buon svolgimento.
2In regola generale, le domande di congedo devono essere inoltrate almeno una settimana prima
della data prevista per il congedo stesso.
3L’autorità competente o la direzione dello stabilimento fissa di caso in caso le condizioni
particolari connesse alla concessione dell’autorizzazione di uscita.
Art. 7 Eccezioni
Rimangono riservati dei motivi eccezionali per la concessione di permessi o
accompagnamenti, come la partecipazione ad un funerale di parenti stretti o un appuntamento di
lavoro.
III. Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
Art. 8 Regole generali
1Fatta riserva dei motivi eccezionali (art. 7), nessuna autorizzazione di uscita é
accordata durante il primo mese di esecuzione della misura o della pena.
2Il primo congedo è autorizzato solo se la prima uscita accompagnata é risultata riuscita.
3Il tempo di spostamento dallo stabilimento al luogo dove si esegue l’uscita è compreso nella
durata del congedo. La direzione dello stabilimento può prevedere degli adattamenti in funzione
della durata dello spostamento della persona collocata o detenuta.
Art. 9 In esecuzione di misure di collocamento
1In esecuzione di misure di collocamento, le autorizzazioni di uscita sono stabilite
secondo i parametri seguenti:
a) il 2° mese: un’uscita accompagnata alla settimana;
b) il 3° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come un congedo di al massimo 12
ore;
c) il 4° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come due congedi di al massimo 24
ore ciascuno;
d) il 5° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come due congedi di al massimo 36
ore ciascuno;
e) dal 6° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come tre congedi di al massimo 52
ore ciascuno.
2Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo
dei congedi frazionati.
Art. 10 In esecuzione di una pena privativa di libertà
1In esecuzione di una pena privativa di libertà, le autorizzazioni di uscita sono stabilite
secondo i parametri seguenti:
a) il 2° mese: un’uscita accompagnata;
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b) il 3° mese: un congedo di al massimo 12 ore;
c) il 4° mese: un congedo di al massimo 24 ore;
d) dal 5° mese: un congedo mensile di al massimo 36 ore;
e) dal 6° mese: un congedo mensile di al massimo 48 ore.
2Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo
dei congedi frazionati.
IV. Prescrizioni complementari
Art. 11 Foglio di congedo
1Ogni persona al beneficio di un’autorizzazione di uscita, deve essere in possesso di
un foglio di congedo con almeno le seguenti indicazioni:
a) date e ora di partenza e di rientro;
b) la o le località dove si reca la persona detenuta;
c) la somma di denaro rilasciata alla persona detenuta (solo se in regime ordinario);
d) obbligo di un comportamento corretto;
e) le eventuali condizioni connesse all’uscita;
f) il divieto, salvo eccezioni, di lasciare il territorio svizzero.
2Una copia del foglio di congedo è inviata preventivamente:
a) alle autorità che hanno preso la decisione;
b) alle polizie: del cantone nel quale ha sede lo stabilimento, del cantone che ha emanato la
decisione, del o dei cantoni in cui si reca la persona detenuta;
c) al rappresentante legale;
d) se del caso, alla famiglia o a terzi da cui si reca la persona detenuta (art. 5 cpv. 2 del
presente regolamento).
Art. 12 Sospensione o revoca della decisione accordata
Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle
condizioni poste alla base della concessione della stessa, la direzione dello stabilimento può
sospendere provvisoriamente l’uscita. Informa immediatamente l’autorità di collocamento.
Art. 13 V. Disposizioni finali
1La Conferenza invita quindi i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare le
disposizioni cantonali relative all’autorizzazione di uscita accordate alle persone minorenni.
2Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole
che sono a loro proprie.
3È pubblicato sul sito internet della Conferenza.
Pubblicato nel BU 2013, 564.