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8 provisions
Art. 1 (art. 4 LIPGA)
Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sull’applicazione della
legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (LIPGA).
Allo scopo, esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali.
Capitolo secondo
Indennità in caso di adozione
A. Aventi diritto
Art. 2 (art. 5 LIPGA)
1Danno diritto all'indennità i minori ai sensi dell'articolo 2 lettera b LIPGA. Le condizioni
dell'articolo 16t LIPG si applicano:
a) alla situazione precedente l’accoglimento del minore (art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG);
b) alla situazione esistente al momento dell'accoglimento del minore (art. 16t cpv. 1 lett. c LIPG);
c) all'accoglimento contemporaneo di più adottandi (art. 16t cpv. 4 LIPG);
d) all'adozione del figliastro (art. 16t cpv. 5 LIPG).
2In caso di adozione congiunta, se il diritto all’indennità è esercitato da entrambi i genitori per il
medesimo giorno, il diritto è riconosciuto al genitore che per primo ha depositato la richiesta. La
richiesta è considerata depositata al momento della ricezione del formulario ufficiale presso la Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Se la richiesta è depositata simultaneamente,
il diritto spetta, nell'ordine:
a) al genitore che ha esercitato un'attività lucrativa più a lungo durante il periodo minimo
d'assicurazione (art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG);
b) al genitore con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
B. Inizio ed estinzione del diritto
Art. 3 (art. 9 LIPGA)
1Per i genitori che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 16t capoverso 1 lettera
a LIPG, avendo accolto un minore d’età uguale o superiore ai quattro anni, il diritto all’indennità
cantonale inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa. L'indennità può essere riscossa entro il
termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.
2In ogni caso, il diritto si estingue quando il minore raggiunge la maggiore età (art. 2 lett. b LIPGA).
Capitolo terzo
Finanziamento
A. Contributi per il finanziamento
I. Riscossione
(art. 19 LIPGA)
1 Titolo modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.
2 Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.
3 Art. modificato dal R 20.3.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 81.
855.110
Art. 4
1La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fattura i contributi per il
finanziamento delle indennità di adozione presso le persone ad essa affiliate e tenute a contribuire
unitamente alle persone senza attività lavorativa.
2Per le persone senza attività lavorativa l’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo
percentuale prelevato sui contributi AVS pagati dalle stesse.
II. Versamento al Fondo di compensazione
Art. 5 (art. 22 LIPGA)
La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al Fondo di compensazione i
contributi prelevati, nei termini e secondo le modalità definite dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
B. Spese amministrative
Art. 6 (art. 21 LIPGA)
1Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli
assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui.
2Per l’erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari un indennizzo commisurato ai costi effettivi sostenuti.
C. Riserva di fluttuazione
Art. 7 (art. 23 cpv. 2 LIPGA)
1La riserva di fluttuazione corrisponde a un minimo del 20% e a un massimo del 100%
delle uscite annue medie per le indennità di adozione.
2La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per le indennità di adozione degli ultimi
tre anni.
Capitolo quarto
Disposizione finale
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016, 495.