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11 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
1La Convenzione disciplina la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole
professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni
Italiano.
2Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione fanno stato le norme dei corrispondenti
accordi scolastici e formativi intercantonali.
Ammissione alle scuole medie superiori
e alle scuole professionali di base
Art. 2 e specializzate superiori
1Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una
scuola pubblica del Grigioni Italiano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino,
alla Scuola media professionale, alle scuole d’arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di
commercio triennali, alla scuola d’arte applicata e alla Scuola specializzata, senza esame a
condizione che:
a) abbiano frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni;
b) abbiano ottenuto nell’attestato scolastico finale la menzione «Può iscriversi alle scuole medie
superiori, alle scuole d’arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali,
alla scuola d’arte applicata e alla Scuola specializzata» oppure la menzione «Può iscriversi
alle Scuole medie professionali e alla Scuola specializzata».
2Tali menzioni significano che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Grigioni
Italiano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle scuole ticinesi indicate in base alle
prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità. Le norme di dettaglio sono definite con le
singole scuole ticinesi.
3Gli allievi che non ottengono dette menzioni hanno la possibilità di accedere alle citate scuole
ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.
4Gli allievi del Grigioni Italiano, in possesso dei requisiti di studio, sono pure ammessi senza
restrizioni alle scuole professionali specializzate superiori del Cantone Ticino.
Art. 3 Altri casi
1Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S.
Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S.
Vittore. Il contributo di fr. 7500.– per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente
secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.1
2Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Grigioni Italiano, così
autorizzati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ ambiente del
Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone
1 Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
405.200
Ticino. L’autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento
di spesa da parte del Canton Grigioni.
Art. 4 Collaborazioni
1Per agevolare l’avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del
Grigioni Italiano ai programmi scolastici ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti
scolastici delle scuole medie superiori del Ticino e quelli delle scuole secondarie del Grigioni
Italiano.
2Gli insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole del Grigioni Italiano hanno inoltre la possibilità di
fruire dei servizi di documentazione e di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, secondo modalità da
convenire tra i due Dipartimenti.
3I due Dipartimenti collaborano nell’attuazione dell’Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera
italiana, in particolare nell’ambito dei piani di studio, dei mezzi d’insegnamento e degli standard di
valutazione.
Art. 5 Contributi
1Per ogni allievo residente in un comune del Grigioni Italiano il Cantone dei Grigioni
versa al Cantone Ticino un contributo di:
a) fr. 15’000.–, per la frequenza della Scuola specializzata;
b) fr. 15’000.–, per la frequenza del liceo e della Scuola cantonale di commercio;
c) fr. 44’000.--, per la frequenza della scuola speciale, escluse le spese di trasporto.3
2Per la frequenza di scuole professionali di base definite dall’Accordo intercantonale sui contributi
alle spese di formazione nelle scuole professionali di base vale il relativo importo.
3Per la frequenza di scuole specializzate superiori definite dall’Accordo intercantonale sulle scuole
professionali superiori vale il relativo importo.
Art. 6 Versamenti
Il contributo viene versato alla Sezione finanze alla fine di ciascun anno scolastico,
entro il 31 agosto.
Art. 7 Adeguamenti al rincaro
Gli importi di cui agli art. 3 e 5, stabiliti in base all’indice svizzero dei prezzi al consumo
(settembre 2008), sono adeguati annualmente al rincaro.
Art. 8 Norme di applicazione
Norme di dettaglio legate alla presente convenzione sono definite tra i due Dipartimenti.
Art. 9 Disdetta
La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi
per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell’anno scolastico
2010/11 (31 agosto 2011).
Art. 10 Abrogazione
È abrogata la Convenzione del 30 aprile / 14 maggio 2002 tra il Cantone Ticino e il
Cantone dei Grigioni.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2008. Rimane riservata la
ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Bellinzona, 11 dicembre 2007
In nome del Consiglio di Stato del Canton Ticino
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti
Coira, 18 dicembre 2007
In nome del Governo del Cantone dei Grigioni
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura
2 Modifica del 16 gennaio 2009 - BU 2009, 205.
3 Modifica del 1 settembre 2016 - BU 2017, 125.
405.200
e della protezione dell’ambiente
Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi
Pubblicata nel BU 2008, 358. DL di approvazione del 5.5.2008 - BU 2008, 357.